§ 4.1.66 - Legge Regionale 17 luglio 2001, n. 18.
Rimborso spese speciali in favore dei soggetti da sottoporsi a trapianto di organi, dei trapiantati e dei cittadini affetti da gravi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:17/07/2001
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Contributo.
Art. 3.  Requisiti.
Art. 4.  Competenze dei Comuni.
Art. 5.  Adempimenti dei Comuni.
Art. 6.  Adempimenti dell'Amministrazione regionale.
Art. 7.  Liquidazione finale e saldo.
Art. 8.  Disposizioni finanziarie.
Art. 9.  Disposizioni transitorie.
Art. 10.  Abrogazioni.
Art. 11.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.1.66 - Legge Regionale 17 luglio 2001, n. 18. [1]

Rimborso spese speciali in favore dei soggetti da sottoporsi a trapianto di organi, dei trapiantati e dei cittadini affetti da gravi patologie non trattabili nelle strutture sanitarie della Regione Molise.

(B.U. n. 16 del 1 agosto 2001).

 

Art. 1. Oggetto.

     1. La Regione Molise, ai sensi della presente legge, concede contributi per spese di assistenza e cura nonché per spese di viaggio sostenute da cittadini residenti in Molise che sono:

     a) pazienti già tipizzati costretti a lunghe attese e ad interventi di ordine medico preliminari al trapianto di organi;

     b) pazienti in cura, perché sottoposti a trapianto in centri di altissima specializzazione in Italia e all'estero;

     c) pazienti affetti da gravi patologie non trattabili nelle strutture sanitarie della Regione.

 

     Art. 2. Contributo.

     1. Danno titolo al contributo di cui alla presente legge le spese sostenute dal paziente, come definito all'articolo 1 e dall'eventuale accompagnatore per il soggiorno nella località di cura.

     2. Il contributo è corrisposto nelle seguenti misure:

     a) nell'importo di euro 130,00 per giorno, complessivo per il paziente e l'accompagnatore, o nell'importo di euro 80,00 per giorno, per una sola persona, paziente o accompagnatore, per i pazienti che si recano presso strutture sanitarie situate nel territorio nazionale;

     b) nell'importo di euro 180,00 per giorno, complessivo per il paziente e l'accompagnatore, o nell'importo di euro 130,00 per giorno, per una sola persona, paziente o accompagnatore, per i pazienti che si recano presso centri di alta specializzazione all'estero [2].

     2 bis. Gli importi di euro 130,00 e di euro 180,00, di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 2, sono aumentati del 30% per ciascun giorno di permanenza nel luogo di cura, oltre che dell'accompagnatore, dell'eventuale donatore [3].

     2 ter. É altresì corrisposto, in ogni caso, il rimborso delle spese di viaggio, dietro presentazione, conformemente ad apposita regolamentazione comunale, dei documenti giustificativi e dell'eventuale autorizzazione all'uso del mezzo proprio [4].

     2 quater. In caso di decesso del paziente nel luogo di cura estero è concesso il rimborso delle spese di traslazione delle spoglie dalla città di cura sino al Comune di residenza, nel limite di euro 3.000,00 [5].

     3. Qualora il paziente che deve essere sottoposto a trapianto debba soggiornare in modo continuativo, in attesa di ricovero, nel luogo ove ha sede il centro ad altissima specializzazione, i benefici di cui al comma 2, riferiti all'accompagnatore, possono essere concessi per un periodo non superiore a 120 giorni.

     3 bis. Ai pazienti lungodegenti curati in regime di day hospital ed ai loro accompagnatori, in alternativa alle diarie previste al comma 2, possono essere rimborsate le spese sostenute per la locazione di un alloggio, dietro presentazione di idonea documentazione comprovante le stesse, fino ad importo massimo di euro 500,00 mensili.

A tale rimborso si aggiunge il contributo complessivo di euro 35,00 per giorno, per le spese di vitto [6].

     3 ter. Coloro ai quali la competente struttura sanitaria abbia prescritto un ciclo di cura di durata predeterminata, possono presentare istanza di anticipazione sul prevedibile contributo loro spettante. L'acconto è corrisposto nella misura massima dell'80%, secondo le possibilità finanziarie regionali [7].

     3 quater. L'istanza intesa ad ottenere i benefici di cui al presente articolo, deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro dodici mesi dall'ultimo giorno di cura [8].

 

     Art. 3. Requisiti.

     1. Beneficiano dei contributi di cui alla presente legge i cittadini:

     a) residenti in un Comune della Regione Molise;

     b) che si trovano in una delle condizioni previste all'art. 1;

     c) che sono in possesso, al momento della domanda, di certificazione rilasciata dall'azienda sanitaria attestante l'impossibilità per le strutture sanitarie, anche private convenzionate, operanti nel territorio regionale, di assicurare l'assistenza e le cure necessarie [9].

     1-bis. I contributi sono corrisposti ai cittadini il cui nucleo familiare evidenzi un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), calcolato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, non superiore ad euro 42.000,00, secondo le seguenti fasce:

     a) 100% della spesa ritenuta ammissibile per ISEE ricompresi tra euro 0,00 ed euro 24.000,00;

     b) 70% della spesa ritenuta ammissibile per ISEE ricompresi tra euro 24.000,01 ed euro 30.000,00;

     c) 50% della spesa ritenuta ammissibile per ISEE ricompresi tra euro 30.000,01 ed euro 36.000,00;

     d) 30% della spesa ritenuta ammissibile per ISEE ricompresi tra euro 36.000,01 ed euro 42.000,00 [10].

