§ 2.11.15 - Regolamento Regionale 30 luglio 1998, n. 1.
Regolamento attuativo per l'esercizio dell'attività di turismo rurale in applicazione della legge regionale 3 maggio 1995, n. 19 - [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.11 turismo ed attività alberghiera
Data:30/07/1998
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. Il presente regolamento attuativo della legge regionale n. 19 del 3 maggio 1995 - Titolo II, fissa i principi e le indicazioni procedurali per l'esercizio dell'attività di turismo rurale, [...]
Art. 2.  Definizione dell'attività di turismo rurale.
Art. 3.  Limitazione delle attività di turismo rurale.
Art. 4.  Localizzazione dell'attività di turismo rurale.
Art. 5.  Tipologie degli edifici.
Art. 6.  Requisiti e caratteristiche degli edifici.
Art. 7.  Caratteristiche dei servizi.
Art. 8.  Norme igienico - sanitarie.
Art. 9.  Istituzione del marchio di qualità.
Art. 10.  Adozione del simbolo del turismo rurale.
Art. 11.  Iscrizione all'elenco degli operatori del turismo rurale.
Art. 12.  Presentazione dei progetti e loro istruttoria.
Art. 13.  Disposizioni finali.


§ 2.11.15 - Regolamento Regionale 30 luglio 1998, n. 1. [1]

Regolamento attuativo per l'esercizio dell'attività di turismo rurale in applicazione della legge regionale 3 maggio 1995, n. 19 - Titolo II.

(B.U. n. 15 del 15 agosto 1998).

 

Art. 1.

     1. Il presente regolamento attuativo della legge regionale n. 19 del 3 maggio 1995 - Titolo II, fissa i principi e le indicazioni procedurali per l'esercizio dell'attività di turismo rurale, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. b).

 

     Art. 2. Definizione dell'attività di turismo rurale.

     1. Gli articoli nn. 14 e 15 della citata legge regionale, introducono e definiscono l'attività di turismo rurale. Il turismo rurale viene individuato come un particolare prodotto del mercato turistico regionale, costituito da molteplici attività (ricettive, ricreative, di ristorazione, sportive e del tempo libero) svolte in forma anche sinergica e coerenti con una corretta fruizione dei beni naturali e culturali e compatibilmente con le risorse ambientali, naturalistiche e culturali del territorio rurale, inteso come spazio non urbanizzato, attraverso il recupero e l'utilizzazione del patrimonio edilizio rurale esistente.

 

     Art. 3. Limitazione delle attività di turismo rurale.

     1. Vanno osservate le seguenti limitazioni delle attività di turismo rurale:

     a) L'attività di turismo rurale non si svolge all'interno di aziende agricole e non può essere considerata, pertanto, una integrazione di queste.

     b) L'attività ricettiva e la ristorazione devono essere svolte in immobili già esistenti, che presentino caratteristiche tipiche dell'edilizia tradizionale della zona.

     c) L'attività è consentita in ambiti territoriali a vocazione di turismo rurale, così come definiti nel successivo articolo 4.

     d) L'attività di turismo rurale può essere svolta solo da operatori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 19/95, in forma singola o associata.

 

     Art. 4. Localizzazione dell'attività di turismo rurale.

     1. Ai sensi degli articoli nn. 14, 16 e 24 della citata legge regionale, l'esercizio del turismo rurale è consentito nelle sottoelencate aree a vocazione di turismo rurale:

     a) territori ricadenti nelle Comunità Montane ovvero Comuni interamente montani classificati come tali ai sensi della legge n. 1102/71 e successive modifiche, che presentino risorse:

     - naturalistico - ambientali;

     - paesaggistiche;

     - storico - culturali;

     - archeologiche.

     b) l'area interna al Parco Nazionale d'Abruzzo e l'area contigua ad esso, individuata ai sensi dell'articolo 32 della legge 394/91 ed i territori interni o contigui alle riserve o parchi istituiti con leggi regionali.

     2. Negli ambiti territoriali così definiti sono consentiti interventi di recupero di immobili ai fini dell'attività di turismo rurale in frazioni o agglomerati di case che presentino caratteristiche storiche ed antropiche rurali.

 

     Art. 5. Tipologie degli edifici.

