§ 4.1.11 - Legge Regionale 3 aprile 1975, n. 26.
Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 22.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:03/04/1975
Numero:26


Sommario
Art. 1.      Gli oneri prevedibili a carico degli Enti mutualistici delle convenzioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 22, non comprendono le spese di tariffazione dell'ufficio [...]
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto della Regione Molise ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della [...]


§ 4.1.11 - Legge Regionale 3 aprile 1975, n. 26. [1]

Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 22.

(B.U. n. 16 del 12 aprile 1975).

 

Art. 1.

     Gli oneri prevedibili a carico degli Enti mutualistici delle convenzioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 22, non comprendono le spese di tariffazione dell'ufficio sconti, che sono a carico della Regione.

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto della Regione Molise ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.