§ 4.2.20 - Legge Regionale 12 gennaio 2000, n. 3.
Disposizioni a tutela della maternità delle donne non occupate.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.2 assistenza sociale e beneficenza pubblica
Data:12/01/2000
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Finalità e Destinatari).
Art. 2.  (Requisiti per la concessione dell'indennità).
Art. 3.  (Modalità di erogazione).
Art. 4.  (Compiti dei comuni).
Art. 5.  (Incompatibilità).
Art. 6.  (Norma finanziaria).
Art. 7.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.2.20 - Legge Regionale 12 gennaio 2000, n. 3. [1]

Disposizioni a tutela della maternità delle donne non occupate.

(B.U. n. 1 del 15 gennaio 2000).

 

Art. 1. (Finalità e Destinatari).

     1. La Regione Molise, allo scopo di favorire la tutela sociale della maternità, istituisce un fondo per la corresponsione alle donne non occupate di una indennità di maternità per i due mesi antecedenti il parto e i tre mesi successivi alla data effettiva del parto.

     2. L'indennità, nella misura di Lire 500.000 mensili per nascituro, viene corrisposta in un'unica soluzione su domanda dell'interessata ai sensi dell'articolo 3. E' altresì consentita, su richiesta motivata, l'anticipazione della somma stessa.

     3. La suddetta indennità è aggiornata, al 1° gennaio di ogni anno, in relazione alla variazione dei prezzi al consumo dell'ISTAT per l'anno precedente.

 

     Art. 2. (Requisiti per la concessione dell'indennità).

     1. Possono fruire dell'indennità di cui all'articolo 1, le donne residenti da almeno centottanta giorni in un Comune della Regione Molise al momento del parto e che hanno un reddito del nucleo familiare, relativo all'anno precedente, non superiore a quello previsto per il mantenimento di alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

     2. Il reddito viene aumentato di Lire 1.000.000 per ogni altro figlio a carico.

 

     Art. 3. (Modalità di erogazione).

     1. La Regione ripartisce il fondo di cui all'articolo 1 in attuazione di un piano di assegnazione predisposto sulla base delle richieste pervenute da ciascun comune, nei limiti del fondo stesso.

     2. I comuni inoltrano la richiesta, entro il 30 aprile di ogni anno, alla struttura regionale competente alla sicurezza sociale e possono procedere ad anticipazione.

     3. L'ammontare del finanziamento assegnato a ciascun comune viene aumentato del 3% destinato alla copertura dei costi di organizzazione e gestione.

     4. Il piano di assegnazione viene adottato dalla Giunta Regionale entro il 30 giugno di ciascun anno.

 

     Art. 4. (Compiti dei comuni).

     1. I comuni provvedono alla erogazione della indennità. e, a tal fine:

     a) verificano la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2;

     b) predispongono, in base alle istanze presentate annualmente, una graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri di precedenza:

     1) livello di reddito del nucleo familiare;

     2) maggior numero di figli a carico;

     3) a parità dei requisiti di cui ai punti 1) e 2), anzianità anagrafica della richiedente;

     c) provvedono a dare adeguata pubblicità alla presente legge, anche nei consultori ove presenti nel comune.

     2. Le somme rimaste inutilizzate nell'esercizio finanziario, vengono evidenziate nel rendiconto che il comune trasmette alla Regione ai sensi dell'articolo 72 della Legge Regionale 3 dicembre 1977, n. 44 e danno luogo a corrispondenti minori trasferimenti per l'esercizio successivo.

 

     Art. 5. (Incompatibilità).

     1. Le indennità previste dalla presente legge sono incompatibili con i trattamenti economici per la malattia, con le indennità di maternità di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, 29 dicembre 1987, n. 546 e 11 dicembre 1990, n. 379.

 

     Art. 6. (Norma finanziaria).

     1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato, per l'esercizio finanziario 1999, in Lire 100.000.000.

     2. Nello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale 1999 sono apportate le seguenti variazioni:

     - alla Sezione n. 4, Rubrica n. 11, Settore n. 2, istituzione del Capitolo n. 38700, denominato: "Interventi per la tutela della maternità delle donne non occupate", con assegnazione di Lire 100.000.000 in conto competenza e cassa;

     - alla Sezione n. 1, Rubrica n. 2, Settore n. 2, riduzione del Capitolo n. 6400, per Lire 100.000.000 in conto competenza e cassa.

     3. Le leggi di Bilancio dei successivi esercizi finanziari determinano gli stanziamenti attribuibili a ciascun anno.

 

     Art. 7. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto regionale.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2007, n. 14.