| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Molise | 
| Materia: | 3. assetto ed utilizzazione del territorio | 
| Capitolo: | 3.4 trasporti e comunicazioni | 
| Data: | 23/12/2004 | 
| Numero: | 35 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. Il sesto comma dell'articolo 38 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 19: "Norme in materia di trasporti di competenza regionale – Deleghe" è sostituito dal seguente: | 
§ 3.4.29 - L.R. 23 dicembre 2004, n. 35.
Modifica dell'articolo 38 della legge regionale n. 19/ 1984, ad oggetto: 'Norme in materia di trasporti di competenza regionale - Deleghe'.
				 
				 (B.U. 31 dicembre 2004, n. 29).
(B.U. 31 dicembre 2004, n. 29).
     1. Il sesto comma dell'articolo 38 della 
"6. I viaggiatori dei mezzi di pubblico trasporto, compresi i servizi ferroviari di competenza regionale, sprovvisti di valido documento di viaggio sono tenuti, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pari ad Euro 10 qualora il pagamento avvenga sul mezzo di trasporto e ad Euro 15 negli altri casi. La sanzione amministrativa non è dovuta se il viaggiatore dimostri, entro due giorni dal riscontro, di essere in possesso di valido documento di abbonamento".