     2. I pazienti per i quali si rende necessario il ricorso a centri specializzati esteri devono produrre apposita autorizzazione rilasciata dal centro di riferimento regionale, nonché copia del modello E 112, rilasciato dall'Azienda Sanitaria di appartenenza.

 

     Art. 4. Competenze dei Comuni.

     1. I Comuni curano l'istruttoria delle domande e provvedono alla concessione dei contributi previsti all'articolo 2, nel rispetto delle modalità e nei limiti di cui alla presente legge.

     2. Qualora i Comuni risultino inadempienti, la Giunta Regionale, previa diffida ad adempiere, provvede in via sostitutiva.

 

     Art. 5. Adempimenti dei Comuni. [11]

     1. I cittadini che si trovano nelle condizioni previste dalla presente legge possono presentare al Comune di residenza istanza di rimborso ovvero di rimborso e di concessione dell'acconto allegando:

     a) la dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), e comma 2;

     b) le dichiarazioni sostitutive concernenti l'ISEE del nucleo familiare, la residenza e lo stato di famiglia;

     c) la dichiarazione concernente la presumibile durata del soggiorno dell'accompagnatore e dell'eventuale donatore;

     d) il preventivo di spesa per il viaggio ed il soggiorno in caso di presentazione della richiesta di acconto ai sensi del comma 3 ter dell'articolo 2.

     2. I Comuni, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, verificano la regolarità della documentazione prodotta ed il possesso dei requisiti e chiedono il nulla-osta alla Regione. Ottenuto il nulla-osta regionale, dispongono la concessione del beneficio richiesto.

 

     Art. 6. Adempimenti dell'Amministrazione regionale.

     1. La competente struttura regionale, accertata la disponibilità finanziaria, sulla base dell'istruttoria operata dai Comuni ai sensi dell'articolo 5, emette nulla-osta alla concessione del beneficio entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta comunale e, nello stesso termine, provvede al trasferimento al Comune richiedente dei fondi occorrenti.

     2. Sulla base di rendiconti annuali, la Regione trasferisce ai Comuni i fondi per eventuali conguagli dei benefici concessi.

     3. Eventuali economie di gestione vengono, ove possibile, portati in compensazione con i trasferimenti disposti per l'esercizio successivo.

 

     Art. 7. Liquidazione finale e saldo.

     1. Per l'erogazione del saldo del contributo concesso, l'assistito produce al Comune di residenza idonea documentazione comprovante l'avvenuto soggiorno nella località di cura.

 

     Art. 8. Disposizioni finanziarie.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, che, per l'esercizio finanziario 2001, si quantificano in

Lire 1 miliardo e 500 milioni,

si fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo di spesa con legge di approvazione del bilancio, o con successiva legge di variazione.

     2. Relativamente agli esercizi 2002 e successivi si provvede con le rispettive leggi di approvazione di bilancio.

 

     Art. 9. Disposizioni transitorie.

     1. I benefici previsti dalla presente legge si applicano a coloro che, essendosi trovati nelle condizioni contemplate all'art. 1 in epoca non anteriore al 1° gennaio 1999, ne facciano formale richiesta al Comune di residenza, producendo la prescritta documentazione, entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

     2. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti ai sensi della normativa previgente, ove più favorevole agli aventi titolo al beneficio.

 

     Art. 10. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     - Legge Regionale 11 ottobre 1999, n. 35:

     "Prestazioni aggiuntive in favore dei soggetti da sottoporsi a trapianto di organi e trapiantati";

     - Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 35:

     "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 ottobre 1999, n. 35, ad oggetto: "Prestazioni aggiuntive in favore dei soggetti da sottoporsi a trapianto di organi e dei trapiantati"".

 

     Art. 11. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 8 della L.R. 20 giugno 2007, n. 17.

[2] L'originario comma 2 è stato così sostituito dagli attuali commi 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater per effetto dell'art. 1 della L.R. 20 maggio 2005, n. 20.

[3] L'originario comma 2 è stato così sostituito dagli attuali commi 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater per effetto dell'art. 1 della L.R. 20 maggio 2005, n. 20.

[4] L'originario comma 2 è stato così sostituito dagli attuali commi 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater per effetto dell'art. 1 della L.R. 20 maggio 2005, n. 20.

[5] L'originario comma 2 è stato così sostituito dagli attuali commi 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater per effetto dell'art. 1 della L.R. 20 maggio 2005, n. 20.

[6] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 20 maggio 2005, n. 20.

[7] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 20 maggio 2005, n. 20.

[8] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 20 maggio 2005, n. 20.

[9] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1 e 1 bis per effetto dell'art. 2 della L.R. 20 maggio 2005, n. 20.

[10] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1 e 1 bis per effetto dell'art. 2 della L.R. 20 maggio 2005, n. 20.

[11] Articolo così sostituito dall’art. 3 della L.R. 20 maggio 2005, n. 20.