§ 2.7.20 - L.R. 23 novembre 2010, n. 20.
Modifiche alla legge regionale 27 settembre 1999, n. 33 «Disciplina regionale del commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.7 commercio, fiere e mercati
Data:23/11/2010
Numero:20


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 


§ 2.7.20 - L.R. 23 novembre 2010, n. 20. [1]

Modifiche alla legge regionale 27 settembre 1999, n. 33 «Disciplina regionale del commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, recante: 'Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4 della legge 18 marzo 1997, n. 59'».

(B.U. 1 dicembre 2010, n. 35)

 

Art. 1.

1. Alla legge regionale 27 settembre 1999, n. 33 (Disciplina regionale del commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante: `Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4 della legge 18 marzo 1997, n. 59"), dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

"Art. 1 bis.

1. La Regione, per le finalità di cui alla presente legge, può finanziare manifestazioni e progetti proposti da enti pubblici e loro associazioni e da associazioni di categoria facenti parte del C.N.E.L.".

 

     Art. 2.

1. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 33/1999 è sostituito dal seguente:

"5. Annualmente, la Giunta regionale, tenuto conto dei dati forniti dall'Osservatorio di cui all'articolo 18, sentite le associazioni dei comuni e sentita la Commissione consiliare competente, individua, per ciascuna delle aree sovracomunali indicate nell'allegato "A", gli obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita, nel rispetto del principio della libera concorrenza e sulla base di criteri di compatibilità con l'assetto del territorio e delle infrastrutture nonché con la popolazione residente e fluttuante. Decorsi inutilmente trenta giorni dal ricevimento del progetto di provvedimento, il parere della Commissione consiliare si intende reso in senso favorevole.".

 

     Art. 3.

1. L'articolo 8 della legge regionale n. 33/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

Attività commerciali, artigianali e di somministrazione nei centri storici e centri commerciali naturali

1. I Comuni, nell'adeguare i propri strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 3, prevedono e favoriscono la concentrazione nei centri storici degli esercizi di vicinato e di attività artigianali, di produzione e di servizio, riflettenti le tradizioni e la cultura locale.

2. E' individuata come centro storico l'area definita ai sensi della lettera A) dell'articolo 2 del D. M. 2 aprile 1968, n. 1444.

3. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni con popolazione residente pari o superiore a 3.000 abitanti:

a) prevedono adeguate opere di urbanizzazione e misure concernenti la realizzazione di parcheggi nelle aree prossime al centro storico;

b) predispongono soluzioni di mobilità atte a facilitare l'accesso e la circolazione pedonale;

c) individuano nel centro storico aree da destinare a mostre mercato di prodotti artistici, artigianali e di interesse culturale, collezionistico e amatoriale, di fiori, piante ed altri;

d) possono individuare nel centro storico aree nelle quali non è consentito l'insediamento di medie strutture di vendita;

e) predispongono interventi di arredo urbano atti a promuovere l'area del centro antico quale luogo di incontro e di aggregazione sociale;

f) stabiliscono la quota del contributo del costo di costruzione avendo particolare riguardo alle finalità di cui al comma 1;

4. Gli interventi previsti al comma 3 sono facoltativi per i Comuni aventi popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

5. Gli interventi che i Comuni predispongono in attuazione del comma 3, possono essere finanziati dalla Regione fino alla misura del 60 per cento della spesa.

6. La Giunta regionale adotta, sulla base dei criteri e modalità predeterminati con proprio atto, un piano di assegnazione dei contributi previsti al comma 5.

7. La Regione favorisce la costituzione e lo sviluppo dei centri commerciali naturali, di cui al comma 8, costituiti nella forma di società consortile.

8. Per "centro commerciale naturale" si intende un sistema di esercizi coordinati ed integrati tra loro per una comune politica di sviluppo e promozione di un territorio determinato e delle attività economiche in esso allocate.

9. Ai fini di cui al comma 7, la Regione finanzia i progetti elaborati dai centri commerciali naturali che siano oggetto di apposita intesa con il comune territorialmente competente ed eventualmente con le associazioni di categoria, le associazioni dei consumatori ed altri soggetti pubblici e privati. Alla Regione è riservato il controllo sulla spesa finanziata.

10. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto gli obiettivi, i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti di cui al comma 9 e individua nello stesso le spese ammissibili, l'intensità di agevolazione concedibile e le modalità di rendicontazione, sentite le associazioni dei commercianti e dei consumatori.

11. I provvedimenti della Giunta regionale che disciplinano i finanziamenti di cui ai commi 9 e 10 sono soggetti alle procedure di verifica di compatibilità ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.".

 

     Art. 4.

1. L'articolo 9 della legge regionale n. 33/1999 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 9

Disposizioni particolari per i comuni minori e per i comuni montani

1. Nei comuni, nelle frazioni ed altre aree con popolazione inferiore a 500 abitanti, nonché nei comuni montani con popolazione residente inferiore a 1000 abitanti, è data facoltà di svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, quali i servizi di telefax e collegamento Internet, di sportello turistico, di biglietteria ed altri.

