§ 3.10.18 - L.R. 7 maggio 2003, n. 16.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 7 del 30 luglio 1998, ad oggetto: "Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.10 caccia e pesca
Data:07/05/2003
Numero:16


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 30 luglio 1998 n. 7, è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. Il comma 14 dell'articolo 1 della legge regionale 27 gennaio 2003 n. 5, è sostituito dal seguente


§ 3.10.18 - L.R. 7 maggio 2003, n. 16.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 7 del 30 luglio 1998, ad oggetto: "Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne" ed alla legge regionale n. 5 del 27 gennaio 2003, concernente: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 7 del 30 luglio 1998, ad oggetto: "Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne"".

(B.U. 16 maggio 2003, n. 10).

 

Art. 1.

     1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 30 luglio 1998 n. 7, è sostituito dal seguente:

     "1. I canali di derivazione di acque pubbliche devono essere muniti di una doppia griglia posizionata anche prima dei macchinari, allo scopo di impedire danni alla fauna ittica, garantendo, altresì, che nel letto naturale del fiume rimanga un quantitativo d'acqua tale da consentire la sopravvivenza della fauna ittica, così come previsto dalla relativa concessione rilasciata dall'Assessorato regionale ai lavori pubblici".

 

     Art. 2.

     1. Il comma 14 dell'articolo 1 della legge regionale 27 gennaio 2003 n. 5, è sostituito dal seguente:

     “1. Per l'esercizio della pesca sportiva e per l'incremento della fauna ittica, tratti di acque pubbliche, sono dati in concessione dalla Provincia previa convenzione, alle Sezioni Provinciali delle Associazioni di pescatori sportivi dilettanti riconosciute a livello nazionale ovvero ad Associazioni operanti in ambito locale da almeno un quinquennio, secondo modalità e criteri esplicitati in apposito regolamento regionale. Al fine di consentire uniformità di indirizzo, la Giunta regionale, sentite le Province, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva e divulga una convenzione tipo.

     2. L'ammontare delle autorizzazioni concesse per ciascuna Provincia, non può avere un'estensione complessiva superiore al 25% della lunghezza di ciascun tratto di categoria A, B e C per corpo idrico, con il limite massimo di 8 km., per le Associazioni riconosciute a livello nazionale ed operanti nella regione e di 4 km. per le Associazioni locali organizzate nel Molise. La distanza minima tra due tratti di corpi idrici in concessione deve essere di almeno un chilometro, ad eccezione dei tratti già citati in concessione prima dell'entrata in vigore della presente legge. Nei tratti in concessione è vietato consentire lo svolgimento di gare di pesca da parte di altre Associazioni o organizzazioni. Le concessioni sui laghi, bacini naturali o artificiali non devono superare il 50% della loro lunghezza perimetrale complessiva. In caso di più autorizzazioni concesse deve essere garantita una distanza minima tra esse non inferiore al 10% della loro lunghezza perimetrale complessiva, destinata alla libera pesca” [1].


[1] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 21 novembre 2003, n. 30.