§ 4.8.4 - L.R. 25 agosto 1989, n. 12.
Interventi della Regione per i molisani emigrati e residenti all'estero. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.8 emigrazione
Data:25/08/1989
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Destinatari degli interventi.
Art. 3.  Piano triennale e programma annuale degli interventi.
Art. 4.  Consulta regionale per l'emigrazione.
Art. 5.  Compiti della Consulta.
Art. 6.  Funzionamento della Consulta.
Art. 7.  Rimborsi ed indennità ai componenti della consulta.
Art. 8.  Benefici.
Art. 9.  Interventi socio - assistenziali.
Art. 10.  Fondo regionale per l'emigrazione.
Art. 11.  Interventi di fondo.
Art. 12.  Formazione e riqualificazione professionale.
Art. 13.  Incentivazione di attività produttive.
Art. 14.  Inserimento scolastico.
Art. 15.  Soggiorni, scambi, turismo sociale.
Art. 16.  Iniziative e attività culturali.
Art. 17.  Diploma di benemerenza.
Art. 18.  Federazioni e Associazioni.
Art. 19.  Concessione dei contributi.
Art. 20.  Conferenza regionale.
Art. 21.  Regolamento di attuazione.
Art. 22.  Norma transitoria.
Art. 23.  Abrogazione di precedenti disposizioni.
Art. 24.  Norma finanziaria.
Art. 25.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.8.4 - L.R. 25 agosto 1989, n. 12. [1]

Interventi della Regione per i molisani emigrati e residenti all'estero. [2]

(B.U. 1 settembre 1989, n. 16).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, al fine di realizzare una efficace azione di salvaguardia delle tradizioni regionali nonchè dei vincoli culturali ed affettivi che legano alla terra di origine i molisani residenti all'estero, in attuazione dei principi dello Statuto regionale, nell'ambito delle proprie competenze ed in armonia con le iniziative dello Stato, promuove:

     a) forme di partecipazione, di solidarietà e di tutela dei lavoratori molisani residenti all'estero e delle loro famiglie;

     b) iniziative e attività sociali e culturali dirette a conservare e rafforzare nelle comunità molisane all'estero il valore dell'identità della terra d'origine e rinsaldare i rapporti con la regione;

     c) interventi nel quadro della politica di programmazione per agevolare l'inserimento e il reinserimento nelle attività sociali e produttive regionali di coloro che rientrano nonchè delle loro famiglie;

     d) interventi speciali di sostegno per i lavoratori stagionali.

 

     Art. 2. Destinatari degli interventi.

     1. Le provvidenze previste dalla presente legge sono rivolte ai cittadini di origine molisana, per nascita o residenza, che vivono all'estero per motivi di lavoro, nonchè ai loro figli ed ai loro coniugi.

     2. Possono usufruire altresì dei benefici previsti dalla presente legge i cittadini rientrati da non più di due anni e che hanno maturato un periodo di residenza all'estero non inferiore a tre anni consecutivi negli ultimi cinque anni, considerando un anno intero il periodo di lavoro continuativo superiore a sei mesi.

     3. La permanenza all'estero è comprovata da certificazione delle autorità consolari o, in mancanza, da documenti ufficiali rilasciati da autorità o enti previdenziali stranieri o italiani.

     4. Nei provvedimenti di cui all'articolo 3 sono fissati i criteri di intervento per i lavoratori stagionali all'estero.

 

     Art. 3. Piano triennale e programma annuale degli interventi. [3]

     1. La Giunta regionale, sentita la consulta regionale per l'emigrazione di cui all'art. 4, predispone il piano triennale degli interventi.

     2. La Giunta Regionale, sentita la consulta o su proposta della medesima, adotta, in armonia con il piano triennale di cui al comma 1, il piano annuale degli interventi, che può essere articolato in progetti specifici, tenendo anche conto delle iniziative promosse dalle federazioni e dalle associazioni iscritte al registro di cui all'art. 18.

     3. Il Piano triennale contenente le linee programmatiche di intervento nel settore, è approvato dal Consiglio regionale.

     4. Possono essere assunte dalla Giunta regionale anche singole iniziative non programmate qualora ricorrano circostanze non prevedibile in sede di redazione del programma annuale, sentita la commissione consiliare competente che si esprime nei successivi 30 giorni.

