Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 3. assetto ed utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 3.5 calamità naturali, terremoti |
Data: | 10/11/1979 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. La Regione Molise, al fine di concorrere ad alleviare i disagi materiali e morali delle popolazioni Umbre colpite dal terremoto del settembre 1979, interviene con l'erogazione di un contributo [...] |
Art. 2. L'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge farà carico sul nuovo Capitolo 26610 "Contributi e provvidenze a favore delle popolazioni dell'Umbria colpite dal terremoto [...] |
Art. 3. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, 2° comma, della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...] |
§ 3.5.2 - Legge Regionale 10 novembre 1979, n. 32. [1]
Provvidenze a favore delle popolazioni dell'Umbria colpite da terremoto.
(B.U. n. 21 del 16 novembre 1979).
La Regione Molise, al fine di concorrere ad alleviare i disagi materiali e morali delle popolazioni Umbre colpite dal terremoto del settembre 1979, interviene con l'erogazione di un contributo "una tantum" di L. 30 milioni in favore della Regione Umbria.
L'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge farà carico sul nuovo Capitolo 26610 "Contributi e provvidenze a favore delle popolazioni dell'Umbria colpite dal terremoto del 1979", del Bilancio di previsione 1979, che ha una disponibilità ai competenza e di cassa di L. 30 milioni.
Lo stanziamento del predetto Capitolo è dato dalla diminuzione nella parte di competenza del Cap. 7800 e nella parte della Cassa del Cap. 54700.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, 2° comma, della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
[1] Abrogata dall'art. 7 della