Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 4. sviluppo sociale |
Capitolo: | 4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera |
Data: | 07/12/1979 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 11. Attribuzioni delegate. |
Art. 12. Poteri sostitutivi. |
Art. 13. Indirizzo e coordinamento. |
Art. 14. |
Art. 19. Statistiche sanitarie. |
Art. 22. Poteri del Sindaco. |
§ 4.1.25 - Legge Regionale 7 dicembre 1979, n. 35. [1]
Costituzione e funzionamento delle strutture associative intercomunali per la gestione dei servizi relativi all'assistenza sanitaria, sociale e scolastica.
(B.U. n. 23 del 15 dicembre 1979).
Titolo I
NORME GENERALI
Capo I]
Artt. 1. - 2. [2]
Titolo II
GLI ORGANI DELL'UNITA' LOCALE
Capo I
Artt. 3. - 10. [3]
Art. 11. Attribuzioni delegate.
Le funzioni delegate alla Regione ai sensi dell'art. 7 della
Gli elenchi dei provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate, vengono trasmessi trimestralmente alla Giunta Regionale, che può chiederne copia.
Art. 12. Poteri sostitutivi.
In caso di inadempienza da parte degli organi della Unità Locale nell'esercizio delle funzioni sub-delegate, la Giunta Regionale fissa per il compimento degli atti un termine adeguato, trascorso inutilmente il quale, nomina un Commissario per la loro adozione.
Art. 13. Indirizzo e coordinamento.
Le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni sub delegate sono esercitate dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, nel rispetto delle istruzioni emanate dal Governo.
TITOLO III
PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI
Artt. 15. - 18. [5]
Art. 19. Statistiche sanitarie.
I Comuni sono tenuti a comunicare alle Unità Locali competenti per territorio le notizie anagrafiche della popolazione utili ai fini della programmazione sanitaria regionale e per la gestione dei servizi sanitari.
La Giunta Regionale provvede a predisporre un modello uniforme per la trasmissione dei dati.
Artt. 20. - 21. [6]
Art. 22. Poteri del Sindaco.
Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni che gli competono quale autorità sanitaria locale, si avvale dei servizi dell'Unità Locale e, qualora lo richieda l'urgenza del provvedimento da adottare, si rivolge direttamente ai responsabili dei servizi medesimi secondo le competenze a ciascuno attribuite, informandone contemporaneamente il Presidente del Comitato di gestione.
Qualora non sussista l'urgenza, il Sindaco si avvale dei servizi di cui sopra facendone preventivamente richiesta al Presidente del Comitato di gestione.
In ogni caso il Sindaco comunica al Presidente del Comitato di gestione l'esito degli interventi esperiti.
TITOLO IV
LE STRUTTURE MULTIZONALI
Artt. 23. - 24. [7]
TITOLO V
CONTROLLI SULLE UNITA' LOCALI
Capo II
Artt. 25. - 27. [8]
TITOLO VI
NORME TRANSITORIE
Artt. 28. - 29. [9]
TITOLO VII
NORME FINALI Dl COORDINAMENTO PER L'ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI IN MATERIA
DI ASSISTENZA SOCIALE E SCOLASTICA
Artt. 30. - 38. [10]
[1] Abrogata dall'art. 7 della
[2] Gli artt. da 1 a 10 e da 25 a 38 sono stati abrogati dall'art. 27 della
[3] Gli artt. da 1 a 10 e da 25 a 38 sono stati abrogati dall'art. 27 della
[4] L'articolo 18 della
[5] L'articolo 18 della
[6] L'articolo 18 della
[7] L'articolo 18 della
[8] Gli artt. da 1 a 10 e da 25 a 38 sono stati abrogati dall'art. 27 della
[9] Gli artt. da 1 a 10 e da 25 a 38 sono stati abrogati dall'art. 27 della
[10] Gli artt. da 1 a 10 e da 25 a 38 sono stati abrogati dall'art. 27 della