 

     Art. 4. Consulta regionale per l'emigrazione. [4]

     1. La Consulta regionale per l'emigrazione è nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta:

     a) dall'Assessore regionale all'emigrazione che la presiede;

     b) da tre sindaci dei comuni della Regione eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due;

     c) da dieci rappresentanti provenienti dall'estero designati dalle Federazioni di associazioni e in assenza di esse, dalle associazioni più rappresentative tra quelle iscritte al registro di cui all'art. 18 in numero non superiore a tre, nominati dal Presidente della Giunta Regionale sentita la Commissione consiliare competente;

     d) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo regionale;

     e) da un rappresentante dei datori di lavoro;

     f) da tre rappresentanti dei lavoratori autonomi designati dalle associazioni maggiormente rappresentative;

     g) dal Direttore dell'ufficio regionale del lavoro o da un suo delegato;

     h) da un rappresentante della sede regionale dell'INPS e da un rappresentante della sede regionale dell'INAIL.

     2. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura regionale. I suoi poteri sono comunque prorogati fino all'insediamento della nuova consulta.

     3. Le designazioni delle nomine dei componenti la consulta sono effettuati all'inizio di ogni legislatura regionale, salvo eventuali surrogazioni nel corso della legislatura.

     4. La Consulta si intende validamente costituita quando risultano designati o eletti la metà più 1 dei componenti.

     5. Le funzioni di Segretario sono esercitate da un funzionario regionale nominato dal Presidente della Consulta.

     6. Alle sedute della consulta partecipa il responsabile del settore emigrazione senza diritto di voto.

     7. Il Presidente può invitare, anche dall'estero, rappresentanti di amministrazioni, enti ed associazioni interessati alla discussione di singoli argomenti, senza diritto di voto.

 

     Art. 5. Compiti della Consulta.

     1. La Consulta regionale per l'emigrazione formula proposte ed esprime pareri:

     a) per la verifica periodica dell'entità del fenomeno migratorio nei suoi aspetti sociali ed economici;

     b) per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione professionale dei rimpatriati;

     c) per gli interventi di carattere culturale, economico ed assistenziale in favore dei molisani residenti all'estero e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'utilizzo delle risorse;

     d) per favorire, anche in collaborazione con altri organismi, enti ed istituti, il collegamento con e tra le collettività molisane all'estero;

     e) per il sostegno all'attività delle Federazioni e associazioni [5];

     f) sulla programmazione regionale e le iniziative economiche e sociali degli enti locali aventi particolare attinenza con l'emigrazione;

     g) sulla opportunità di convocare conferenze sui problemi dell'emigrazione, anche in collegamento con le altre Regioni, con il Comitato internazionale per l'emigrazione, con il Consiglio nazionale per l'emigrazione e con le Federazioni e associazioni operanti in Italia e all'estero [6];

     h) sulla opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, provvedimenti ed iniziative volte a tutelare e a garantire l'effettivo esercizio dei diritti dei connazionali residenti all'estero e delle loro famiglie;

     i) per la designazione dei rappresentanti della Consulta regionale per l'emigrazione negli enti ed organismi che hanno funzioni e competenze in rapporto ai problemi dell'emigrazione;

     l) sul programma annuale degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 3;

     m) sulla determinazione dei criteri e sulla formulazione delle graduatorie per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge;

     n) per il miglioramento dei sistemi di trasferimento delle rimesse;

     o) su ogni altro argomento sottoposto dalla Giunta regionale.

     2. La Consulta delibera il regolamento interno, che sottopone all'approvazione della Giunta regionale.

     3. Il presidente della Consulta invia al Consiglio regionale, all'inizio di ogni anno, una documentata relazione dell'attività svolta.

 

     Art. 6. Funzionamento della Consulta.

     1. La Consulta regionale per l'emigrazione si riunisce di norma presso la sede dell'Assessorato regionale all'Emigrazione, almeno ogni tre mesi. Può riunirsi anche in località diverse.

     2. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei consultori in prima convocazione, e con la presenza di almeno un terzo di essi in seconda convocazione. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice dei presenti in caso di parità dei voti prevale quello del presidente.

     3. Di ciascuna seduta viene redatto apposito verbale.

 

     Art. 7. Rimborsi ed indennità ai componenti della consulta.

     1. Ai componenti della Consulta regionale per l'emigrazione, per la partecipazione in Italia ed all'estero a convegni, conferenze e incontri di carattere internazionale, nazionale, interregionale e regionale, compete l'indennità nonchè il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione previsti dall'art. 2 della legge regionale 1° marzo 1983, n. 7.

