§ 2.9.37 - L.R. 28 ottobre 2002, n. 26.
Istituzione del fondo per l'occupazione dei disabili, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 68/1999.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.9 lavoro, cooperazione e formazione professionale
Data:28/10/2002
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Risorse del fondo regionale.
Art. 3.  Destinazione del fondo regionale.
Art. 4.  Programmi regionali  di inserimento lavorativo dei disabili.
Art. 5.  Organo amministrativo per la gestione del fondo regionale.
Art. 6.  Composizione del Comitato.
Art. 7.  Funzioni del Comitato.
Art. 8.  Pagamento, riscossione e versamento al fondo regionale dei contributi esonerativi.
Art. 9.  Disposizioni finanziarie per l'istituzione del fondo e per il finanziamento delle relative attività.
Art. 10.  Abrogazione di norme.
Art. 11.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 2.9.37 - L.R. 28 ottobre 2002, n. 26.

Istituzione del fondo per l'occupazione dei disabili, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 68/1999.

(B.U. n. 23 del 31 ottobre 2002).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Molise, riconoscendo di preminente interesse tutte le attività volte all'inserimento lavorativo dei disabili, con la presente legge istituisce, ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 marzo 1999 n. 68, il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato: "fondo regionale".

     2. La presente normativa costituirà parte integrante e si raccorderà con la generale disciplina di cui si doterà la Regione Molise in attuazione della legge n. 68/1999 e per la ridefinizione generale delle regole del mercato del lavoro.

 

     Art. 2. Risorse del fondo regionale.

     1. Le risorse finanziarie del fondo regionale sono costituite da:

     a) importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge n. 68/1999;

     b) importi relativi ai contributi esonerativi di cui all'articolo 5 della legge n. 68/1999;

     c) eventuali contributi di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati, nonché da eventuali ulteriori risorse stanziate dalla Regione.

 

     Art. 3. Destinazione del fondo regionale.

     1. Il fondo regionale è destinato al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi di sostegno e collocamento mirato dei disabili di cui al successivo articolo 4.

     2. I soggetti destinatari degli interventi di cui al precedente comma 1, sono quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 1 della legge n. 68/1999.

 

     Art. 4. Programmi regionali  di inserimento lavorativo dei disabili.

     1. I programmi regionali, della durata di un triennio, definiscono, in armonia con la generale pianificazione: regionale delle politiche del lavoro:

     a) le modalità generali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi di sostegno e delle forme di collocamento mirato, dei disabili;

     b) le modalità per la presentazione dei progetti di inserimento lavorativo e delle relative istanze di contributo;

     c) i criteri per la valutazione, la concessione, erogazione ed eventuale revoca dei contributi;

     d) le attività e le procedure di controllo sugli interventi per i quali il contributo sia stato concesso, nonché la valutazione dei risultati occupazionali raggiunti.

     2. I programmi regionali devono prevedere agevolazioni finanziarie e contributi da destinare:

     a) ai datori di lavoro privati, anche non soggetti all'obbligo di assunzione, di cui alla legge n. 68/1999;

     b) alle cooperative sociali, di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) della legge n. 381/1991 iscritte all'albo regionale previsto dall'articolo 2 della legge regionale 22 marzo 2000, n. 17;

     c) ai consorzi, di cui all'articolo 8 della stessa legge n. 381/1991 iscritti all'albo regionale previsto dall'articolo 2 della legge regionale 22 marzo 2000, n. 17;

     d) alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 3;

     e) agli organismi, di cui agli articoli 17 e 18 della legge n. 104 del 5 febbraio 2002;

     f) altri soggetti pubblici e privati indicati nella legge n. 68/1999 che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili re-sidenti nella regione o che siano comunque idonee a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della legge n. 68/1999.

     3. Le agevolazioni finanziarie e i contributi previsti nei programmi regionali non possono riferirsi ad interventi agevolati con il ricorso al fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, lettera b) della legge n. 68/1999.

     4. I programmi triennali regionali, di cui al precedente comma 1 sono approvati dalla Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni triennio.

