§ 3.9.26 - Legge Regionale 3 febbraio 1999, n. 5.
Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Disposizioni in materia di risorse idriche.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.9 lavori pubblici, viabilità e acquedotti
Data:03/02/1999
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali.
Art. 3.  Cooperazione tra i comuni e le province.
Art. 4.  Termini e poteri sostituivi.
Art. 5.  Funzioni dell'autorità d'ambito.
Art. 6.  Convenzione tipo per la gestione dei servizi idrici.
Art. 7.  Convenzione per la gestione dei servizi idrici.
Art. 8.  Scelta del soggetto gestore e salvaguardia degli organismi di gestione esistenti.
Art. 9.  Personale.
Art. 10.  Coordinamento e vigilanza.
Art. 11.  Accordi di programma.
Art. 12.  Norme finanziarie.
Art. 13.  Norme transitorie.
Art. 14. 


§ 3.9.26 - Legge Regionale 3 febbraio 1999, n. 5. [1]

Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Disposizioni in materia di risorse idriche.

(B.U. n. 3 del 16 febbraio 1999).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Molise promuove una politica generale di governo delle risorse idriche mirata alla loro tutela, riqualificazione e corretta utilizzazione, secondo principi di solidarietà e di reciprocità, anche con le Regioni limitrofe. Promuove inoltre la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici; la salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle generazioni future nonché il rinnovo ed il risparmio delle risorse e l'uso plurimo delle stesse, con priorità di soddisfacimento delle esigenze idropotabili della popolazione.

     2. In attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la Regione Molise, con la presente legge, provvede alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, disciplina le forme e i modi della cooperazione tra i comuni e le province, detta le relative procedure e modalità per la organizzazione e la gestione dei servizi idrici:

     a) di captazione, adduzione, distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, attualmente gestiti direttamente o in concessione dai comuni o dalle comunità montane;

     b) relativi agli acquedotti locali e di distribuzione di acqua ad usi civili attualmente gestiti dall'ERIM Ente Risorse Idriche Molise - come elencati nell'allegato A) facente parte integrante della presente legge; le opere, gli impianti e le canalizzazioni relative ai predetti servizi idrici sono trasferite, previa ricognizione, dall'ERIM agli Enti locali.

     3. La Regione Molise. in attuazione dell'articolo 5 della legge 36/94, adotta tutti i programmi necessari ad attivare una politica che punti al risparmio delle risorse idriche che può essere consentito mediante una serie di misure riguardanti:

     - il risanamento ed il graduale ripristino delle reti esistenti che evidenziano perdite rilevanti;

     - l'installazione di reti duali nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni;

     - l'installazione di contatori in ogni singola unità abitativa nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziarlo;

     - la diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori industriali, terziario ed agricolo anche mediante incentivi ed agevolazioni così come previsti al comma 2 dell'articolo 6 della legge 36/94.

     4. Con successiva legge regionale, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede a trasformare l'ERIM in azienda speciale, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera c) della legge 142/90, affidando ad essa la gestione dei servizi idrici di captazione e grande adduzione di rilevanza regionale ed interregionale, attualmente già svolta ai sensi della legge regionale n. 31/1980.

 

     Art. 2. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali.

     1. Per la organizzazione dei servizi idrici è individuato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, un unico ambito territoriale ottimale coincidente con l'intero territorio regionale.

     2. Alle modifiche della delimitazione dell'ambito territoriale ottimale, che risultassero necessarie per ottimizzare la gestione o per armonizzare la organizzazione territoriale alle sopravvenute scelte della programmazione regionale, provvede il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentite le Province interessate e dopo aver acquisito le determinazioni di competenza dell'Autorità di bacino di rilievo nazionale.

     3. I pareri delle amministrazioni provinciali e le determinazioni dell'Autorità di bacino devono essere rilasciati entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine i pareri e le determinazioni si considerano favorevolmente espressi.

 

     Art. 3. Cooperazione tra i comuni e le province.

     1. Per l'esercizio in forma associata delle funzioni previste dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, i comuni e le province, ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, costituiscono l'Autorità d'ambito attraverso una delle seguenti forme di cooperazione:

     a) stipulano una convenzione secondo l'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

     b) costituiscono un consorzio ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva lo schema di convenzione di cooperazione e lo schema, di convenzione con annesso statuto tipo per la costituzione del consorzio.