     1. Le tipologie architettoniche degli edifici della regione da prendere prioritariamente in considerazione, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono:

     a) tipo unitario ad elementi sovrapposti, nelle varianti con scala esterna, scala interna, di pendio;

     b) tipo unitario ad elementi giustapposti;

     c) tipo composito con alcuni elementi staccati dal corpo principale;

     d) tipo complesso a corte chiusa o recintata.

     2. Rientrano nelle tipologie di cui al comma 1: le case rurali, le masserie, le dimore padronali, nonchè le altre costruzioni rurali tipiche della zona.

 

     Art. 6. Requisiti e caratteristiche degli edifici.

     1. Al fine di tipicizzare e di garantire, sotto il profilo qualitativo, l'offerta turistica in ambiente rurale, si prescrivono le seguenti norme sull'utilizzo degli immobili, degli arredi esterni ed interni e dei servizi da destinare all'attività:

     a) caratteristiche dell'immobile

     L'attività di turismo rurale deve essere esercitata in immobili già esistenti, censiti nel nuovo catasto terreni, e, comunque, costruiti da oltre cinquant'anni, attestati con certificato storico all'impianto. Si prescinde da tale limite per gli immobili di proprietà statale, regionale e di Enti locali. Possono essere utilizzati anche i fabbricati che insistono su fondi rustici dismessi dall'attività agricola. Per gli interventi di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 19/1995, dovranno essere utilizzati prevalentemente materiali propri dell'edilizia tradizionale della zona, con impiego di pietra (calcarea, calcareomarnosa, arenaria), sasso, mattone, cotto, legno, ferro, ghisa.

Per il rifacimento di coperture degli edifici dovranno essere privilegiati materiali analoghi a quelli originali, quali legno, lastre in pietra, tegole tipo coppo. Saranno ammessi manufatti già esistenti realizzati con materiali estranei alle tipologie architettoniche originali, previo intervento di riqualificazione e/o mimetizzazione.

L'impiego dei colori dovrà essere inserito in modo armonico negli elementi tipologici locali, conformemente alle caratteristiche cromatiche naturali e artificiali della zona.

Gli interventi di cui sopra dovranno privilegiare tecnologie edilizie e soluzioni costruttive finalizzate al risparmio energetico ed al minimo impatto ambientale.

Per il restauro ed il ripristino degli edifici rurali può essere ammesso un aumento del volume globale, purché finalizzato al miglioramento delle caratteristiche tecnologiche e funzionali della struttura nel rispetto delle caratteristiche strutturali ed architettoniche preesistenti e delle norme in materia di costruzioni in zone rurali.

L'utilizzo dei locali è consentito anche in deroga ai limiti di altezza ed ai rapporti di illuminazione e di aerazione, come previsto dalla normativa vigente.

     b) Arredi interni ed esterni

     Gli interventi nelle aree esterne adiacenti e di pertinenza degli immobili destinati all'attività di turismo rurale dovranno essere realizzati in sintonia fra loro e con l'ambiente circostante. In particolare, la sistemazione o il restauro della vegetazione dei parchi e dei giardini dovrà essere eseguita con l'impiego di essenze (arboree, arbustive, erbacee) tipiche delle associazioni vegetali che caratterizzano la zona.

Gli elementi di arredo degli spazi esterni, quali tavoli, panche, sedili, cestini di raccolta dei rifiuti, segnaletica, nonché le recinzioni perimetrali o interne, dovranno essere realizzati in legno, canne, pietra, paglia, ferro o altro materiale tradizionale. Per i pergolati, le coperture e i divisori andranno privilegiate strutture leggere e possibilmente arredate con vegetazione rampicante a scopo mimetico.

Le finiture interne dei locali, nonchè gli arredi, le pavimentazioni e i rivestimenti, devono essere improntati al recupero ed alla conservazione di caratteri legati alla tradizione locale, mediante l'impiego di materiali idonei, di mobili ed oggetti originali o in stile, improntati a semplicità e rusticità.

 

     Art. 7. Caratteristiche dei servizi.

