§ 3.4.20 - Legge Regionale 23 dicembre 1998, n. 19.
Facilitazioni tariffarie per il trasporto dei disabili.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.4 trasporti e comunicazioni
Data:23/12/1998
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Piano di mobilità.
Art. 2.  Agevolazioni tariffarie.
Art. 3.  Convenzioni.
Art. 4.  Liquidazione delle spese.
Art. 5.  Norma finanziaria.
Art. 6.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.4.20 - Legge Regionale 23 dicembre 1998, n. 19.

Facilitazioni tariffarie per il trasporto dei disabili.

(B.U. n. 25 del 31 dicembre 1998).

 

Art. 1. Piano di mobilità.

     1. La Regione Molise, nel quadro della propria programmazione nel settore dei trasporti, adotta un piano di mobilità per le persone disabili in conformità ai principi previsti dall'articolo 26 della legge 104/92.

     2. Fino all'attuazione dei piani di mobilità di cui al comma 1, i Comuni in qualità di Enti concedenti servizi di trasporto pubblico locale, nell'ambito del territorio di competenza, provvedono periodicamente alla verifica delle esigenze di mobilità delle persone disabili. Per i collegamenti sovra comunali provvede la Regione sulla scorta delle indicazioni programmatiche contenute nel piano di mobilità.

 

     Art. 2. Agevolazioni tariffarie.

     1. La Regione Molise stabilisce una agevolazione tariffaria per il trasporto sui mezzi pubblici nell'ordine dell'intero costo del biglietto per le linee urbane e del 50% del costo del biglietto per linee extraurbane a favore delle seguenti categorie:

     - Privi di vista con cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi e loro eventuali accompagnatori;

     - Invalidi di guerra e per servizio fino alla quinta categoria;

     - Sordomuti;

     - Invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro ai quali sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore ai 2/3;

     - Soggetti con grave handicap mentali e loro eventuali accompagnatori.

 

     Art. 3. Convenzioni.

     1. Gli Enti concedenti servizi di trasporto pubblico locale possono attuare i piani di mobilità per le persone disabili attraverso apposite convenzioni con le aziende operanti nel comparto del trasporto pubblico ed in collaborazione con le AUSL per disciplinare la qualità dei servizi e le modalità di effettuazione del trasporto.

     2. Le convenzioni di cui al comma 1 dovranno disciplinare obbligatoriamente:

     a) Qualità e quantità dei servizi forniti;

     b) Modalità di effettuazione del trasporto;

     c) Requisiti per essere ammessi alle agevolazioni.

 

     Art. 4. Liquidazione delle spese.

     1. Entro il 15 ottobre di ciascun anno i Comuni trasmettono all'Assessorato regionale competente la nota riepilogativa dei titoli di viaggio ammessi al rimborso.

     2. La Regione provvederà alla liquidazione delle spese sostenute dalle società esercenti il trasporto.

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con quota parte delle disponibilità iscritte al capitolo 19410 del Bilancio regionale dell'esercizio finanziario 1998 ad oggetto: "Contributi annui di esercizio per il trasporto pubblico locale (L.R. 20 agosto 1984, n. 19 )".

 

     Art. 6. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.