     2. Ai fini dell'individuazione della sede di provenienza, agli effetti dei rimborsi e delle indennità di cui al presente articolo, si fa riferimento alla residenza di lavoro o, in assenza, a quella anagrafica.

 

     Art. 8. Benefici.

     1. La Regione, ai fini della concessione dei benefici previsti dalle leggi regionali in materia di agricoltura, artigianato, commercio, industria, turismo, servizi sociali, nonchè in materia di edilizia abitativa, riconosce titolo di precedenza ai lavoratori definitivamente rimpatriati e residenti nel territorio regionale e ai lavoratori stagionali all'estero.

     2. La Regione concede a coloro che posseggono i requisiti fissati dall'articolo 2 un contributo annuo del 7% sulla rata di ammortamento del mutuo che i beneficiari contraggono con gli istituti di credito per l'acquisto, la costruzione e riattamento della prima abitazione avente la caratteristica di casa economica e popolare.

     3. La spesa massima ammissibile a contributo viene fissata in Lire 60.000.000.

 

     Art. 9. Interventi socio - assistenziali.

     1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, gli interventi socio - assistenziali a favore dei lavoratori rimpatriati sono di competenza dei comuni singoli o associati.

     2. I comuni predispongono ed erogano i servizi necessari ad agevolare il reinserimento dei lavori rimpatriati e dei loro familiari quali: assistenza per agevolare la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado; corsi di aggiornamento della lingua italiana; concorso nelle spese sostenute per la traslazione delle spoglie dei lavoratori e dei loro familiari deceduti all'estero; concorso nelle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie sostenute, per sé e per i propri familiari, dal lavoratore che dall'estero rientra definitivamente nella regione.

     3. Le spese sostenute dai comuni per gli interventi di cui sopra gravano sul fondo regionale per l'emigrazione e vengono rimborsate ai comuni nei limiti delle disponibilità del fondo e secondo le direttive del piano annuale.

     4. I comuni inviano ogni anno alla Giunta regionale e alla Consulta regionale per l'emigrazione una relazione dettagliata dei servizi resi.

     5. La Consulta regionale per l'emigrazione propone alla Giunta regionale l'adozione di criteri di indirizzo per l'erogazione dei contributi di pronto intervento a favore dei lavoratori rimpatriati e dei loro familiari.

 

     Art. 10. Fondo regionale per l'emigrazione.

     1. La Regione, anche avvalendosi degli enti locali o di altri enti ed associazioni, promuove, coordina e realizza interventi organici straordinari, anche in concorso con programmi locali, nazionali e comunitari, a favore dei molisani residenti all'estero e dei lavoratori rimpatriati.

     2. A tal fine è istituito il fondo regionale per l'emigrazione, formato da:

     a) stanziamenti disposti annualmente nello stato di previsione della spesa di bilancio regionale;

     b) contributi o finanziamenti comunitari o di altra fonte internazionale;

     c) contributi o finanziamenti statali;

     d) altri contributi.

 

     Art. 11. Interventi di fondo. [7]

     1. Sono a carico del fondo di interventi aventi lo scopo di:

     a) favorire la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori rimpatriati e dei loro familiari;

     b) favorire il reinserimento dei lavoratori rimpatriati nelle attività produttive e nel sistema previdenziale;

     c) agevolare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei figli dei lavoratori rimpatriati e la loro frequenza a scuola di ogni ordine e grado;

     d) assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative di carattere culturale e sociale a favore dei molisani residenti all'estero;

     e) organizzare nel territorio regionale, anche tramite gli Enti Locali o altri Enti ed Associazioni, soggiorni, vacanze culturali e viaggi di studio per i figli di molisani residenti all' estero ed iniziative di turismo sociale e di interscambio;

     f) curare la diffusione, tra i molisani residenti all'estero di libri e di pubblicazioni nonchè di materiale audiovisivo e radiofonico anche attraverso convenzioni con il servizio pubblico radiotelevisivo e con le emittenti private per la messa in onda e la duplicazione di detto materiale;

     g) sostenere altre eventuali iniziative a valore dei molisani residenti all'estero;

     h) effettuare studi, indagini e ricerche relative al fenomeno migratorio;

     i) sostenere l'attività delle Federazioni e delle Associazioni iscritte al registro di cui all'art. 18;

     l) effettuare gli interventi socio - assistenziali di cui all'art. 9.

 

     Art. 12. Formazione e riqualificazione professionale.

     1. La Regione, nell'ambito del piano regionale annuale di formazione professionale e in concorso con i piani nazionali e comunitari, assume iniziative per la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori rimpatriati e dei lavoratori stagionali.

