§ 2.11.20 - Legge Regionale 21 marzo 2001, n. 4.
Modifiche alla legge regionale 3 maggio 1995, n. 19, ad oggetto: "Incentivazione dell'offerta turistica nei settori alberghiero e di turismo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.11 turismo ed attività alberghiera
Data:21/03/2001
Numero:4


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 3 della legge regionale n. 19/1995 è così modificato:
Art. 2. 
Art. 3.      1. L'articolo 4 della legge regionale n. 19/1995 è così modificato:
Art. 4.      1.
Art. 5. 
Art. 6.      1. Per l'erogazione dei contributi si provvederà ad emanare uno specifico bando che prevederà le modalità di attuazione della presente legge.
Art. 7.      1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 2.11.20 - Legge Regionale 21 marzo 2001, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 1995, n. 19, ad oggetto: "Incentivazione dell'offerta turistica nei settori alberghiero e di turismo rurale".

(B.U. n. 8 del 31 marzo 2001).

 

Art. 1.

     1. L'articolo 3 della legge regionale n. 19/1995 è così modificato:

     - E' soppressa la lettera h) del comma 1.

 

     Art. 2. [1]

 

     Art. 3.

     1. L'articolo 4 della legge regionale n. 19/1995 è così modificato:

     - al comma 1 sono soppresse le lettere b) e d);

     - [2].

 

     Art. 4.

     1. [3].

     2. [4].

 

     Art. 5. [5]

 

     Art. 6.

     1. Per l'erogazione dei contributi si provvederà ad emanare uno specifico bando che prevederà le modalità di attuazione della presente legge.

 

     Art. 7.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Modifica il comma 2, art. 3 della L.R. 3 maggio 1995, n. 19.

[2] Aggiunge il comma 4 all'art. 4 della L.R. 3 maggio 1995, n. 19.

[3] Modifica il comma 1, art. 7 della L.R. 3 maggio 1995, n. 19.

[4] Modifica il comma 2, art. 7 della L.R. 3 maggio 1995, n. 19.

[5] Modifica la lettera d), comma 2, art. 8 della L.R. 3 maggio 1995, n. 19.