§ 3.9.21 - Legge Regionale 2 maggio 1985, n. 15.
Norme per la concessione di contributi per le spese di manutenzione ordinaria delle strade vicinali, interpoderali, di bonifica montana e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.9 lavori pubblici, viabilità e acquedotti
Data:02/05/1985
Numero:15


Sommario
Art. 1.      La Regione Molise per promuovere una politica agraria rivolta al rinnovamento delle strutture produttive ed al riassetto delle opere infrastrutturali corrisponde ai Comuni un contributo annuo di [...]
Art. 2.      L'ammontare dei contributi dovuti a ciascun Comune, Comunità montana e Consorzio di Bonifica integrale è determinato con deliberazione della Giunta Regionale.
Art. 3.      Il chilometraggio da porre a base della determinazione dell'ammontare dei contributi è stabilito dallo sviluppo delle strade che alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente risultino [...]
Art. 4.      Per ottenere il contributo di cui alla presente legge, gli Enti devono, pena decadenza, presentare entro il 30 settembre di ciascun anno apposita istanza corredata dalla documentazione idonea a [...]
Art. 5.      Gli Enti beneficiari del contributo di cui alla presente legge dovranno, nell'esercizio finanziario successivo a quello in cui hanno avuto erogate le somme, rendicontare alla Giunta Regionale [...]
Art. 6.      Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 1985 si provvederà con apposita variazione nel bilancio di previsione 1985.
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel [...]


§ 3.9.21 - Legge Regionale 2 maggio 1985, n. 15. [1]

Norme per la concessione di contributi per le spese di manutenzione ordinaria delle strade vicinali, interpoderali, di bonifica montana e integrale.

(B.U. n. 10 del 16 maggio 1985).

 

Art. 1.

     La Regione Molise per promuovere una politica agraria rivolta al rinnovamento delle strutture produttive ed al riassetto delle opere infrastrutturali corrisponde ai Comuni un contributo annuo di lire 400.000 per chilometro per le spese di manutenzione ordinaria delle strade vicinali ed interpoderali realizzate con fondi M.A.F., C.E.E., Cassa del Mezzogiorno e con fondi regionali di cui alle leggi regionali 20/73 e 24/78.

     Per la manutenzione ordinaria delle strade di bonifica montana, realizzate con fondi regionali o statali, la Regione corrisponde alle Comunità Montane, nel cui territorio ricadono tali opere, un contributo annuo di L. 400.000 per chilometro.

     Per la manutenzione ordinaria delle strade costruite dai Consorzi di Bonifica Integrale è, altresì, corrisposto agli stessi un contributo annuo di lire 400.000 per chilometro.

 

     Art. 2.

     L'ammontare dei contributi dovuti a ciascun Comune, Comunità montana e Consorzio di Bonifica integrale è determinato con deliberazione della Giunta Regionale.

 

     Art. 3.

     Il chilometraggio da porre a base della determinazione dell'ammontare dei contributi è stabilito dallo sviluppo delle strade che alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente risultino classificate vicinali e/o interpoderali, di Bonifica Montana e di Bonifica Integrale con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta rispettivamente dei Consigli Comunali, dei Consigli delle Comunità Montane e dei Consigli dei Consorzi di Bonifica Integrale.

 

     Art. 4.

     Per ottenere il contributo di cui alla presente legge, gli Enti devono, pena decadenza, presentare entro il 30 settembre di ciascun anno apposita istanza corredata dalla documentazione idonea a determinare il numero delle strade, la estesa chilometrica, la località di ubicazione, l'anno di realizzazione delle strade per le quali si richiede il contributo.

 

     Art. 5.

     Gli Enti beneficiari del contributo di cui alla presente legge dovranno, nell'esercizio finanziario successivo a quello in cui hanno avuto erogate le somme, rendicontare alla Giunta Regionale l'utilizzo dei fondi con l'indicazione delle strade su cui sono stati effettuati gli interventi.

 

     Art. 6.

     Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 1985 si provvederà con apposita variazione nel bilancio di previsione 1985.

     Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 31 dicembre 1977, n. 44 alla quantificazione annuale della spesa si provvederà con la stessa legge approvativa del bilancio regionale.

 

     Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 2000, n. 31, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 2 della stessa L.R. 31/2000.