     3. E' individuato nella Provincia di Campobasso, nel cui territorio ricade il maggior numero di comuni ed abitanti l'ente che provvede:

     a) a convocare la conferenza dei sindaci e dei presidenti per la scelta della forma di cooperazione tra i comuni e le province;

     b) a definire sulla base degli schemi approvati dalla Giunta regionale, la convenzione di cooperazione oppure la convenzione con annesso statuto per la costituzione del consorzio;

     c) ad assicurare, con la propria struttura organizzativa, il primo funzionamento dell'Autorità d'ambito.

     4. La rappresentanza in seno alla conferenza spetta al sindaci od ai loro delegati ed è determinata in proporzione alla popolazione residente nel territorio di ciascun comune come risultante dall'ultimo censimento ISTAT.

     5. La conferenza è validamente convocata quando sia presente la maggioranza assoluta dei comuni sia in termini numerici che in termini di rappresentanza.

     6. La scelta della forma di cooperazione è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta, sia in termini numerici che in termini di rappresentanza, dei comuni presenti nella prima riunione valida della conferenza.

 

     Art. 4. Termini e poteri sostituivi.

     1. Entro trenta giorni dalla avvenuta approvazione degli schemi di convenzione di cui all'articolo 3, comma 2, il Presidente della Provincia di Campobasso convoca la conferenza dei sindaci e dei presidenti.

     2. I Comuni e le province, entro sessanta giorni dalla data della prima convocazione della conferenza dei sindaci e dei presidenti, provvedono ad approvare, nei rispettivi consigli, ed a stipulare la convenzione di cooperazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) oppure la convenzione con annesso statuto per la costituzione del consorzio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

     3. Decorso inutilmente il termine di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione attua, previa diffida, le procedure sostitutive necessarie per la definizione e la stipula della convenzione di cooperazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), sulla base dello schema approvato dalla Giunta regionale.

 

     Art. 5. Funzioni dell'autorità d'ambito.

     1. L'Autorità d'ambito svolge funzioni di organizzazione, programmazione e controllo sull'attività di gestione dei servizi idrici. E' esclusa ogni attività attinente alla gestione dei servizi.

     2. Le funzioni di organizzazione e di programmazione attengono in particolare:

     a) alla ricognizione delle opere di captazione, di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti;

     b) alla predisposizione ed all'approvazione del programma degli interventi e del piano economico finanziario per la gestione integrata dei servizi, redatti sulla base dei criteri fissati dalla Regione. Il piano indica le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi da tariffa;

     c) alla definizione dei contenuti ed all'approvazione della convenzione e relativo disciplinare regolante i rapporti tra gli enti locali convenzionati o consorziati ed il soggetto gestore dei servizi idrici, elaborata sulla base della convenzione tipo predisposta dalla Regione;

     d) all'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario di cui al punto b) sulla scorta di una precisa attività di controllo di gestione e di qualità;

     e) alla determinazione della tariffa dei servizi idrici;

     f) alla scelta della forma di gestione del servizio;

     g) all'affidamento del servizio.

     3. La funzione di controllo sull'attività di gestione dei servizi idrici ha per oggetto la verifica del raggiungimento degli standards economici, qualitativi, tariffari fissati dalla convenzione con il soggetto gestore. La verifica comprende la puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano tecnico finanziario e il rispetto dei diritti dell'utenza.

     4. Al fine di consentire l'esercizio della funzione di controllo prevista dal comma 3, la convenzione di gestione contiene l'obbligo per il gestore di garantire all'Autorità d'ambito la disponibilità di tutti i dati utili per il riscontro dell'attività di gestione e comunque di tutte le informazioni ritenute da esso necessarie.

     5. I dati di natura economico - finanziaria, inerenti la gestione, sono certificati da società di certificazione e revisione riconosciute dalla Consob o da un collegio di revisori ai sensi di legge.

 

     Art. 6. Convenzione tipo per la gestione dei servizi idrici.

     1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, d'intesa con la Commissione consiliare competente, adotta la convenzione tipo per la gestione dei servizi idrici ed il relativo disciplinare in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 36 del 1994.

