§ 3.8.2 - Legge Regionale 20 giugno 1988, n. 15.
Contributi in favore dei Comuni per l'esecuzione delle indagini geologiche - geotecniche preordinate alla formazione degli strumenti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.8 assetto idrogeologico
Data:20/06/1988
Numero:15


Sommario
Art. 1.      1. La Regione concede ai Comuni contributi una tantum in conto capitale per l'esecuzione di studi geologici con relative indagini geologiche - geotecniche in attuazione del titolo primo della [...]
Art. 2.      1. Il contributo è fissato nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile dalla Regione, è comunque nella misura non superiore al contributo massimo determinato con le allegate [...]
Art. 3.      1. Alla liquidazione dei contributi previsti nell'art. 1 della presente legge provvede con decreto il Presidente della Giunta Regionale previa proposta del Settore Edilizia Residenziale in [...]
Art. 4.      1. Alla quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con successiva legge di variazione al bilancio regionale ai sensi e per gli effetti del [...]
Art. 5.      La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.8.2 - Legge Regionale 20 giugno 1988, n. 15.

Contributi in favore dei Comuni per l'esecuzione delle indagini geologiche - geotecniche preordinate alla formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi e loro varianti.

(B.U. n. 12 del 1 luglio 1988).

 

Art. 1.

     1. La Regione concede ai Comuni contributi una tantum in conto capitale per l'esecuzione di studi geologici con relative indagini geologiche - geotecniche in attuazione del titolo primo della legge regionale 8 settembre 1986, n. 15 [1].

     2. Il termine previsto nel 1° comma dell'art. 5 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 15 è prorogato al 30 giugno 1991.

 

     Art. 2.

     1. Il contributo è fissato nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile dalla Regione, è comunque nella misura non superiore al contributo massimo determinato con le allegate tabelle A e B, che costituiscono parte integrante della presente legge, previo esame preventivo da parte del Settore Edilizia Residenziale - Sezione Comuni Sismici competenti per territorio - sul programma di indagini che i Comuni, competenti alla formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti, predisporranno [2].

     2. Il programma delle indagini deve essere formulato in base alla prevedibile costituzione del sottosuolo rilevabile da un preventivo studio condotto sul territorio interessato dallo strumento urbanistico e contenente informazioni atte a definire le caratteristiche topografiche e geomorfologiche.

 

     Art. 3.

     1. Alla liquidazione dei contributi previsti nell'art. 1 della presente legge provvede con decreto il Presidente della Giunta Regionale previa proposta del Settore Edilizia Residenziale in ordine alle spese effettivamente sostenute e documentate.

 

     Art. 4.

     1. Alla quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con successiva legge di variazione al bilancio regionale ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 33 della legge regionale n. 44/1977.

 

     Art. 5.

     La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

(Si omettono le tabelle A e B)

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 febbraio 1989, n. 4.

[2] L'art. 2 della L.R. 23 febbraio 1989, n. 4 ha sostituito le tabelle A e B con le tabelle allegate alla stessa legge di modifica n. 4/89.