§ 3.3.31 - L.R. 11 marzo 2009, n. 11.
Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2006, n. 20, ad oggetto: 'Norme per la tutela della popolazione dall'inquinamento elettromagnetico generato da [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.3 ambiente e tutela dall'inquinamento
Data:11/03/2009
Numero:11


Sommario
Art. 1. 1. L'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 20 (Norme per la tutela della popolazione dall'inquinamento elettromagnetico generato da impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi) è [...]
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


§ 3.3.31 - L.R. 11 marzo 2009, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2006, n. 20, ad oggetto: 'Norme per la tutela della popolazione dall'inquinamento elettromagnetico generato da impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi'.

(B.U. 16 marzo 2009, n. 5)

 

Art. 1.

1. L'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 20 (Norme per la tutela della popolazione dall'inquinamento elettromagnetico generato da impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi) è sostituito dal seguente:

«Art. 2 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli impianti ed alle apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza tra 100 kHz e 300 GHz, impiegati quali sistemi fissi per le telecomunicazioni e radiotelevisivi.

2. Sono esentati dagli adempimenti previsti dalla presente legge:

 

a) le attività di commercializzazione degli impianti e delle apparecchiature di cui al comma 1;

 

b) gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche;

 

c) gli impianti ed apparecchiature di radiocomunicazione autorizzati ad uso amatoriale con potenza al connettore di antenna non superiore a 7 W e gli impianti per cui sia stata accordata la concessione prevista dal D.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214, recante: 'Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori'.

 

3. In ogni caso gli impianti e le apparecchiature di cui al comma 2 devono essere impiegati garantendo il rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione indicati dalla normativa statale vigente.

 

4. Per gli impianti di cui al comma 2 rimane l'obbligo della comunicazione all'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise per le finalità di cui all'articolo 7.

 

5. Fatti salvi i casi previsti al comma 2, gli impianti di telecomunicazione e radio televisione di cui al comma 1 sono soggetti all'autorizzazione prevista dall'articolo 5.».

 

     Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.