     1. I servizi di supporto al turismo rurale, intesi quali organizzazione del tempo libero e dell'attività all'aria aperta, dovranno essere descritti nella relazione di cui al punto d) dell'articolo 5 della legge regionale n. 19/1995, in sinergia con le risorse ambientali storico - culturali e ricreative della zona. 2. Tra le proposte di servizi che si intendono offrire, in relazione alle risorse menzionate al comma 1, si riportano, a titolo indicativo, le seguenti:

     - escursionismo naturalistico (a cavallo, a piedi, in bicicletta);

     - escursionismo storico archeologico e culturale;

     - incontri - studio finalizzati alla conoscenza e all'apprendimento delle tradizioni popolari e folcloristiche;

     - attività sportive e ricreative, quali pesca, caccia sportiva, percorsi - vita, sport equestri, tiro con l'arco, deltaplano, sci, calcetto, minigolf, bocce, tennis, mountain - biking, parco - giochi, ecc.;

     - servizi generali di ospitalità turistica, quali sala di lettura, baby sitter, animazione, ospitalità animali da affezione, pensione cavalli, ecc.;

     - eventuale partecipazione ad attività agricole.

 

     Art. 8. Norme igienico - sanitarie.

     1. I requisiti igienico - sanitari dei servizi e degli immobili, da destinare all'attività di turismo rurale, vanno adeguati alla normativa vigente in materia.

 

     Art. 9. Istituzione del marchio di qualità.

     1. La Giunta Regionale, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento approva i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 19/1995, conformemente alle direttive nazionali.

 

     Art. 10. Adozione del simbolo del turismo rurale.

     1. Ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 19/1995, è istituito il simbolo di contrassegno del turismo rurale, riservato a tutti gli esercenti regolarmente autorizzati e iscritti all'elenco regionale degli operatori del turismo rurale di cui all'articolo 11 del presente regolamento. La rappresentazione grafica del suddetto simbolo, si compone del logo da definirsi a cura della Giunta Regionale e della scritta: "Dimora rurale".

 

     Art. 11. Iscrizione all'elenco degli operatori del turismo rurale.

     1. Ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 19/95 è istituito l'elenco degli operatori del turismo rurale.

     2. La domanda d'iscrizione, redatta in bollo su apposito modello, in duplice copia deve essere inoltrata all'Amministrazione Provinciale competente per territorio.

Alla domanda devono essere allegati:

     a) titolo di proprietà dell'immobile corredato di certificato catastale ovvero autorizzazione del proprietario, resa come disposto all'art. 5, comma 2 della legge regionale 19/95, alla utilizzazione degli edifici da destinare all'attività di cui al Titolo II della legge regionale 19/95, qualora la richiesta venga avanzata da persona diversa dal proprietario;

     b) certificato di residenza in carta semplice ovvero dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 127/97;

     c) certificato d'iscrizione al R.E.C., rilasciato dalla Camera di Commercio competente per territorio, ovvero certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, per i soggetti che già esercitano le attività di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 19/95 ovvero dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 127/97;

     d) copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto con relativo certificato della Cancelleria del Tribunale se trattasi di cooperative o di società;

     e) relazione descrittiva sulla tipologia e sulle caratteristiche dell'immobile e dell'attività che si intende svolgere nonchè sui servizi offerti in riferimento alle emergenze ambientali e culturali della zona;

     f) planimetrie, in scala adeguata, relative all'edificio e alle eventuali aree esterne interessate all'offerta di servizi di turismo rurale.

     3. Le ditte sono tenute a presentare all'Amministrazione regionale il certificato di iscrizione all'elenco degli operatori del turismo rurale entro sessanta giorni dall'avvenuta iscrizione. Tale documento è condizione essenziale per la liquidazione del contributo. Nelle more dell'istituzione di tale elenco, può essere presentato certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio entro un anno dalla data della domanda di contributo. Per le istanze già inoltrate, il termine di un anno decorrerà dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

 

     Art. 12. Presentazione dei progetti e loro istruttoria.

     1. L'istruttoria delle domande intese ad ottenere i finanziamenti relativi all'attività di turismo rurale è svolta dalla Regione con le modalità e i tempi previsti dall'articolo 5 della legge regionale 19/95.

     2. Alla documentazione prescritta dall'articolo 5 della legge regionale 19/95, vanno aggiunti:

     a) certificato di residenza;

     b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, come previsto nel precedente articolo 11, comma 3.

 

     Art. 13. Disposizioni finali.

     1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, vigono le norme di cui alla legge 19/95, nonchè le disposizioni statali in materia.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 16 della L.R. 7 giugno 2011, n. 9.