§ 2.8.1 - Legge Regionale 28 maggio 1975, n. 38.
Provvidenze a favore delle Cooperative Artigiane di garanzia.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.8 artigianato
Data:28/05/1975
Numero:38


Sommario
Art. 1.      La Regione Molise concorre alla istituzione e allo sviluppo delle cooperative artigiane di garanzia, nei limiti risultanti dalle somme annualmente stanziate a tal fine in bilancio, mediante:
Art. 2.      Sono ammesse a beneficiare delle provvidenze di cui al precedente art. 1 le cooperative artigiane di garanzia costituite a norma del Decreto ministeriale 12 febbraio 1959, pubblicato sulla [...]
Art. 3.      Per beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge regionale, le cooperative artigiane di garanzia devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:
Art. 4.      Il contributo a fondo perduto di cui alla lettera a) dell'art. 1 può essere concesso per le spese di costituzione e di primo impianto e funzionamento.
Art. 5.      Il contributo in conto capitale di cui alla lettera b) dell'art. 1 può essere concesso in ragione del doppio delle quote sociali sottoscritte e versate dai soci.
Art. 6.      Qualora le cooperative artigiane di garanzia subiscono perdite in conseguenza della insolvenza nelle operazioni garantite, il contributo di cui al precedente art. 5 può essere rinnovato entro il [...]
Art. 7.      Il contributo in conto interessi di cui alla lettera c) dell'art. 1 può essere concesso in ragione del cinque per cento annuo a favore degli artigiani soci della cooperativa e per operazioni di [...]
Art. 8.      I provvedimenti di concessione dei contributi di cui alla presente legge sono concessi con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Artigianato e previo parere [...]
Art. 9.      Le cooperative artigiane di garanzia già costituite all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, per fruire delle provvidenze di cui agli articoli precedenti, devono uniformare i propri [...]
Art. 10.      Agli oneri derivanti dall'applicazione delle provvidenze previste dalla presente legge e calcolati per l'anno 1975 in L. 50 milioni, si fa fronte con i fondi previsti al Cap. 1510.
Art. 11.      La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.8.1 - Legge Regionale 28 maggio 1975, n. 38. [1]

Provvidenze a favore delle Cooperative Artigiane di garanzia.

(B.U. n. 21 del 31 maggio 1975).

 

Art. 1.

     La Regione Molise concorre alla istituzione e allo sviluppo delle cooperative artigiane di garanzia, nei limiti risultanti dalle somme annualmente stanziate a tal fine in bilancio, mediante:

     a) - contributi straordinari a fondo perduto a titolo di concorso nelle spese di primo impianto;

     b) - contributi in conto capitale ad integrazione del patrimonio sociale, anche quando occorra reintegrarlo, per effetto di insolvenze nelle operazioni garantite;

     c) - contributi in conto interessi nell'ammortamento delle operazioni finanziarie per credito di esercizio, per le quali i soci beneficino della garanzia da parte della cooperativa.

 

     Art. 2.

     Sono ammesse a beneficiare delle provvidenze di cui al precedente art. 1 le cooperative artigiane di garanzia costituite a norma del Decreto ministeriale 12 febbraio 1959, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 23 aprile 1959, n. 97, semprechè ricorrano le condizioni di cui al successivo art. 3.

     Agli effetti dell'applicazione dell'anzidetto decreto, nello schema di Statuto-tipo con esso approvato si intende sostituita la Regione allo Stato e la Giunta Regionale al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

 

     Art. 3.

     Per beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge regionale, le cooperative artigiane di garanzia devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

     a) - essere costituite fra artigiani operanti nel territorio regionale ed avere sede nella Regione;

     b) - un numero di soci non inferiore a 35;

     c) - un capitale sociale non inferiore ad un milione di lire.

 

     Art. 4.

     Il contributo a fondo perduto di cui alla lettera a) dell'art. 1 può essere concesso per le spese di costituzione e di primo impianto e funzionamento.

