§ 4.2.22 - L.R. 14 aprile 2000 n. 29.
Tutela del diritto al gioco dei bambini e sviluppo delle ludoteche.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.2 assistenza sociale e beneficenza pubblica
Data:14/04/2000
Numero:29


Sommario
Art. 1.      Il gioco è un diritto inalienabile delle bambine e dei bambini. Questi devono potervisi dedicare in forma appropriata alla loro età e poter partecipare liberamente alla vita culturale della [...]
Art. 2.      La ludoteca è un servizio educativo-culturale aperto a quanti intendono fare esperienze di gioco ed ha lo scopo di favorire la socializzazione, di educare all'autonomia ed alla libertà di scelta [...]
Art. 3.      La Regione - Assessorato alla Sicurezza Sociale - provvederà, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Legge, alla costituzione dell'albo delle ludoteche pubbliche e private nel [...]
Art. 4.      I soggetti pubblici e privati di cui all'art. 1 che intendano aprire una ludoteca dovranno presentare domanda di iscrizione all'albo delle ludoteche di cui all'art. 2 della presente Legge. La [...]
Art. 5.      E' possibile prevedere, tenendo conto della realtà territoriale, la presenza di ludoteche negli ospedali, negli istituti educativo- assistenziali per minori o in altri luoghi di attesa e di [...]
Art. 6.      L'Ente gestore deve avvalersi della consulenza tecnica di un laureato in Scienze dell'educazione o lauree equipollenti.
Art. 7.      L'Ente gestore dovrà annualmente presentare alla Regione Molise - Assessorato alla Sicurezza Sociale - il proprio piano ludico-educativo.
Art. 8.      La Regione concede contributi finanziari per la costruzione e la ristrutturazione dei locali da destinare a ludoteche nonché per la gestione dei servizi rispettivamente nella misura da stabilire [...]
Art. 9.      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 2000 si provvederà mediante istituzione di appositi capitoli di spesa con legge approvativa o di [...]
Art. 10.      La presente Legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


§ 4.2.22 - L.R. 14 aprile 2000 n. 29.

Tutela del diritto al gioco dei bambini e sviluppo delle ludoteche.

(B.U. 15 aprile 2000, n. 8).

 

Il Commissario di Governo ha apposto il visto ed ha annotato quanto segue:

"Con l'occasione si segnala che l'articolo 8, nel prevedere la concessione

di contributi finanziari nella misura massima del 40% del costo del

progetto a favore dei soggetti interessati non richiede alcuna forma di

rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari".

 

Art. 1.

     Il gioco è un diritto inalienabile delle bambine e dei bambini. Questi devono potervisi dedicare in forma appropriata alla loro età e poter partecipare liberamente alla vita culturale della propria comunità anche attraverso proprie espressioni dirette.

     I tratti caratteristici del gioco sono la spontaneità, la creatività e la libertà. Il gioco consente, poi, l'acquisizione da parte dei bambini di graduali livelli di autosufficienza, il valore preparatorio attraverso cui l'individuo perfeziona le sue attitudini che si realizzeranno a pieno nella sua vita adulta.

     La Regione tutela il diritto al gioco infantile promuovendo, anche attraverso l'erogazione di contributi in conto capitale, la costruzione di ludoteche pubbliche o private, ovvero gestite da Comuni, Associazioni di Comuni, Cooperative e loro Consorzi, Associazioni. Tali soggetti dovranno essere iscritti all'albo di cui al successivo art. 3.

 

     Art. 2.

     La ludoteca è un servizio educativo-culturale aperto a quanti intendono fare esperienze di gioco ed ha lo scopo di favorire la socializzazione, di educare all'autonomia ed alla libertà di scelta e di valorizzare le capacità creative ed espressive di ogni bambina e bambino.

