§ 4.1.25 - Legge Regionale 7 dicembre 1979, n. 35.
Costituzione e funzionamento delle strutture associative intercomunali per la gestione dei servizi relativi all'assistenza sanitaria, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:07/12/1979
Numero:35


Sommario
Art. 11.  Attribuzioni delegate.
Art. 12.  Poteri sostitutivi.
Art. 13.  Indirizzo e coordinamento.
Art. 14. 
Art. 19.  Statistiche sanitarie.
Art. 22.  Poteri del Sindaco.


§ 4.1.25 - Legge Regionale 7 dicembre 1979, n. 35. [1]

Costituzione e funzionamento delle strutture associative intercomunali per la gestione dei servizi relativi all'assistenza sanitaria, sociale e scolastica.

(B.U. n. 23 del 15 dicembre 1979).

Titolo I

NORME GENERALI

Capo I]

 

     Artt. 1. - 2. [2]

Titolo II

GLI ORGANI DELL'UNITA' LOCALE

Capo I

 

     Artt. 3. - 10. [3]

 

Art. 11. Attribuzioni delegate.

     Le funzioni delegate alla Regione ai sensi dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 sono delegate ai Comuni che le esercitano mediante le unità locali con le modalità stabilite dalla presente legge.

     Gli elenchi dei provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate, vengono trasmessi trimestralmente alla Giunta Regionale, che può chiederne copia.

 

     Art. 12. Poteri sostitutivi.

     In caso di inadempienza da parte degli organi della Unità Locale nell'esercizio delle funzioni sub-delegate, la Giunta Regionale fissa per il compimento degli atti un termine adeguato, trascorso inutilmente il quale, nomina un Commissario per la loro adozione.

 

     Art. 13. Indirizzo e coordinamento.

     Le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni sub delegate sono esercitate dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, nel rispetto delle istruzioni emanate dal Governo.

 

     Art. 14. [4]

TITOLO III

PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI

 

     Artt. 15. - 18. [5]

 

     Art. 19. Statistiche sanitarie.

     I Comuni sono tenuti a comunicare alle Unità Locali competenti per territorio le notizie anagrafiche della popolazione utili ai fini della programmazione sanitaria regionale e per la gestione dei servizi sanitari.

     La Giunta Regionale provvede a predisporre un modello uniforme per la trasmissione dei dati.

 

     Artt. 20. - 21. [6]

 

     Art. 22. Poteri del Sindaco.

     Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni che gli competono quale autorità sanitaria locale, si avvale dei servizi dell'Unità Locale e, qualora lo richieda l'urgenza del provvedimento da adottare, si rivolge direttamente ai responsabili dei servizi medesimi secondo le competenze a ciascuno attribuite, informandone contemporaneamente il Presidente del Comitato di gestione.

     Qualora non sussista l'urgenza, il Sindaco si avvale dei servizi di cui sopra facendone preventivamente richiesta al Presidente del Comitato di gestione.

     In ogni caso il Sindaco comunica al Presidente del Comitato di gestione l'esito degli interventi esperiti.

TITOLO IV

LE STRUTTURE MULTIZONALI

 

     Artt. 23. - 24. [7]

TITOLO V

CONTROLLI SULLE UNITA' LOCALI

Capo II

 

     Artt. 25. - 27. [8]

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE

 

     Artt. 28. - 29. [9]

TITOLO VII

NORME FINALI Dl COORDINAMENTO PER L'ESERCIZIO

DELLE FUNZIONI IN MATERIA

DI ASSISTENZA SOCIALE E SCOLASTICA

 

     Artt. 30. - 38. [10]

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.

[2] Gli artt. da 1 a 10 e da 25 a 38 sono stati abrogati dall'art. 27 della L.R. 14 maggio 1997, n. 11.

[3] Gli artt. da 1 a 10 e da 25 a 38 sono stati abrogati dall'art. 27 della L.R. 14 maggio 1997, n. 11.

[4] L'articolo 18 della L.R. 21 febbraio 1997, n. 2, abroga le disposizioni contenute negli articoli da 14 a 18, 20, 21, 23 e 24.

[5] L'articolo 18 della L.R. 21 febbraio 1997, n. 2, abroga le disposizioni contenute negli articoli da 14 a 18, 20, 21, 23 e 24.

[6] L'articolo 18 della L.R. 21 febbraio 1997, n. 2, abroga le disposizioni contenute negli articoli da 14 a 18, 20, 21, 23 e 24.

[7] L'articolo 18 della L.R. 21 febbraio 1997, n. 2, abroga le disposizioni contenute negli articoli da 14 a 18, 20, 21, 23 e 24.

[8] Gli artt. da 1 a 10 e da 25 a 38 sono stati abrogati dall'art. 27 della L.R. 14 maggio 1997, n. 11.

[9] Gli artt. da 1 a 10 e da 25 a 38 sono stati abrogati dall'art. 27 della L.R. 14 maggio 1997, n. 11.

[10] Gli artt. da 1 a 10 e da 25 a 38 sono stati abrogati dall'art. 27 della L.R. 14 maggio 1997, n. 11.