§ 4.3.9 - Legge Regionale 21 marzo 1990, n. 14.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 1975, n. 1, concernente "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio".


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.3 cultura e istruzione
Data:21/03/1990
Numero:14


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.     
Art. 3. 
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     


§ 4.3.9 - Legge Regionale 21 marzo 1990, n. 14.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 1975, n. 1, concernente "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio". [1]

(B.U. n. 6 del 31 marzo 1990).

 

Art. 1. [2]

 

     Art. 2.

     [1. I servizi di cui alla presente legge sono destinati agli alunni delle scuole statali, di ogni ordine e grado, esclusa l'Università, di quelle pareggiate, di quelle legalmente riconosciute e autorizzate a rilasciare titoli di studio, nonchè di quelle private della scuola dell'obbligo, istituite senza scopo di lucro, con ordinamento conforme a quello di analoghi organismi statali, notificate all'amministrazione della pubblica istruzione e del cui funzionamento essa ha preso atto.

     2. Per le scuole materne non statali si provvede ai sensi del successivo articolo 3.]

 

     Art. 3. [3]

 

     Art. 4.

     [1. I Comuni allo scopo di contenere la misura della retta a carico degli alunni capaci e meritevoli appartenenti a famiglie in 0condizioni di bisogno, sulla base di apposite convenzioni, concedono contributi alle istituzioni educative e formative non statali di cui all'articolo 2 della presente legge.

     2. Il piano di riparto di detti contributi è compreso nel programma annuale degli interventi di cui al quarto comma dell'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 13 gennaio 1975.]

 

     Art. 5.

     [1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede con parte della quota attribuita alla Regione ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     2. Per l'anno scolastico 1989-1990, all'onere derivante dalla attuazione della presente legge si farà fronte con successiva legge di variazione al bilancio 1990 prelevando i fondi dal Capitolo n. 55400 - Provvedimenti legislativi in corso.

     3. L'entità annuale della spesa derivante dall'applicazione della presente legge viene determinata dalle leggi di bilancio.]

 

     Art. 6.

     [1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.]

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 6 della L.R. 21 novembre 1997, n. 27. Lo stesso art. 6, come modificato dalla L.R. 30 luglio 1998, n. 9 precisa che l'erogazione dei contributi relativi agli anni passati a favore delle scuole materne non statali resta regolamentato dalla presente legge.

[2] Aggiunge un comma, dopo il primo, all'articolo 1 della L.R. 13 gennaio 1975, n. 1.

[3] Sostituisce l'art. 5 della L.R. n. 1 del 1975.