§ 2.11.3 - Legge Regionale 2 settembre 1977, n. 31.
Incentivazione dell'offerta nel settore alberghiero e turistico.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.11 turismo ed attività alberghiera
Data:02/09/1977
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Beneficiari.
Art. 3.  Opere ammesse a beneficio.
Art. 4.  Centri Regionali polivalenti.
Art. 5.  Interventi: mutui a tasso agevolato, contributi in conto capitale e garanzie sussidiarie.
Art. 6.  Modalità per la richiesta di contributi.
Art. 7.  Sanzioni per il mancato rispetto degli impegni assunti.
Art. 8.  Concessione degli interventi.
Art. 9.  Operazioni di credito.
Art. 10.  Contributo su singole operazioni di mutuo.
Art. 11.  Garanzie ipotecarie.
Art. 12.  Garanzie ausiliarie.
Art. 13.  Trattamento tributario.
Art. 14.  Vincoli di destinazione.
Art. 15.  Norma transitoria.
Art. 16.  Norme finanziarie.
Art. 17.  Pubblicazione.


§ 2.11.3 - Legge Regionale 2 settembre 1977, n. 31.

Incentivazione dell'offerta nel settore alberghiero e turistico. [1]

(B.U. n. 17 del 16 settembre 1977).

 

Art. 1. Finalità.

     La Regione Molise, in conformità dei principi contenuti nell'art. 4 dello Statuto, dispone specifici interventi diretti a favorire la realizzazione di opere ad iniziativa pubblica o privata, per lo sviluppo socio-economico del proprio territorio per mezzo del turismo.

 

     Art. 2. Beneficiari.

     Possono beneficiare degli interventi di cui alla presente legge: gli Enti pubblici e privati, le Associazioni in qualsiasi forma costituita, gli Imprenditori in genere e chiunque eserciti attività di interesse turistico.

 

     Art. 3. Opere ammesse a beneficio.

     Le opere ammesse a beneficio riguardano:

     a) la costruzione, ristrutturazione, trasformazione, ampliamento, adattamento, ammodernamento e miglioramento di:

     - alberghi, pensioni, villaggi turistici a conduzione alberghiera, rifugi, campeggi, autostelli e alberghi per la gioventù, nonchè esercizi di ristoro ad essi connessi ed impianti sportivi e ricreativi ad essi collegati;

     - ristrutturazione di edifici ricadenti nei centri storici dei Comuni della Regione da destinare a pensioni, locande preferibilmente a conduzione familiare;

     - impianti tesi a favorire lo sviluppo delle gestioni di servizi ricettivi in forma cooperativistica e consortile tramite l'attivazione di iniziative interaziendali centralizzate;

     - impianti per il turismo sociale;

     - impianti a servizi ricreativi pubblici, o di uso pubblico, complementari all'attività turistica e, comunque, idonei a favorire detta attività;

     - stabilimenti termali o balneari;

     b) l'arredamento degli esercizi di cui alla precedente lettera a) del presente articolo;

     c) il rinnovo dell'arredamento degli esercizi di cui alla precedente lettera a) del presente articolo.

 

     Art. 4. Centri Regionali polivalenti.

     La Regione promuove altresì la realizzazione, anche utilizzando strutture già esistenti, di "Centri regionali polivalenti" con funzioni supporto dell'attrezzatura recettiva nonchè della formazione di base, attrezzati secondo i criteri di un'avanzata tecnologia turistica.

 

     Art. 5. Interventi: mutui a tasso agevolato, contributi in conto capitale e garanzie sussidiarie.

