§ 3.3.24 – L.R. 26 giugno 2006, n. 11.
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38, recante: 'Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.3 ambiente e tutela dall'inquinamento
Data:26/06/2006
Numero:11


Sommario
Art. 1.      1. All'allegato 1 della legge regionale n. 38/1999, ove è definita la ripartizione delle competenze in materia di prevenzione collettiva e controlli ambientali tra AA.- SS.LL. ed ARPA Molise, [...]
Art. 2.      1. All'articolo 24 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38, è aggiunto il seguente comma:
Art. 3.      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38, è aggiunto il seguente comma:
Art. 4.      1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38, è così sostituito:
Art. 5.  [1]
Art. 6.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.3.24 – L.R. 26 giugno 2006, n. 11.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38, recante: 'Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise (ARPAM)'.

(B.U. 1 luglio 2006, n. 19).

 

     Art. 1.

     1. All'allegato 1 della legge regionale n. 38/1999, ove è definita la ripartizione delle competenze in materia di prevenzione collettiva e controlli ambientali tra AA.- SS.LL. ed ARPA Molise, tra le competenze la cui responsabilità primaria è attribuita ai Dipartimenti di prevenzione, alle parole "controlli impiantistici preventivi e periodici" sono aggiunte le parole: "nei luoghi di vita e di lavoro".

     2. Al medesimo allegato 1, tra le competenze la cui responsabilità primaria è attribuita all'ARPA Molise, all'espressione "controlli impiantistici preventivi e periodici in campo ambientale" è aggiunta l'espressione: "nonché gli altri controlli di tipo impiantistico o tecnico-ingegneristico e strumentale demandati da specifiche fonti normative nazionali o regionali, ivi comprese le verifiche di cui all'articolo 13 del D.P.R. n. 162/ 1999 e successive modifiche".

     3. Allo stesso allegato 1, tra le competenze attribuite alle AA.SS.LL., le parole "igiene degli alimenti e delle produzioni zootecniche" sono sostituite dalle parole: "igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche"; inoltre, tra le competenze attribuite all'ARPA Molise, le parole "radioattività ambientale o OEM"sono sostituite dalle parole: "radioattività ambientale e C.E.M.".

 

     Art. 2.

     1. All'articolo 24 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38, è aggiunto il seguente comma:

     «14. Il personale assegnato al soppresso Settore Impiantistico-Antinfortunistico, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge che introduce il presente comma, può esercitare opzione per l'assegnazione definitiva presso i Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL., secondo il proprio profilo professionale e posizione funzionale, con relativo ampliamento delle dotazioni organiche, in ordine allo svolgimento delle competenze sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro».

 

     Art. 3.

     1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38, è aggiunto il seguente comma:

     «2 bis. In particolare per l'esercizio delle competenze in materia di sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, le AA.SS.LL. utilizzano, anche, in regime convenzionale, le strutture"tecnico-ingegneristiche e strumentali dell'ARPA Molise».

 

     Art. 4.

     1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38, è così sostituito:

     "3. Ai componenti del Collegio spetta un'indennità annua lorda omnicomprensiva pari al 10% degli emolumenti spettanti al Direttore Generale, oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle sedute, da liquidare con riferimento alla sede di residenza e nei limiti e con le modalità stabiliti per i dirigenti dello Stato".

     2. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38, è aggiunto il seguente comma:

     "4. Al Presidente del Collegio dei Revisori è corrisposta una maggiorazione del 20% dell'indennità spettante ai singoli componenti".

 

     Art. 5. [1]

     [1. La lettera a) dell'articolo 20 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38, è così sostituita:

     "a) un finanziamento regionale destinato alla copertura delle attività istituzionali dell'Agenzia definito annualmente dalla Giunta regionale".]

 

     Art. 6.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2007, n. 14.