§ 3.9.19 - Legge Regionale 20 gennaio 1982, n. 6.
Interventi per il servizio dello sgombero della neve sulle strade provinciali e comunali.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.9 lavori pubblici, viabilità e acquedotti
Data:20/01/1982
Numero:6


Sommario
Art. 1.      La Regione Molise concede a Province e Comuni contributi per il servizio di sgombero della neve sulle strade provinciali, comunali e, comunque, di interesse pubblico.
Art. 2.      I contributi di cui al precedente articolo sono concessi per:
Art. 3.      Per la concessione del contributo di cui all'art. 2 lettere a), b) e c) gli Enti debbono inoltrare domanda, entro il termine perentorio del 31 maggio di ogni anno, alla Giunta Regionale - [...]
Art. 4.      Per la concessione del contributo di cui all'art. 2 lettera d) gli Enti devono presentare alla Giunta Regionale - Assessorato LL.PP. - domanda corredata dai preventivi di spesa nonchè da una [...]
Art. 5.      La Giunta Regionale entro il 31 luglio di ciascun anno stabilisce preliminarmente, sentita la competente Commissione Consiliare, i criteri di riparto della somma disponibile.
Art. 6.      Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con quota parte dei fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1981, n. 281.
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 3.9.19 - Legge Regionale 20 gennaio 1982, n. 6.

Interventi per il servizio dello sgombero della neve sulle strade provinciali e comunali.

(B.U. n. 2 del 1 febbraio 1982).

 

Art. 1.

     La Regione Molise concede a Province e Comuni contributi per il servizio di sgombero della neve sulle strade provinciali, comunali e, comunque, di interesse pubblico.

 

     Art. 2.

     I contributi di cui al precedente articolo sono concessi per:

     a) il noleggio di mezzi meccanici;

     b) l'acquisto di carburanti, lubrificanti, sabbia, sali antigelo e prodotti similari;

     c) il pagamento del compenso al personale estraneo alle amministrazioni eventualmente impegnato per il servizio;

     d) l'acquisto di mezzi meccanici.

     Il contributo di cui ai punti a), b) e c) è fissato nella misura massima del 50% della spesa complessivamente sostenuta; quello di cui al punto d) nella misura massima del 30% della spesa complessivamente preventivata.

 

     Art. 3.

     Per la concessione del contributo di cui all'art. 2 lettere a), b) e c) gli Enti debbono inoltrare domanda, entro il termine perentorio del 31 maggio di ogni anno, alla Giunta Regionale - Assessorato ai LL.PP. - unitamente al rendiconto delle spese sostenute nel corso della precedente stagione invernale, corredato dalla copia dei titoli giustificativi della spesa e dei relativi ordinativi di pagamento.

 

     Art. 4.

     Per la concessione del contributo di cui all'art. 2 lettera d) gli Enti devono presentare alla Giunta Regionale - Assessorato LL.PP. - domanda corredata dai preventivi di spesa nonchè da una relazione tecnica in cui si dimostri la necessità, la congruità della spesa e la convenienza dell'acquisto dei mezzi stessi.

 

     Art. 5.

     La Giunta Regionale entro il 31 luglio di ciascun anno stabilisce preliminarmente, sentita la competente Commissione Consiliare, i criteri di riparto della somma disponibile.

     Con successivo provvedimento la Giunta stessa concede il contributo spettante sulla base dei criteri di cui al precedente comma e della documentazione presentata.

     L'erogazione del contributo di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 2 verrà disposta con delibera di concessione del contributo stesso.

     Il contributo di cui alla lettera d) del detto articolo verrà erogato con successiva delibera della Giunta Regionale dopo la presentazione delle fatture relative ai mezzi meccanici acquistati.

 

     Art. 6.

     Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con quota parte dei fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1981, n. 281.

     La spesa annua da sostenere verrà determinata ed iscritta in apposito capitolo con la legge di approvazione del bilancio di previsione.

 

     Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.