§ 3.4.25 - L.R. 26 agosto 2002, n. 20.
Interventi a favore della viabilità rurale.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.4 trasporti e comunicazioni
Data:26/08/2002
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Beneficiari.
Art. 3.  Istanze.
Art. 4.  Rendiconto.
Art. 5.  Norma finanziaria.
Art. 6.  Pubblicazione.


§ 3.4.25 - L.R. 26 agosto 2002, n. 20.

Interventi a favore della viabilità rurale.

(B.U. n. 19 del 31 agosto 2002).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Molise, al fine di promuovere una politica regionale e di sviluppo rurale rivolta al rinnovamento delle strutture produttive ed al riassetto delle opere infrastrutturali, per una migliore qualità della vita nelle borgate rurali, corrisponde ai Comuni, alle Comunità montane, ai Consorzi di bonifica ed a tutti gli altri Enti pubblici, aventi titolo, un contributo annuo DI Euro 300 per chilometro di strade vicinali ed interpoderali, e DI Euro 400 per chilometro per le strade di bonifica montana, integrale ed altre sottoposte a manutenzione da parte degli stessi Enti.

 

     Art. 2. Beneficiari.

     1. Possono presentare richiesta di contributo, relativamente agli interventi, di cui all'art. 1, i soggetti pubblici nel cui territorio ricadono tali opere.

     2. Il chilometraggio da porre a base per la determinazione e l'ammontare dei contributi è stabilito dallo sviluppo delle strade che, alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente, risultino classificate vicinali e/o interpoderali, di bonifica montana, di bonifica integrale o di altri Enti, e di Enti pubblici competenti alla loro manutenzione.

     3. L'ammontare complessivo dei contributi dovuti a ciascun Ente è determinato annualmente con deliberazione della Giunta regionale.

     4. L'erogazione verrà accreditata su di un capitolo di bilancio, denominato: "Contributi regionali finalizzati alla manutenzione ordinaria delle strade rurali" appositamente istituito dagli Enti beneficiari della presente legge.

 

     Art. 3. Istanze.

     1. Entro il 30 settembre di ogni anno, i soggetti beneficiari presentano apposita istanza, corredata da idonea documentazione atta a determinare lo sviluppo della rete stradale per la quale si richiede il contributo, il numero di strade, la località di ubicazione, l'anno di realizzazione con relazione contenente lo stato e le condizioni delle strade, un preventivo di massima sui costi necessari per gli interventi di manutenzione ed il numero del capitolo di bilancio dove accreditare le somme.

     2. La Giunta regionale, previo parere dell'Assessorato competente, entro il 30 gennaio dell'anno successivo determina e delibera il riparto dei contributi da assegnare, dandone tempestiva comunicazione agli Enti.

     3. In fase di prima applicazione della presente legge gli Enti interessati dovranno presentare la richiesta, corredata della documentazione prescritta, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 4. Rendiconto.

     1. Entro un anno dalla data di effettiva erogazione, i soggetti beneficiari dei contributi di cui alla presente legge presentano il rendiconto sull'utilizzo del fondi ricevuti e sugli interventi effettuati.

     2. Gli Enti beneficiari del contributo di cui alla presente legge dovranno, nell'esercizio finanziario successivo a quello in cui hanno avuto erogate le somme, rendicontare alle strutture competenti dell'Assessorato regionale all'Agricoltura l'utilizzo dei fondi con l'indicazione delle infrastrutture su cui sono stati effettuati gli interventi, pena la revoca e la restituzione del contributo concesso o attraverso compensazioni da operare su successive concessioni.

     3. I soggetti beneficiari dei contributi di cui alla presente legge possono affidare i servizi di manutenzione anche ad imprese, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, secondo le modalità previste dagli Enti attuatori.

     4. I rendiconti, vistati dal tecnico preposto e fatti propri dagli Enti concessionari, saranno inviati all'Assessorato regionale all'Agricoltura.

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

     1. Per l'anno 2002 nell'apposita U.P.B. è iscritto un nuovo capitolo con la seguente denominazione: "Interventi di manutenzione a favore della viabilità rurale", alla cui copertura finanziaria si provvederà con successiva variazione di bilancio.

     2. Relativamente agli esercizi finanziari 2003 e successivi, si provvederà con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.

 

     Art. 6. Pubblicazione.

     1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.