     5. La Giunta regionale, sulla base dei programmi regionali triennali, su proposta del Comitato regionale per la gestione del fondo di cui all'articolo 5, provvede entro il 30 gennaio di ciascun anno alla emanazione dei relativi bandi per l'ammissione delle domande. La Giunta regionale provvede, altresì, alla ripartizione delle somme ai soggetti beneficiari, sulla base delle decisioni di assegnazione adottate dal Comitato regionale per la gestione del fondo.

     6. Per il primo triennio dall'entrata in vigore della presente legge il programma triennale, di cui al comma 1 è approvato entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge stessa.

 

     Art. 5. Organo amministrativo per la gestione del fondo regionale.

     1. Per l'indirizzo, la gestione e l'amministrazione del fondo regionale è istituito il Comitato regionale per la gestione del fondo, quale organo di indirizzo e di amministrazione del fondo stesso.

     2. Il Comitato di cui al comma 1 opera presso la competente Direzione generale della Regione.

 

     Art. 6. Composizione del Comitato.

     1. Il Comitato di cui al precedente articolo è composto da:

     a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro o un suo delegato con funzioni di Presidente;

     b) un esperto in materia di politiche attive del lavoro designato dall'Assessore regionale competente in materia di lavoro;

     c) un esperto in materia di interventi socio-assistenziali designato dall'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali;

     d) n. 3 componenti designati dalla Commissione Tripartita in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

     e) n. 3 componenti designati dalla Commissione Tripartita in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro;

     f) n. 3 componenti designati dalle associazioni di disabili presenti in ognuna delle Commissioni provinciali tripartite, di cui 2 per la provincia di Campobasso ed 1 per la provincia di Isernia;

     g) n. 1 rappresentante di ciascuna Provincia.

     2. Per ogni componente effettivo è designato un supplente.

     3. Ai lavori del Comitato partecipa, altresì, a titolo consultivo, il dirigente responsabile del Settore lavoro della Direzione Generale VI, competente per materia  o suo delegato.

     4. Per le funzioni di segreteria e di assistenza al Comitato, nonché per l'espletamento delle funzioni e dei compiti relativi all'attuazione della presente legge e della legge n. 68/1999, è istituito presso la Direzione generale VI - Settore lavoro, l'Ufficio per l'inserimento lavorativo dei disabili.

     5. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni pervenute. Qualora le designazioni non siano pervenute entro il termine di sessanta giorni il Presidente della Giunta regionale provvede alla integrazione dei componenti del Comitato.

     6. Il Comitato dura in carica tre anni.

     7. Il Comitato adotta un proprio regolamento interno di funzionamento.

 

     Art. 7. Funzioni del Comitato.

     1. Il Comitato, di cui al precedente articolo 5, svolge i seguenti compiti e funzioni di:

     a) promozione di iniziative dirette a favorire la diffusione della cultura dell'inclusione sociale;

     b) proposizione dei programmi regionali, di cui all'articolo 4;

     c) formulazione di proposte per l'emanazione dei bandi di ammissione per le agevolazioni finanziarie e per i contributi previsti nei programmi regionali;

     d) valutazione dei progetti presentati, ai sensi della presente legge;

     e) assegnazione delle somme in favore dei soggetti, di cui al comma 2 del precedente articolo 4.

 

     Art. 8. Pagamento, riscossione e versamento al fondo regionale dei contributi esonerativi.

     1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a determinare i criteri e le modalità relative al pagamento, riscossione e versamento al fondo regionale da parte dei datori di lavoro privati e degli enti pubblici economici dei contributi esonerativi previsti dalla legge n. 68/1999.

 

     Art. 9. Disposizioni finanziarie per l'istituzione del fondo e per il finanziamento delle relative attività.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione provvede mediante i proventi di cui all'articolo 2 che confluiranno in un apposito capitolo dell'entrata di nuova istituzione, denominato: "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili".

     2. La Regione assegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della presente legge, al fondo regionale 200.000,00 euro, per l'esercizio finanziario 2002.

     3. Agli oneri di cui al comma 2 si fa fronte con parte dello stanziamento già iscritto nello stato di previsione delle uscite dell'esercizio finanziario 2002 sulla U.P. di B. n. 5.4.480.

     4. Relativamente agli oneri per gli esercizi finanziari 2003 e successivi si provvede con le rispettive leggi di approvazione di bilancio.

 

     Art. 10. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 11. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.