§ 2.11.18 - Legge Regionale 3 marzo 2000, n. 14.
Modifiche alla legge regionale n. 19/1995, ad oggetto: "Incentivazione dell'offerta turistica nei settori alberghiero e di turismo rurale".


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.11 turismo ed attività alberghiera
Data:03/03/2000
Numero:14


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 4 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 19, è così modificato:
Art. 2.      1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 19, è abrogato.
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 2.11.18 - Legge Regionale 3 marzo 2000, n. 14.

Modifiche alla legge regionale n. 19/1995, ad oggetto: "Incentivazione dell'offerta turistica nei settori alberghiero e di turismo rurale".

(B.U. n. 6 del 16 marzo 2000).

 

Art. 1.

     1. L'articolo 4 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 19, è così modificato:

     a) [1];

     b) [2].

 

     Art. 2.

     1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 19, è abrogato.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Modifica il comma 2, art. 4 della L.R. 3 maggio 1995, n. 19.

[2] Aggiunge un comma all'art. 4 della L.R. 3 maggio 1995, n. 19.