     Tra le attività della ludoteca vi sono, tra le altre, l'animazione ludica con o senza giocattoli, il prestito di giocattoli, il laboratorio, i campi scuola ludico ambientali, la ricerca delle tradizioni popolari, il recupero e il riciclaggio dei giocattoli, il gemellaggio con le altre ludoteche e con le scuole, la conoscenza delle diverse etnie, la formazione e informazione dei genitori.

 

     Art. 3.

     La Regione - Assessorato alla Sicurezza Sociale - provvederà, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Legge, alla costituzione dell'albo delle ludoteche pubbliche e private nel rispetto del seguente parametro.

     Sarà consentita l'apertura di una ludoteca al servizio di un'area territoriale la cui popolazione residente è in numero di almeno 3000 abitanti.

 

     Art. 4.

     I soggetti pubblici e privati di cui all'art. 1 che intendano aprire una ludoteca dovranno presentare domanda di iscrizione all'albo delle ludoteche di cui all'art. 2 della presente Legge. La domanda, in carta semplice, dovrà indicare i dati dell'ente gestore, l'ubicazione della ludoteca, l'organigramma del personale gerente della stessa ludoteca.

     La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

     1) planimetria dei locali da adibire a ludoteca con l'esatta indicazione dei servizi;

     2) relazione firmata dal responsabile della ludoteca sul piano ludico educativo annuale;

     3) polizza assicurativa attestante la copertura dei bambini contro gli infortuni ed eventuali incidenti;

     4) attestato dell'ufficio prevenzione e igiene della ASL o dell'Ufficio Sanitario del Comune sull'idoneità dei locali;

     5) atto notorio sostitutivo del rappresentante dell'ente gestore della ludoteca e degli altri addetti attestante che a loro carico non vi siano precedenti penati.

 

     Art. 5.

     E' possibile prevedere, tenendo conto della realtà territoriale, la presenza di ludoteche negli ospedali, negli istituti educativo- assistenziali per minori o in altri luoghi di attesa e di aggregazione in locali messi a disposizione dai proprietari.

     La ludoteca deve essere di norma posta al piano terra con spazio scoperto utilizzabile per lo svolgimento di attività esterne. Deve prevedere uno spazio minimo di 4 metri per utente e di servizi igienici adeguati alle diverse età. Devono, altresì, rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza [1].

 

     Art. 6.

     L'Ente gestore deve avvalersi della consulenza tecnica di un laureato in Scienze dell'educazione o lauree equipollenti.

 

     Art. 7.

     L'Ente gestore dovrà annualmente presentare alla Regione Molise - Assessorato alla Sicurezza Sociale - il proprio piano ludico-educativo.

     Esso dovrà contenere, oltre al programma pedagogico, le indicazioni per l'integrazione dei bambini portatori di handicap, per l'educazione interculturale e per l'eventuale presenza dei bambini di età inferiore ai tre anni accompagnati da un adulto di riferimento.

 

     Art. 8.

     La Regione concede contributi finanziari per la costruzione e la ristrutturazione dei locali da destinare a ludoteche nonché per la gestione dei servizi rispettivamente nella misura da stabilire con successivo regolamento, ai soggetti interessati di cui all'art. 1 con priorità per i Comuni montani [2].

     L'importo del finanziamento è pari ad un massimo del 40% del costo del progetto elaborato nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli precedenti. I soggetti beneficiari dei contributi sono obbligati a fornire regolare e formale rendicontazione delle spese sostenute [3].

     I soggetti interessati presentano domanda alla Giunta Regionale - Settore Sicurezza Sociale - il progetto di cui al comma 2 verrà presentato entro il mese di febbraio di ogni anno.

     La Giunta regionale sulla base delle risorse disponibili, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, approva la graduatoria dei soggetti ammessi al finanziamento.

 

     Art. 9.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 2000 si provvederà mediante istituzione di appositi capitoli di spesa con legge approvativa o di variazione di bilancio.

     2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con le rispettive leggi approvative di Bilancio.

 

     Art. 10.

     La presente Legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


[1] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 36.

[2] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 36.

[3] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 36.