     2. Con la convenzione tipo di cui al comma 1, sono fissati anche i criteri e gli indirizzi per la predisposizione da parte dell'Autorità d'ambito del programma degli interventi necessari, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale ed organizzativo, nonché per la ricognizione delle opere di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti sui territori comunali.

     3. L'atto della Giunta regionale di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

 

     Art. 7. Convenzione per la gestione dei servizi idrici.

     1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise della convenzione tipo, l'Autorità d'ambito provvede alla definizione dei contenuti ed all'approvazione della convenzione e del relativo disciplinare per regolare i rapporti tra gli enti locali convenzionati o consorziati ed il soggetto gestore dei servizi idrici.

     2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, alla definizione dei contenuti ed all'approvazione della convenzione e del relativo disciplinare si provvede, previa diffida, con la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 20 della, legge regionale 26 maggio 1992, n. 15.

 

     Art. 8. Scelta del soggetto gestore e salvaguardia degli organismi di gestione esistenti.

     1. L'Autorità d'ambito può affidare la gestione dei servizi idrici anche ad una pluralità di soggetti, nel rispetto dei criteri di interesse generale dell'intero ambito, di qualità del servizio prestato all'utenza, di risparmio dei costi di gestione ed a condizione che ciascuno dei soggetti provveda, per la porzione del territorio regionale servita, alla gestione unitaria dell'insieme dei servizi idrici di competenza della stessa Autorità d'ambito.

     2. Con la sottoscrizione della convenzione da parte del soggetto gestore cessano le gestioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con l'esclusione di quelle indicate dall'articolo 10, comma 3, della legge n. 36 del 1994, nonché di quelle eventualmente salvaguardate, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge n. 36 del 1994.

     3. Per la salvaguardia degli organismi esistenti, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge n. 36 del 1994, l'Autorità d'ambito fissa parametri oggettivi di carattere economico, organizzativo e gestionale per la verifica della rispondenza delle capacità gestionali a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

     4. L'Autorità d'ambito, nel caso di una pluralità di soggetti individua tra i gestori dell'ambito il soggetto che svolge il compito di coordinamento del servizio ed adotta ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni e delle attività tra la pluralità di soggetti gestori.

     5. Fino a quando l'Autorità d'ambito non sarà in grado di sottoscrivere la convenzione di gestione e di determinare la tariffa dei servizi idrici, la tariffa delle gestioni in atto è determinata dagli enti locali convenzionati o consorziati, in osservanza delle norme vigenti ed è applicata dai soggetti gestori esistenti.

 

     Art. 9. Personale.

     1. Con successiva legge da emanarsi entro cinque mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la Regione disciplina le forme e le modalità per il trasferimento al soggetto gestore dei servizi idrici del personale appartenente agli enti locali convenzionati o consorziati ed alle comunità montane già adibito al servizi idrici, secondo quanto stabilito dall'articolo 12, comma 3, della legge n. 36 del 1994.

 

     Art. 10. Coordinamento e vigilanza.

     1. La Regione, avvalendosi della competente struttura regionale, esercita le funzioni di coordinamento per l'attuazione della presente legge e svolge le attività richieste dal Comitato di vigilanza per l'uso delle risorse idriche per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 21 della legge n. 36 del 1994.

     2. La Giunta regionale, per specifiche problematiche connesse con l'esercizio delle funzioni e con lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1, può costituire gruppi di lavoro o di studio avvalendosi di personale regionale ed eventualmente di consulenze esterne di alta professionalità.

 

     Art. 11. Accordi di programma.

     1. In applicazione dell'articolo 17 della legge 36/94, ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche, per la definizione di programmi di intervento e per l'attuazione delle opere relative, che chiedano l'azione integrata della Regione Molise e di altra Regione limitrofa, la Regione Molise ha facoltà di promuovere accordi di programma. Questi sono finalizzati ad assicurare il coordinamento delle azioni, determinare tempi e modalità di attuazione, provvedere al relativo finanziamento e per ogni altro adempimento connesso.

     2. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente legge, valgono in quanto compatibili le norme di cui all'articolo 27 della legge 142/90.

 

     Art. 12. Norme finanziarie.

     1. In attesa della organizzazione dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 36 del 1994, le spese di finanziamento dell'Autorità di ambito gravano sui Comuni convenzionati o consorziati in proporzione all'entità della popolazione residente.

