§ 3.4.11 - Legge Regionale 13 agosto 1977, n. 24.
Intervento finanziario per la perequazione del trattamento economico del personale delle autolinee. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.4 trasporti e comunicazioni
Data:13/08/1977
Numero:24


Sommario
Art. 1.      In considerazione del notevole divario esistente tra i costi dei servizi automobilistici di linea in concessione e i proventi del traffico, determinato dall'applicazione di tariffe improduttive, [...]
Art. 2.      La misura dei contributi di cui al precedente articolo è stabilita per l'anno 1977 in L. 2.300.000 per ciascun dipendente in servizio presso l'impresa.
Art. 3.      Alle Imprese di cui all'art. 1 sono, inoltre, concessi contributi da corrispondere a ciascun agente cessato dal servizio per pensionamento o decesso dal 1° gennaio 1976.
Art. 4.      A saldo delle competenze dell'anno 1976 la Regione ad integrazione delle anticipazioni già liquidate ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 27 del 25 ottobre 1976, corrisponde un importo [...]
Art. 5.      I contributi di cui alla presente legge sono concessi alle Imprese che assicurino la normale efficienza dei servizi, rispettino le clausole concessionali e le leggi sociali e dichiarino altresì [...]
Art. 6.      Per i servizi non concessi dalla Regione l'intervento finanziario è subordinato all'accertamento che le Imprese interessate non fruiscano di contributi allo stesso titolo.
Art. 7.      Le Imprese che intendono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge devono presentare istanza in carta legale al Presidente della Giunta Regionale per il tramite dell'Assessorato [...]
Art. 8.      La liquidazione dei contributi alle Imprese viene eseguita in un'unica soluzione per il periodo già maturato alla data di entrata in vigore della presente legge ed in soluzioni bimestrali [...]
Art. 9. 
Art. 10.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127


§ 3.4.11 - Legge Regionale 13 agosto 1977, n. 24. [1]

Intervento finanziario per la perequazione del trattamento economico del personale delle autolinee. [2]

(B.U. n. 16 del 1 settembre 1977).

 

Art. 1.

     In considerazione del notevole divario esistente tra i costi dei servizi automobilistici di linea in concessione e i proventi del traffico, determinato dall'applicazione di tariffe improduttive, allo scopo di concorrere al sostenimento degli oneri relativi all'applicazione in favore del personale aziendale del "Protocollo d'intesa" convenuto tra il Ministero del Lavoro e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori del settore, la Giunta Regionale è autorizzata ad intervenire finanziariamente assegnando dei contributi alle Imprese che esercitano autolinee regionali nonchè autolinee interregionali o comunali con provvedimenti adottati rispettivamente da un Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile del Molise ovvero da Sindaci di Comuni Molisani.

 

     Art. 2.

     La misura dei contributi di cui al precedente articolo è stabilita per l'anno 1977 in L. 2.300.000 per ciascun dipendente in servizio presso l'impresa.

     Importi diversi potranno essere stabiliti per gli anni futuri con apposito provvedimento di Giunta tenendo conto degli stanziamenti di bilancio.

     Agli effetti della determinazione dei contributi di cui al 1° comma si terrà conto del numero medio dei dipendenti iscritti nel libro paga dell'impresa nel periodo 1° Gennaio - 30 giugno 1977 con esclusione del personale trasferito ad altra Impresa per cessione di linea. Detto personale sarà soddisfatto delle spettanze dovute ai sensi della presente legge, dall'impresa concessionaria cui saranno assegnati i necessari contributi nella misura di tanti dodicesimi quante sono le mensilità di servizio prestate presso l'Impresa cedente.

     Per il futuro la determinazione dei contributi sarà fissata in relazione al numero medio dei dipendenti risultanti in servizio durante l'intero anno precedente a quello cui i contributi si riferiscono.

     Qualsiasi aumento di personale aziendale dopo il 30 giugno 1977 dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Giunta Regionale ai fini del godimento da parte dell'impresa interessata dei contributi di cui alla presente legge.

     La Giunta Regionale qualora il numero dei dipendenti calcolato a norma di quanto stabilito nei precedenti commi risulti eccessivo in rapporto alle effettive esigenze di personale per il normale svolgimento dei servizi in concessione all'impresa, potrà ridurlo adeguatamente.

 

     Art. 3.

