| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Molise | 
| Materia: | 3. assetto ed utilizzazione del territorio | 
| Capitolo: | 3.1 urbanistica ed edilizia | 
| Data: | 06/12/2005 | 
| Numero: | 47 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, è sostituito dal seguente: | 
| Art. 2. 1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, è sostituita dalla seguente: | 
| Art. 3. 1. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, è aggiunto il seguente capoverso: | 
| Art. 4. 1. La presente legge si applica anche alle commissioni già nominate. | 
| Art. 5. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. | 
§ 3.1.40 – L.R. 6 dicembre 2005, n. 47.
Nuove norme per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni.
(B.U. 16 dicembre 2005, n. 39).
     1. Il comma 3 dell'articolo 9 della 
"3. Il Presidente e gli altri componenti svolgono le loro funzioni per 5 anni a decorrere dal decreto di nomina. Il Presidente della Giunta regionale provvede a richiedere le designazioni almeno 60 giorni prima della scadenza delle Commissioni. Tali designazioni dovranno essere effettuate entro 30 giorni dalla richiesta".
     1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della 
"c) da un rappresentante delle OO.SS. dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale scelto tra quelli designati dalle medesime".
     1. Al comma 4 dell'articolo 9 della 
"Al segretario della commissione viene attribuito un compenso, per ogni seduta, pari al 75% di quello corrisposto ai componenti".
1. La presente legge si applica anche alle commissioni già nominate.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.