§ 3.4.22 - Legge Regionale 13 dicembre 1999, n. 39.
Norme in materia di trasporti di competenza regionale - Finanziamento delle autolinee che si svolgono anche al di fuori del territorio regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.4 trasporti e comunicazioni
Data:13/12/1999
Numero:39


Sommario
Art. 1.      1. Per favorire iniziative di carattere culturale e sociale a favore dei molisani residenti all'estero:
Art. 2.      1. Per l'ammissione al beneficio dei contributi le Imprese Automobilistiche titolari dell'autorizzazione di cui al comma 2° del precedente articolo 1, sono tenute a presentare alla Regione [...]
Art. 3.      1. La richiesta di erogazione dei contributi deve essere presentata entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento attestando, previa autocertificazione, i chilometri [...]
Art. 4.      1. Per l'erogazione dei contributi si provvede con atto deliberativo di Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione Consiliare.
Art. 5.      1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato presuntivamente in lire 100.000.000 (cento milioni) per l'anno 1999, è posta a carico del Capitolo di spesa n. 19410.
Art. 6.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 3.4.22 - Legge Regionale 13 dicembre 1999, n. 39.

Norme in materia di trasporti di competenza regionale - Finanziamento delle autolinee che si svolgono anche al di fuori del territorio regionale.

(B.U. n. 23 del 16 dicembre 1999).

 

Art. 1.

     1. Per favorire iniziative di carattere culturale e sociale a favore dei molisani residenti all'estero:

     1) alle Aziende molisane esercenti pubblici servizi di linea, possono essere erogati contributi chilometrici di esercizio fino ad un massimo di lire 1.000 (mille) a chilometro limitatamente alle percorrenze annue delle linee internazionali con Stati membri dell'Unione Europea;

     2) l'erogazione dei contributi di cui al comma precedente è subordinata al possesso di Autorizzazione ministeriale, rilasciata per un servizio regolare da effettuarsi con autobus tra Stati membri, rilasciata in base al Regolamento (CEE) n. 684/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 2.

     1. Per l'ammissione al beneficio dei contributi le Imprese Automobilistiche titolari dell'autorizzazione di cui al comma 2° del precedente articolo 1, sono tenute a presentare alla Regione Molise, entro il 10 Settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, apposita istanza, in carta legale, indicando la percorrenza chilometrica annua risultante dagli atti autorizzativi al 1° Gennaio di ciascun anno successivo.

 

     Art. 3.

     1. La richiesta di erogazione dei contributi deve essere presentata entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento attestando, previa autocertificazione, i chilometri realmente effettuati.

 

     Art. 4.

     1. Per l'erogazione dei contributi si provvede con atto deliberativo di Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione Consiliare.

 

     Art. 5.

     1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato presuntivamente in lire 100.000.000 (cento milioni) per l'anno 1999, è posta a carico del Capitolo di spesa n. 19410.

     2. Per gli esercizi futuri la stessa legge approvativa dei bilanci regionali determinerà l'ammontare dei fondi da destinare al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge.

 

     Art. 6.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.