     Alle Imprese di cui all'art. 1 sono, inoltre, concessi contributi da corrispondere a ciascun agente cessato dal servizio per pensionamento o decesso dal 1° gennaio 1976.

     Tali contributi saranno calcolati in base alla differenza di trattamento di buonuscita dal "Protocollo d'intesa" e dal precedente contratto ANAC.

 

     Art. 4.

     A saldo delle competenze dell'anno 1976 la Regione ad integrazione delle anticipazioni già liquidate ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 27 del 25 ottobre 1976, corrisponde un importo forfettario di L. 630.000 lorde per ciascun dipendente.

     La quota suddetta sarà proporzionalmente graduata in rapporto alle mensilità retribuite ai dipendenti dedotte dai libri di paga aziendali nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1976 per l'effettivo lavoro prestato.

 

     Art. 5.

     I contributi di cui alla presente legge sono concessi alle Imprese che assicurino la normale efficienza dei servizi, rispettino le clausole concessionali e le leggi sociali e dichiarino altresì formalmente di impegnarsi ad assicurare al proprio personale il trattamento previsto dal contratto di lavoro concordato in sede regionale tra le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e le Imprese di trasporto.

     Sono escluse dai contributi le Imprese che gestiscono soltanto autolinee di gran turismo o servizi a contratto.

 

     Art. 6.

     Per i servizi non concessi dalla Regione l'intervento finanziario è subordinato all'accertamento che le Imprese interessate non fruiscano di contributi allo stesso titolo.

 

     Art. 7.

     Le Imprese che intendono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge devono presentare istanza in carta legale al Presidente della Giunta Regionale per il tramite dell'Assessorato ai Trasporti, entro 15 giorni dalla data di approvazione della legge stessa e, per gli anni futuri a partire dal 1978 non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui i contributi vanno riferiti.

     Per i contributi da corrispondere ai sensi del precedente art. 3 al personale che cessa dal servizio successivamente all'entrata in vigore della presente legge le domande dovranno essere presentate entro il mese successivo a quello della cessazione del servizio.

     Le istanze di cui al primo comma del presente articolo devono essere corredate dalla seguente documentazione, oltre quella che potrà essere eventualmente richiesta in qualsiasi momento dall'Assessorato competente per esigenze istruttorie:

     1) - dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa in ordine all'impegno che l'Azienda deve assumere per il rispetto del contratto di lavoro concordato in sede regionale;

     2) - prospetto riepilogativo dei dipendenti desunto dal libro paga aziendale, distinti nei vari livelli e per scatti di anzianità;

     3) - conto economico di tutti i servizi di trasporto gestiti relativo all'anno precedente a quello cui la richiesta di contributo si riferisce;

     4) - per ciascun dipendente cessato dal servizio, prospetto contenente la contabilizzazione dell'importo spettante, dedotto secondo i criteri di calcolo del contributo stabilito nel precedente art. 3.

 

     Art. 8.

     La liquidazione dei contributi alle Imprese viene eseguita in un'unica soluzione per il periodo già maturato alla data di entrata in vigore della presente legge ed in soluzioni bimestrali anticipate per gli ulteriori periodi.

 

     Art. 9. [3]

     Al finanziamento delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge viene destinata quota parte del contributo statale attribuito alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     All'onere per l'anno 1977, calcolato in presunte L. 825.000.000, sarà provveduto mediante l'iscrizione al Titolo II - Sez. III - Rubrica n. 7 - Settore II del nuovo capitolo di spesa n. 891 denominato "Intervento finanziario per la perequazione del trattamento economico del personale delle autolinee" con uno stanziamento di competenza di L. 825.000.000 ed una dotazione di cassa di L. 790.000.000.

     La previsione di competenza iscritta al Capitolo della spesa n. 2630 "Fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso" viene ridotta di L. 825.000.000.

     La previsione di spesa di cassa iscritta al capitolo 2595 "Fondo di riserva di cassa" viene ridotta di L. 790.000.000.

     Gli oneri per gli esercizi futuri saranno iscritti nello stato di previsione della spesa e quantificati con la stessa legge approvativa dei rispettivi bilanci.

 

     Art. 10.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127

     della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.

[2] L'efficacia delle presente legge è cessata alla data di entrta in vigore della L.R. 9 giugno 1978, n. 15.

[3] Articolo così sostituito dall'art. unico della L.R. 13 agosto 1977, n. 25.