2. I servizi di cui al comma 1 sono svolti in base a convenzioni con i comuni. A tal fine i predetti enti assumono le necessarie iniziative anche individuando altre categorie di servizi, formulano proposte ai relativi gestori ed agli stessi propongono le misure di finanziamento.

3. La Giunta regionale, sentite le associazioni regionali dei commercianti e dei consumatori, predispone specifici strumenti di sostegno e di promozione delle attività commerciali operanti nei comuni con popolazione residente inferiore a 1000 abitanti, nei comuni montani con popolazione residente inferiore a 2000 abitanti e nelle frazioni ed altre aree con popolazione inferiore a 500 abitanti, anche prevedendo l'assegnazione di contributi annuali agli esercizi che erogano servizi aggiuntivi ai sensi del comma 1.

4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.".

 

     Art. 5.

1. L'articolo 14 della legge regionale n. 33/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 14

Orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 12 agosto 2000, n. 267.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale. I comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, stabiliscono annualmente, i giorni nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni sono determinati nel numero di trentadue e sono comprensivi delle domeniche e delle festività del mese di dicembre. I sindaci pubblicano entro il 15 gennaio di ogni anno il calendario delle deroghe.

5. I comuni nei quali sono ubicati centri commerciali, grandi strutture di vendita o medie strutture di vendita, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, possono stabilire ulteriori tre giorni di deroga all'obbligo di chiusura domenicale o festiva, fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 14-bis.

6. La Giunta regionale, su proposta del sindaco, può autorizzare ulteriori aperture in deroga, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 14-bis.

7. Nei comuni nei quali non sono ubicati centri commerciali o grandi strutture di vendita, gli esercizi di vicinato possono derogare alla chiusura domenicale e festiva per un numero di giornate illimitato, fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 14-bis.".

 

     Art. 6.

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale n. 33/1999 è aggiunto il seguente:

"Art. 14 bis. Disposizioni particolari e sanzioni

1. I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.

2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle seguenti tipologie di attività: le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici, alle stazioni sciistiche, ai centri sportivi e agli alberghi; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; le rivendite di giornali; le gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio stradali e autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente; le sale cinematografiche.

3. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive. Il Sindaco definisce le modalità per adempiere all'obbligo di cui al presente comma.

4. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa devono comunque rimanere chiusi nei giorni 25 e 26 dicembre, 1° gennaio, Pasqua e 1° maggio.

5. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 14 e del presente articolo, nonché le disposizioni comunali derivanti dall'attuazione dei medesimi, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di curo mille a euro tremila se trattasi di esercizio di vicinato, da euro tremila a euro diecimila se trattasi di media struttura di vendita, da euro diecimila a euro trentamila se trattasi di grande struttura di vendita o centro commerciale.".

 

     Art. 7.

1. Dopo l'articolo 14-bis della legge regionale n. 33/1999, in principio del Titolo VII (Vendite straordinarie), è inserito il seguente articolo:

"Art. 14 ter. Vendite straordinarie

1. Sono considerate vendite straordinarie le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione o saldi e le vendite promozionali effettuate dall'esercente al dettaglio per offrire agli acquirenti occasioni di maggior favore con sconti e ribassi rispetto ai prezzi ordinari di vendita. Le modalità di svolgimento e la pubblicità di tali forme di vendita sono disciplinate dalle norme del presente titolo.".

 

     Art. 8.

1. L'articolo 15 della legge regionale n.33/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 15

Vendite di liquidazione

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci o gran parte di esse a seguito di:

a) cessazione dell'attività commerciale;

b) cessione dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;

c) trasferimento dell'azienda in altro locale o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;

d) trasformazione o rinnovo dei locali.

2. L'esercente dettagliante che intenda effettuare la vendita di liquidazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita stessa al comune dove è insediato l'esercizio commerciale, con l'indicazione dei motivi della liquidazione e delle informazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 17.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve, in particolare, essere corredata dei seguenti documenti:

a) per la cessazione dell'attività commerciale:

1) copia dell'atto di rinuncia irrevocabile all'autorizzazione allorquando si tratti di media o grande struttura di vendita;

2) dichiarazione di cessazione dell'attività in relazione agli esercizi di vicinato;

b) per la cessione d'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione: copia dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata;

c) per il trasferimento dell'azienda in altri locali o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione: comunicazione di trasferimento e, ove occorra, copia dell'autorizzazione;

d) per la trasformazione o il rinnovo dei locali:

1) copia del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, ovvero della segnalazione certificata di inizio attività;

2) qualora si tratti di interventi non soggetti a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, relazione sottoscritta da tecnico professionalmente abilitato che illustri anche con allegati cartografici lo stato dell'esercizio antecedente e successivo all'attuazione del programma di intervento che deve necessariamente interessare l'intera struttura dei locali di vendita, nonché la descrizione dettagliata delle iniziative programmate e dei preventivi di spesa relativi a ciascuna di esse.