     Gli interventi sono così determinati:

     a) mutuo a tasso agevolato di durata non superiore ai 20 anni, al tasso di interesse del 5% annuo comprensivo di ogni onere e spesa, da contrarsi con gli Istituti di credito indicati nel successivo articolo 9, fino al 40% della spesa riconosciuta ammissibile per opere murarie, impianti fissi ed eventuali pertinenze di cui alla lettera a) del precedente articolo 3, compreso l'acquisto del terreno o dell'immobile già adibito o da adibire ad uso alberghiero;

     b) mutui di durata non superiore agli otto anni, al tasso di interesse del 5% annuo, comprensivo di ogni onere e spesa, da contrarsi con gli Istituti di credito indicati nel successivo articolo 9, fino al 35% della spesa riconosciuta ammissibile per le opere finanziabili di cui al precedente articolo 3 lettera b);

     c) mutui di durata non superiore agli otto anni, al tasso di interesse del 5%, comprensivo di ogni onere e spesa, da contrarsi con gli Istituti di credito indicati nel successivo articolo 9, fino al 25% della spesa per il rinnovo dell'arredamento degli esercizi di cui al precedente articolo 3;

     d) contributi in conto capitale fino al 20% della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di cui al precedente art. 3, lettera a), elevabile al 50% per i Comuni e le Comunità Montane esclusivamente per gli impianti per il turismo sociale previsti alla lettera a) dello stesso articolo 3;

     e) garanzie sussidiarie della Regione al fine di agevolare l'accesso al credito delle imprese di piccola e media dimensione.

     Gli interventi di cui alla presente legge regionale non sono cumulabili con analoghi interventi concessi dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti pubblici per le opere di cui al precedente articolo 3.

 

     Art. 6. Modalità per la richiesta di contributi.

     Le domande per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge debbono essere indirizzate alla Giunta Regionale - Assessorato al Turismo -, per la istruttoria di competenza, entro il 30 settembre di ogni anno e debbono specificare l'iniziativa che si intende realizzare ed il tipo e l'ammontare degli interventi richiesti.

     Allegati alla domanda debbono essere presentati:

     a) progetto dell'opera con l'allegata copia dell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco e di altri eventuali nulla osta necessari;

     b) relazione tecnica comprovante anche l'esistenza delle necessarie opere di urbanizzazione nella zona di ubicazione dell'immobile o l'esplicito impegno da parte del richiedente, a realizzare le medesime entro lo stesso termine in cui vengono completate le iniziative di cui la richiesta di agevolazione si riferisce;

     c) relazione di opportunità e di funzionalità turistica dell'opera, illustrante le motivazioni che inducono a realizzarla, con le caratteristiche proposte, alla luce della circostante offerta di servizi turistici primari e complementari e della configurazione qualitativa e quantitativa della domanda;

     d) preventivo dettagliato di spesa, corredato dalla necessaria documentazione e del piano economico e finanziario relativo alla esecuzione dell'opera da realizzare;

     e) programma triennale di gestione, contenente la proiezione annuale, sia delle principali voci di costo e di ricavo della iniziativa, sia la quantificazione delle presenze che si ritiene di poter conseguire durante i singoli periodi di apertura dell'esercizio, periodi che debbono essere tassativamente indicati.

     Tale programma dovrà altresì contenere la pianta organica del personale che si intende impiegare e l'aliquota in esso riservata al personale molisano;

     f) impegno, per coloro che hanno presentato domande relative alla costruzione di nuovi impianti o per le opere il cui valore sia superiore del 70% al valore dell'opera preesistente, di presentare annualmente alla Regione, entro il 30 maggio di ogni anno, il bilancio dell'esercizio precedente corredato da una relazione illustrativa che confronti i risultati ottenuti con i programmi di gestione di cui alla precedente lettera e) del presente articolo, nonchè a presentare un nuovo programma triennale di gestione entro quattro mesi dalla scadenza del precedente. Gli operatori non sottoposti all'obbligo del bilancio, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dovranno presentare una dettagliata relazione annuale di attività, contenente dati confrontabili con i "programmi triennali di gestione", di cui alla precedente lettera e) del presente articolo;

     g) elementi atti a valutare ed a comprovare la preparazione professionale del richiedente o dell'eventuale gestore;

     h) delibera del competente organo nel caso in cui la richiesta sia presentata da Ente pubblico;

     i) l'atto di adesione di massima dell'Istituto di credito, convenzionato con la Regione e prescelto dal richiedente, ad effettuare il finanziamento nel caso di accoglimento della domanda da parte della Regione;

     l) titolo di proprietà dell'immobile o, nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'immobile, atto di assenso del proprietario all'esecuzione delle opere;

     m) atto di impegno al mantenimento della destinazione dell'opera ai sensi di quanto disposto dai successivi articoli della presente legge.