     2. La gestione di tali iniziative puo essere affidata agli enti che istituzionalmente effettuano corsi di formazione professionale o svolta direttamente dalla Regione.

     3. Le iniziative indicate nel presente articolo si conformano alle procedure previste per ottenere gli interventi degli organi comunitari.

 

     Art. 13. Incentivazione di attività produttive.

     1. In aggiunta ai contributi previsti dalle leggi regionali in materia di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura, in favore dei lavoratori rimpatriati definitivamente nel Molise sono previsti contributi nelle seguenti misure:

     a) il 20% della spesa ritenuta ammissibile fino a un massimo di Lire 10.000.000 agli operatori singoli o associati;

     b) il 50% della spesa ritenuta ammissibile fino a un massimo di Lire 50.000.000 alle cooperative costituite da almeno due terzi di lavoratori rimpatriati o lavoratori stagionali per lo svolgimento di attività produttiva di beni e servizi;

     c) il 50% della spesa ritenuta ammissibile fino a un massimo di Lire 5.000.000 per le spese di trasporto di macchinari e di strumenti di lavoro trasferiti dall'estero nel territorio regionale.

     2. Le domande tendenti ad ottenere il contributo, dirette all'Assessorato regionale all'Emigrazione, vengono, presentate entro il 30 settembre di ciascun anno e non oltre un biennio dalla data effettiva del rimpatrio definitivo.

     3. Nel regolamento di attuazione della presente legge, viene indicata la documentazione da allegare alle istanze di cui al comma 2.

     4. Le domande formano oggetto di apposita graduatoria predisposta dalla Consulta regionale per l'emigrazione contestualmente al programma annuale degli interventi.

     5. Nella formazione della graduatoria si tiene conto della minore entità del reddito, del maggior numero dei componenti la famiglia e del maggior periodo di permanenza all'estero.

 

     Art. 14. Inserimento scolastico.

     1. Allo scopo di assicurare l'inserimento nell'ordinamento scolastico dei figli dei lavoratori rimpatriati, la Regione organizza, in concorso con i programmi nazionali e comunitari e con enti, istituti, organizzazioni, che istituzionalmente operano nel settore scolastico:

     a) corsi di recupero linguistico e di reinserimento e doposcuola;

     b) incontri, convegni, seminari, per gli operatori della scuola.

     2. La Regione può bandire concorsi per la concessione di borse di studio a favore dei figli e degli orfani dei lavoratori molisani all'estero e dei rimpatriati per la frequenza, anche convittuale, di scuole pubbliche o parificate di ogni ordine e grado e di corsi universitari e post- universitari.

     3. Il bando di concorso fissa i requisiti richiesti.

 

     Art. 15. Soggiorni, scambi, turismo sociale.

     1. La Regione Molise in collaborazione con altre Regioni, enti locali ed istituzioni varie, cura l'organizzazione di soggiorni culturali e viaggi di studio nella regione dei figli dei molisani residenti all'estero e promuove iniziative di turismo sociale per le loro famiglie al fine di consentire la conoscenza diretta del Molise.

     2. La Regione stessa, per contribuire all'integrazione dei molisani residenti all'estero nelle comunità ospitanti, può assumere iniziative di interscambio con cittadini dei Paesi di emigrazione.

     3. I programmi relativi sono definiti annualmente su proposta della Consulta regionale per l'emigrazione, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge e nel rispetto dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

 

     Art. 16. Iniziative e attività culturali.

     1. La Regione, consapevole che la cultura è uno strumento essenziale di civiltà e di libertà, favorisce iniziative e attività culturali dirette a conservare e tutelare fra i molisani residenti all'estero e i loro discendenti il valore dell'identità della terra di origine e a rinsaldare i loro rapporti culturali con il Molise.

     2. A tale fine la Regione, d'intesa, ove necessario, con il Governo, promuove o favorisce la realizzazione nei Paesi di emigrazione di iniziative a favore della collettività di origine molisana e in particolare dei giovani discendenti dei molisani residenti all'estero, volte a far conoscere il Molise nella sua storia, nelle sue tradizioni e nella sua realtà attuale. Analoghe iniziative possono essere promosse fra le comunità di origine molisana in altre Regioni.

     3. Tali iniziative possono essere assunte anche in concorso con altre Regioni, amministrazioni pubbliche, l'Istituto Italiano di Cultura, il servizio pubblico radiotelevisivo, le emittenti private e le Federazioni e associazioni aventi i requisiti di cui all'articolo 18 [8].