     Il contributo medesimo è commisurato al numero dei soci, in ragione di L. 1.000 (mille) per ciascun socio, nonchè al capitale sociale, in ragione del dieci per cento del capitale versato.

     Le domande per essere ammesse al beneficio devono essere presentate all'assessorato regionale all'artigianato dalle cooperative interessate entro il 30 giugno di ciascun anno, corredate dei seguenti documenti:

     1) - atto costitutivo;

     2) - elenco dei soci;

     3) - dichiarazione dell'Istituto di credito presso il quale sono state depositate le quote sociali, dalla quale risulti l'ammontare delle quote stesse alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

 

     Art. 5.

     Il contributo in conto capitale di cui alla lettera b) dell'art. 1 può essere concesso in ragione del doppio delle quote sociali sottoscritte e versate dai soci.

     Qualora nell'esercizio considerato il numero di nuove quote sottoscritte e versate dai soci della cooperativa risulti superiore a 150, la Regione porta il suo contributo a due volte e mezza l'importo sottoscritto dai soci per lo stesso esercizio.

     Se l'aumento del numero delle quote, come sopra determinato, è superiore a 250, la Regione porta il suo contributo a tre volte l'importo sottoscritto dai soci per lo stesso esercizio.

     La concessione del contributo avviene su domanda della cooperativa interessata, presentata all'assessorato regionale all'artigianato, sulla base dei medesimi documenti di cui all'ultimo comma del precedente art. 4.

 

     Art. 6.

     Qualora le cooperative artigiane di garanzia subiscono perdite in conseguenza della insolvenza nelle operazioni garantite, il contributo di cui al precedente art. 5 può essere rinnovato entro il limite del trenta per cento della perdita sofferta da ciascuna cooperativa.

     Le domande per beneficiare del presente disposto sono prodotte annualmente entro il 30 giugno e devono essere corredate da una documentazione idonea atta a provare l'irrecuperabilità della partita che ha dato origine alla insolvenza.

 

     Art. 7.

     Il contributo in conto interessi di cui alla lettera c) dell'art. 1 può essere concesso in ragione del cinque per cento annuo a favore degli artigiani soci della cooperativa e per operazioni di esercizio dalla stessa garantite.

     Qualora gli artigiani beneficino di analogo contributo, quello della Regione può essere concesso ad integrazione fino alla concorrenza della misura del cinque per cento annua.

     Il contributo di cui al presente articolo è versato direttamente all'Istituto di credito che ha concesso il prestito, secondo le modalità stabilite da apposita convenzione da stipularsi fra la Regione, la cooperativa artigiana di garanzia e l'Istituto di credito.

     Per beneficiare del contributo di cui al presente articolo le cooperative artigiane di garanzia devono produrre all'assessorato regionale all'artigianato apposita domanda corredata dei seguenti documenti:

     1) - estratto delle deliberazioni dei Consigli di amministrazione da cui risulti la concessione di garanzia a favore dei soci interessati;

     2) - copia della concessione da parte dell'Istituto di credito dei relativi affidamenti;

     3) - copia del versamento dal quale risulti la misura dei contributi in conto interessi eventualmente concessi da altri Enti.

 

     Art. 8.

     I provvedimenti di concessione dei contributi di cui alla presente legge sono concessi con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Artigianato e previo parere consultivo della Commissione consiliare competente, che lo esprimerà entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.

 

     Art. 9.

     Le cooperative artigiane di garanzia già costituite all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, per fruire delle provvidenze di cui agli articoli precedenti, devono uniformare i propri statuti alle prescrizioni della legge medesima.

 

     Art. 10.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione delle provvidenze previste dalla presente legge e calcolati per l'anno 1975 in L. 50 milioni, si fa fronte con i fondi previsti al Cap. 1510.

     Per gli anni successivi i fondi necessari per il finanziamento delle spese derivanti dalla presente legge saranno stanziati con la stessa legge approvativa di bilancio.

 

     Art. 11.

     La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 2000, n. 31, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 2 della stessa L.R. 31/2000.