 

     Art. 7. Sanzioni per il mancato rispetto degli impegni assunti.

     Gli impegni di cui alla lettera f) del precedente articolo 6 permangono per tutta la durata del vincolo di destinazione dell'opera. Nel caso in cui non vengono ottemperati, la Giunta Regionale, previa diffida, disporrà per la revoca delle provvidenze concesse e per il recupero dei contributi eventualmente già erogati.

     Identica sanzione sarà assunta dalla Regione nel caso in cui l'operatore riduca, senza preventiva autorizzazione della Regione stessa o per comprovate cause di forza maggiore da comunicarsi formalmente e tempestivamente, i periodi di apertura dell'impianto e le caratteristiche dimensionali o qualitative dell'organo dichiarato nei "programmi triennali di gestione" presentati.

 

     Art. 8. Concessione degli interventi.

     Entro il 30 ottobre, su proposta dell'Assessorato competente al Turismo, la Giunta Regionale delibera il piano di ripartizione dei fondi, secondo i tipi degli interventi previsti dall'art. 5 da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale.

     La ripartizione deve avvenire secondo i criteri programmatici proposti dalla Giunta Regionale, in coerenza con i programmi di sviluppo settoriali adottati dalla Regione; si terrà conto per quanto possibile, della opportunità di differenziare gli interventi secondo le suscettività dei diversi ambiti territoriali, favorendo le iniziative degli Enti Locali, per il turismo sociale, nonchè quelle delle Organizzazioni Cooperativistiche di lavoro e delle Aziende a prevalente base familiare.

     I contributi di cui alla presente legge sono concessi con decreto del Presidente della Giunta Regionale, conforme alle deliberazioni che la Giunta stessa adotterà. La proposta di concessione degli interventi sarà avanzata dall'Assessorato competente al Turismo sentito il parere della Comunità Montana, territorialmente competente o del Comune interessato, qualora l'opera sia ubicata in aree non comprese nel territorio di una Comunità Montana.

     Il provvedimento di concessione fissa il termine di inizio dei lavori che non potrà essere inferiore a tre mesi dalla data di comunicazione della concessione stessa, e quello di ultimazione dei lavori, comunque non superiore a due anni.

     Su proposta dell'Assessore competente al Turismo, i termini di cui al precedente comma possono essere prorogati con decreto del Presidente della Giunta Regionale per eccezionali, comprovati motivi non imputabili ai richiedenti.

     La inosservanza dei termini fissati nel provvedimento di concessione comporta la revoca della concessione stessa da parte del Presidente della Giunta Regionale su conforme parere della Giunta stessa, nonchè il recupero della parte dei contributi eventualmente già erogati.

 

     Art. 9. Operazioni di credito.

     Le operazioni di credito previste dalla presente legge sono effettuate dagli Istituti di credito operanti nella Regione con i quali la Giunta Regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni.

     I contributi in conto capitale sono corrisposti ai soggetti beneficiari in base agli stati dl avanzamento dei lavori, previo controllo dell'Assessorato competente al Turismo. I

     contributi in conto interessi sono corrisposti direttamente agli Istituti mutuanti in rate semestrali posticipate dopo la stipulazione del mutuo.

 

     Art. 10. Contributo su singole operazioni di mutuo.

     Per consentire l'applicazione del tasso d'interesse annuo nella misura fissata nel precedente art. 5, la Regione Molise corrisponderà agli Istituti di Credito di cui al precedente articolo 9 un contributo sulle singole operazioni di mutuo fino alla concorrenza del tasso di riferimento globale che sarà, di volta in volta, determinato per operazioni del genere.

 

     Art. 11. Garanzie ipotecarie.

     La concessione dei mutui previsti dalla presente legge, disposta in favore dei proprietari degli immobili di cui al precedente articolo 2, è subordinata all'iscrizione ipotecaria a favore degli Istituti di Credito indicati nel precedente art. 9 sugli immobili per i quali detti mutui vengono concessi.