     2. L'onere derivante dall'attuazione della presente, quantificato per l'anno 1999 in L. 200.000.000, troverà copertura finanziaria con lo stesso provvedimento legislativo di approvazione del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1999.

     3. Lo stanziamento di cui al comma 2 è finalizzato:

     a) ad assicurare la concessione di un Provincia di Campobasso per le spese da sostenere per gli adempimenti dì cui all'articolo 3, comma 3, della presente legge;

     b) al pagamento degli eventuali oneri, conseguenti all'attuazione delle procedure sostitutive, previste dall'articolo 4, comma 3 e dall'articolo 7, della presente legge;

     c) ad assicurare la concessione di un contributo all'Autorità d'ambito per le spese da sostenere per le attività relative alla prima attuazione della presente legge.

 

     Art. 13. Norme transitorie.

     1. Fino alla stipula della convenzione di gestione da parte dell'Autorità d'ambito, l'ERIM continua a gestire i servizi idrici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) e le Comunità Montane assicurano i servizi assegnati dall'articolo 3 della legge regionale 2 marzo 1984, n. 4.

     2. Fino alla effettiva attivazione della gestione prevista dall'articolo 1, comma 4, l'ERIM continua a gestire in via transitoria i servizi attualmente affidati con legge regionale n. 31 del 1980.

 

     Art. 14.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno, successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

Tabella «A »

ELENCO DEGLI ACQUEDOTTI GESTITI DALL'ERIM DA TRASFERIRE AGLI ENTI LOCALI

 

(Voci in ordire di riferimento:

Cod.   Acquedotto        Sorgenti Com. e       Comuni serviti

                          Prov.

01     Bagnoli           Castagna:             Bagnoli del

        (Molisano         Pescolanciano (IS)    Trigno (CB)

        Sinistro)

 

02     Ex Consorzio      Potabilizzatore       Loc. Nuova

        Basso Larinese    Ponte Liscione:       Cliternia di

        [1]               Larino (CB)           Campomarino (CB)

03     Cerro al          Fonte Acquara: Cerro  Cerro al Volturno

        Volturno          al Volturno (IS)      (IS)

04     Acquabona         Acquabona: Longano    Longano,

                          (IS)                  Sant'Agapito,

                                                Monteroduni (IS)

05     Montenero         Tasseta: Alfedena     Montenero

        Valcocchiara      (AQ)                  Valcocchiara

                                                (IS).

06     Riaina            Di Cola e Del         Forli del S.,

                          Cretone: Forli del    Roccasicura,

                          S. (IS)               Isernia Borgate

                                                Nord Occidentali.

07     Rionero           Coliembro (Morrone)   Rionero Sannitico

        Sannitico         S. Angelo e           (IS)

                          Fonteviva: Rionero

                          S. (IS)

                          Montalto: Rionero S.

                          (IS)

08     Pescopennataro    Fonte degli Angeli:   Pescopennataro,

                          S. Angelo del P.      S. Angelo del P.,

                          (IS)                  Castel del

                                                Giudice (IS)

                          Vozza: S. Angelo del

                          P. (IS)

09     Miranda           Fonte la Noce:        Miranda (IS)

                          Miranda (IS)

10     Busso             S. Maria in Valle:    Busso e Baranello

                          Busso (CB)            (CB)

                          Acqua Alta: Busso

                          (CB)

11     Campitello        Capo d'Acqua: S.      Loc. Campitello

                          Massimo (CB)          di S. Massimo

                                                (CB)

12     Fornelli          Fonte del Lago:       Fornelli (IS)

                          Fornelli (IS)

13     Cercemaggiore     Fonte Boiari:         Cercemaggiore

                          Cercemaggiore (CE)    (CB)

                          Fonte Di Vito:

                          Cercemaggiore (CB)

14     Rotello           Fontanile: Rotello    Rotello (CB).

                          (CB)

15     Vastogirardi      Pozzacchio:           Vastogirardi e

                          Vastogirardi (IS)     Loc. Villa S.

                                                Michele di

                                                Vastogirardi (IS)

                          Capo Trigno:

                          Vastogirardi (IS)

 

[1] da trasferire solo la rete di distribuzione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 22 della L.R. 22 aprile 2017, n. 4, ad eccezione della Tabella A.