     4. I programmi relativi sono definiti annualmente ai sensi dell'articolo 3.

 

     Art. 17. Diploma di benemerenza.

     1. La Giunta regionale, su proposta della Consulta regionale per l'emigrazione, conferisce ogni anno un diploma di benemerenza ai molisani che hanno onorato il Molise nel mondo.

 

     Art. 18. Federazioni e Associazioni. [9]

     1. La Regione riconosce e sostiene le funzioni di servizio assistenziale, culturali e sociali svolte dalle Associazioni e dalle Federazioni da esse costituite, aventi una sede legale nel territorio regionale e che operano con carattere di continuità e specificità a favore dei molisani residenti all'estero e delle loro famiglie, allo scopo di assicurare la tutela dei diritti civili e sociali, conservare il valore dell'identità della terra di origine e sviluppare i rapporti con le comunità molisane all' estero.

     2. A tal fine è istituito presso l'Assessorato regionale all'emigrazione, il registro delle Associazioni e delle Federazioni operanti a favore dei molisani residenti all'estero.

     3. Possono ottenere l'iscrizione al registro di cui al comma precedente le Associazioni e le Federazioni che svolgono da almeno 2 anni le funzioni indicate dal comma 1.

     4. La domanda d'iscrizione al registro viene inoltrata al Presidente della Giunta Regionale, corredata di:

     a) copia autentica dell'atto costitutivo dello statuto dell'Associazione o Federazione;

     b) documentazione comprovante che le strutture organizzative dell'Associazione o Federazione richiedente sono adeguate alle funzioni da svolgere;

     c) elenco degli iscritti alla Associazione richiedente;

     d) elenco delle Associazioni iscritte alla Federazione con l'indicazione delle sedi esistenti;

     e) dettagliata relazione illustrativa dell'attività svolta dall'Associazione o Federazione richiedente, risalente almeno al biennio precedente la domanda.

     5. L'iscrizione al registro è deliberata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

 

     Art. 19. Concessione dei contributi. [10]

     1. La Regione, su proposta della consulta regionale per l'emigrazione, è autorizzata a concedere alle Associazioni e Federazioni di cui all'art. 18 contributi destinati allo svolgimento delle attività a favore dei molisani residenti all'estero, dei rimpatriati e delle loro famiglie.

     2. A tal fine le Associazioni e le Federazioni presentano domanda all'Assessorato regionale all'emigrazione corredata di:

     a) programma delle iniziative che intendono realizzare e relazione illustrativa sui contenuti, modalità di realizzazione e finalità dell'iniziativa;

     b) piano finanziario con l'indicazione delle spese previste e dei mezzi finanziari disponibili;

     c) dettagliata relazione debitamente documentata, sull'attività svolta nell'anno precedente.

 

     Art. 20. Conferenza regionale.

     1. Con cadenza triennale la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente e sentita la Consulta regionale per l'emigrazione è autorizzata ad indire apposita conferenza regionale per l'emigrazione.

 

     Art. 21. Regolamento di attuazione.

     1. Su proposta dell'Assessore regionale competente, sentito il parere della Consulta regionale per l'emigrazione, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale il regolamento di attuazione della presente legge.

 

     Art. 22. Norma transitoria.

     1. Le domande di contributi presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono definite secondo i criteri stabiliti dalla legge regionale 12 aprile 1977, n. 10.

 

     Art. 23. Abrogazione di precedenti disposizioni.

     1. La legge regionale 12 aprile 1977, n. 10, è abrogata.

 

     Art. 24. Norma finanziaria.

     1. Per l'esercizio finanziario 1989, alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente normativa, si provvede con legge di variazione al relativo bilancio regionale.

     2. Per gli esercizi finanziari successivi, alla quantificazione dell'entità della spesa, si provvede con le relative leggi di bilancio.

 

     Art. 25. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e all'articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.


[1] Legge abrogata dall'art. 16 della L.R. 2 ottobre 2006, n. 31, con la precisazione prevista nel suo art. 17.

[2] Titolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 24 marzo 1993, n. 8.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 24 marzo 1993, n. 8.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 24 marzo 1993, n. 8.

[5] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 24 marzo 1993, n. 8.

[6] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 24 marzo 1993, n. 8.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 24 marzo 1993, n. 8.

[8] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 24 marzo 1993, n. 8.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 24 marzo 1993, n. 8.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 24 marzo 1993, n. 8.