§ 3.1.2 - Legge Regionale 30 agosto 1976, n. 25.
Norme per l'affidamento e l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica in attuazione della legge 5 agosto 1975, n. 412.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica ed edilizia
Data:30/08/1976
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Limiti di applicazione della legge.
Art. 2.  Forma, misura ed enti destinatari dei finanziamenti.
Art. 3.  Spese ammissibili a contributo.
Art. 4.  Aree.
Art. 5.  Progettazione delle opere.
Art. 6.  Approvazione dei progetti.
Art. 7.  Acquisizione delle aree.
Art. 8.  Appalto delle opere.
Art. 9.  Consegna dei lavori.
Art. 10.  Durata dei lavori.
Art. 11.  Erogazione del contributo.
Art. 12.  Collaudo dei lavori.
Art. 13.  Esecuzione in concessione.
Art. 14.  Procedure surrogatorie.
Art. 15.  Utilizzazione del fondo di riserva.
Art. 16.  Dichiarazione di urgenza.


§ 3.1.2 - Legge Regionale 30 agosto 1976, n. 25.

Norme per l'affidamento e l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica in attuazione della legge 5 agosto 1975, n. 412.

(B.U. n. 16 dell'1 settembre 1976).

 

Art. 1. Limiti di applicazione della legge.

     L'affidamento e l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica comprese nei piani triennali di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412 sono disciplinati dalla presente legge.

 

     Art. 2. Forma, misura ed enti destinatari dei finanziamenti.

     L'Amministrazione Regionale, per la realizzazione dei detti piani, è autorizzata a concedere, entro i limiti delle disponibilità finanziarie, alle Province, ai Comuni e consorzi fra enti locali, contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione, l'ampliamento, il completamento, il riattamento nonchè l'acquisto di edifici idonei e rispondenti alle esigenze delle scuole statali ogni ordine e grado, comprese le scuole materne e gli istituti secondari di istruzione artistica.

 

     Art. 3. Spese ammissibili a contributo.

     Sono ammissibili a contributo, oltre alle spese per lavori, quelle per l'arredamento principale e secondario di tutti i locali, per l'attrezzatura delle palestre, per la fornitura e posa in opera dei corpi illuminanti, per i sussidi audiovisivi, per l'acquisizione del suolo, per l'IVA, nonchè quelle per la progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità e collaudo dei lavori da determinare in base alle vigenti tariffe professionali.

 

     Art. 4. Aree.

     Le aree necessarie per l'esecuzione delle opere sono prescelte in conformità dall'art. 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

     La Commissione di cui al 2° comma del citato articolo sarà composta dal Sindaco che la presiede o da un suo delegato, da un ingegnere dell'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici, dal Medico Provinciale e dal Provveditore agli Studi o da un suo delegato.

 

     Art. 5. Progettazione delle opere.

     Alla progettazione ed alla esecuzione dei lavori provvedono gli Enti obbligati che possono avvalersi anche dell'opera di liberi professionisti.

     I progetti esecutivi devono essere presentati all'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici entro quattro mesi dalla formale comunicazione dell'ammissione a finanziamenti dell'opera.

     Essi dovranno essere ispirati a criteri di sana economia con strutture dimensionate base delle necessità accertate e documentate.

     Il progetto deve essere inoltre corredato da piano quotato e da relazione geologica che giustifichi il tipo di fondazione proposta; le spese sostenute per sondaggi preliminari ritenuti indispensabili per la previsione delle fondazioni saranno ammesse a contributo fino al limite massimo dell'1% dell'importo del progetto.

     Dovranno essere inoltre rispettate le norme tecniche di cui al D.M. 18 dicembre 1975 e quelle che eventualmente venissero emanate prima della presentazione del progetto.

     Potrà essere eccezionalmente consentita la deroga per alcune di tali norme, per documentate e particolari esigenze di carattere locale.

 

     Art. 6. Approvazione dei progetti.

     (Omissis) [1]

     (Omissis) [1]

     L'approvazione dei progetti ha valore di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera nonchè di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori purchè le aree necessarie per la esecuzione delle opere stesse siano state individuate secondo le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti oppure sia stata adottata la deliberazione comunale di cui all'art. 1 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

     Nel caso di Comuni sprovvisti di ogni strumento urbanistico occorre la emanazione preventiva del formale provvedimento di vincolo delle aree da parte del Presidente della Giunta Regionale, previsto dalla penultimo comma del precitato art. 10.

 

     Art. 7. Acquisizione delle aree.

     Per l'acquisizione delle aree necessarie si farà ricorso alla procedura espropriativa di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni.

     Gli Enti obbligati debbono iniziare le procedure per la occupazione d'urgenza entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto.

     Gli Enti stessi sono delegati ad esercitare, per le opere di propria competenza le funzioni amministrative regionali di cui all'art. 3 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 in materia di procedimenti, espropriativi, limitatamente all'accesso negli immobili per l' esecuzione delle misurazioni e dei rilievi e per la redazione degli stati di consistenza.

     Gli eventuali oneri conseguenti sono da comprendersi tra le spese ammissibili a contributo.

 

     Art. 8. Appalto delle opere.

     L'appalto delle opere deve essere indetto entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto.

     Qualora la prima gara di appalto sia andata deserta, essa potrà essere ripetere con ammissione di offerta in aumento con l'inserimento nella lettera di invito di apposita clausola con cui l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà, qualora non reperisca i mezzi finanziari per far fronte all'aumento richiesto, di ridurre il complesso delle opere all'importo dei lavori posto a base di appalto.

     Si potrà procedere all'appalto mediante trattativa privata solo qualora ricorrano le speciali ed eccezionali circostanze di cui all'art. 6 primo comma del R.D. 18 novembre 23, n. 2440 e dell'art. 41 del Regolamento 23 maggio 1924, n. 827.

     Ove si ricorra al sistema dell'appalto concorso, il progetto dichiarato vincitore dalla commissione nominata dall'Ente ai sensi dell'art. 4 del R.D. 8 febbraio 1922, 422 sarà sottoposto alla approvazione della Giunta Regionale che provvederà entro trenta giorni.

 

     Art. 9. Consegna dei lavori.

     L'Ente dovrà procedere alla consegna anche in pendenza della stipulazione del contratto entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione.

 

     Art. 10. Durata dei lavori.

     I lavori dovranno essere completati nei termini contrattuali salvo proroghe con l'Ente potrà concedere all'appaltatore solo per documentazioni motivi di forza maggiore.

 

     Art. 11. Erogazione del contributo. [2]

 

     Art. 12. Collaudo dei lavori. [2]

 

     Art. 13. Esecuzione in concessione. [2]

 

     Art. 14. Procedure surrogatorie. [2]

 

     Art. 15. Utilizzazione del fondo di riserva.

     L'utilizzazione della quota accantonata ai sensi del sesto comma dell'art. 3 della legge 5 agosto 1975, n. 412 verrà disposta dalla Giunta Regionale previo parere della commissione tecnica di cui all'art. 4 della legge regionale 4 aprile 1975, n. 27, integrata in conformità della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

 

     Art. 16. Dichiarazione di urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 25 della L.R. 14 luglio 1979, n. 19.

[1] Comma abrogato dall'art. 25 della L.R. 14 luglio 1979, n. 19.

[2] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 14 luglio 1979, n. 19.

[2] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 14 luglio 1979, n. 19.

[2] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 14 luglio 1979, n. 19.

[2] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 14 luglio 1979, n. 19.