     Per i mutui da concedersi ai non proprietari degli immobili o ad altri beneficiari da parte dei quali non sia possibile la concessione d'ipoteca sull'immobile stesso o di terzi, possono essere prestate altre idonee garanzie reali o personali quali deposito di titoli fideiussori di Banche, Enti Società o persone, polizze assicurative o simili.

     La capienza di tali garanzie sarà vagliata dall'Istituto di Credito.

 

     Art. 12. Garanzie ausiliarie.

     A favore delle piccole e medie aziende, la Giunta Regionale può concedere garanzie nei limiti del 20% delle somme stanziate nel bilancio della Regione a titolo di annualità.

     La garanzia di cui al presente articolo ha natura sussidiaria opera sulle passività che gli Istituti convenzionati dimostrino di avere sofferto dopo l'esperimento di tutte le procedure per il recupero coattivo del credito e si riferisce al 20% dell'ammontare dei prestiti stipulati da ciascun Istituto.

 

     Art. 13. Trattamento tributario.

     Per gli atti e contratti di mutuo occorrenti per l'esecuzione di opere finanziate dagli Istituti di Credito previsti nel precedente articolo 9, anche per quanto riguarda le agevolazioni tributarie ed altri benefici, si osservano le stesse disposizioni vigenti per le operazioni di credito medio e a lungo termine di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

 

     Art. 14. Vincoli di destinazione.

     Gli immobili di cui all'art. 3, lettera a) finanziati ai sensi della presente legge sono vincolati alla specifica destinazione per la durata di 25 anni.

     Il vincolo è reso pubblico mediante trasmissione presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari a carico dei beneficiari.

     L'Assessorato Regionale competente al Turismo può tuttavia proporre alla Giunta di autorizzare, subordinatamente alla estinzione anticipata del mutuo, il mutamento di destinazione dell'immobile per la dimostrata sopravvenuta impossibilità della destinazione stessa.

     L'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinata alla restituzione dei contributi erogati maggiorati da un interesse nella misura annua del 3%.

     Per le iniziative previste dall'art. 3, lettere b) e c), i beneficiari degli interventi accordati debbono obbligarsi, con atto soggetto a registrazione, a mantenere la continuità della destinazione degli arredi fino alla estinzione del mutuo.

     In caso di mutamento di destinazione degli arredi di cui al precedente comma, il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della stessa, disporrà la revoca del provvedimento ed il recupero delle somme erogate.

 

     Art. 15. Norma transitoria.

     Per l'esercizio 1977, le domande di cui al precedente art. 3 devono essere proposte entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e possono riguardare opere iniziate dal 1° gennaio 1976.

     Possono essere ammesse ai benefici della presente legge le domande già approvate dalla Cassa per il Mezzogiorno ma non ancora finanziate.

 

     Art. 16. Norme finanziarie.

     Al finanziamento delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge viene destinata quota parte del contributo spettante alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge del 16 maggio 1970, n. 281.

     Per l'anno 1977 l'onere calcolato in presunte Lire 250.000.000 farà carico al nuovo capitolo di spesa n. 2526 denominato "Interventi regionali per provvidenze dirette a favorire la realizzazione di opere, ad iniziativa pubblica o privata, per lo sviluppo turistico nel proprio territorio" previa riduzione di pari importo dei fondi iscritti al Cap. 2630.

     Alla previsione di uscita di cassa di L. 100.000.000 a carico dello stesso capitolo sarà fatto fronte con analoga riduzione dello stanziamento del Cap. 2595 del bilancio 1977.

     Con la stessa legge approvativa dei bilanci futuri sarà provveduto a stanziare i fondi necessari per il finanziamento delle iniziative previste dalla presente legge.

 

     Art. 17. Pubblicazione.

     La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 29 della L.R. 3 maggio 1995, n. 19. Le domande presentate ai sensi della presente legge e successive modifiche restano valide e i relativi contributi vengono concessi secondo le disposizioni della legge di abrogazione.