4. Nel caso di trasformazione o rinnovo non assoggettato a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori, debbono essere prodotte al comune le copie delle fatture comprovanti l'avvenuta realizzazione dell'intervento.

5. In tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alla vendita di liquidazione devono essere indicati gli estremi della comunicazione di cui al comma 2.

6. Con decorrenza dalla data di spedizione della comunicazione della imminente vendita di liquidazione è vietato introdurre nei locali dell'esercizio di vendita, ivi comprese le pertinenze, nuove merci.

7. La vendita di liquidazione può essere effettuata per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni. Nei casi di trasferimento dell'esercizio di vendita o di trasformazione o di rinnovo dei locali di vendita, il periodo è limitato a cinquanta giorni. La vendita di liquidazione non può essere svolta nei trenta giorni antecedenti il Natale e l'inizio delle vendite di fine stagione, fatto salvo il caso di chiusura definitiva dell'esercizio commerciale.

8. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), al termine della vendita di liquidazione l'esercente non può riprendere la medesima attività se non decorsi centottanta giorni dalla data di cessazione.

9. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera d), al termine della vendita di liquidazione l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori e, comunque, per un periodo non inferiore a giorni dieci. Qualora il rinnovo riguardi non tutto l'esercizio ma solo alcune parti, la chiusura dello stesso può essere limitata alle medesime parti.".

 

     Art. 9.

1. L'articolo 16 della legge regionale n. 33/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. I

Vendite di fine stagione o saldi

1. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

2. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate solamente in due periodi dell'anno della durata massima di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dal 7 gennaio e dal 2 luglio.

3. L'esercente dettagliante che intende effettuare la vendita di fine stagione è tenuto a darne comunicazione, con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno dieci giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando quanto previsto alle lettere a), b), c) e d), del comma 1 dell'articolo 17.

4. L'esercente dettagliante che effettua la vendita di fine stagione deve presentarla al pubblico come tale.".

 

     Art. 10.

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale n. 33/1999, è aggiunto il seguente:

"Art. 16 bis. Vendite promozionali

1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici non oggetto delle vendite di fine stagione o saldi e per periodi di tempo limitati e residuali rispetto a quelli di cui al comma 2.

2. Non possono essere effettuate vendite promozionali durante vendite di fine stagione o saldi, nei quaranta giorni antecedenti, nei venti giorni successivi alle stesse e nel mese di dicembre.

3. L'esercente dettagliante che intende effettuare la vendita promozionale è tenuto a darne comunicazione, con avviso apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno dieci giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando quanto previsto all'articolo 17, comma 1, lettere a), b), c) e d).".

 

     Art. 11.

1. L'articolo 17 della legge regionale n. 33/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 17

Disposizioni comuni alle vendite straordinarie

1. L'esercente dettagliante che intende effettuare una vendita straordinaria è tenuto ad indicare su apposito e ben visibile cartello:

a) l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata la vendita;

b) la data di inizio della vendita e la sua durata;

c) la qualità delle merci e i prezzi praticati prima della vendita di liquidazione e i prezzi che si intendono praticare durante la vendita stessa nonché lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;

d) la separazione delle merci offerte in saldo o in promozione in modo chiaro ed inequivocabile da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.

2. E' vietata la vendita con il sistema del pubblico incanto.

3. E' vietato nella presentazione della vendita straordinaria o nella pubblicità, comunque configurata, il riferimento alle vendite fallimentari.

4. Le asserzioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie devono contenere la natura, la durata e l'oggetto della vendita stessa.

5. L'esercente dettagliante deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi asserzione pubblicitaria relativa sia alla composizione merceologica ed alla qualità delle merci vendute, sia agli sconti o ribassi dichiarati.

6. Nel caso che per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo stesso rilievo tipografico.

7. Nel caso in cui sia indicato un solo prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata devono essere venduti a tale prezzo.

8. I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.

9. L'esaurimento delle scorte durante il periodo di vendita deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall'esterno del locale di vendita.

10. I soggetti preposti alla vigilanza hanno facoltà di accedere ai punti di vendita per effettuare i relativi controlli.

11. Per le violazioni in materia di vendite straordinarie e per le relative sanzioni, si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 114 1998.".

 

     Art. 12.

1. L'articolo 18 della legge regionale n. 33/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 18

Osservatorio regionale del commercio

1. E' istituito l'Osservatorio regionale del commercio con le seguenti funzioni:

a) monitoraggio dell'entità e dell'efficienza della rete commerciale della regione;

b) valutazione dell'impatto degli insediamenti commerciali sulla rete di vendita, sul territorio ed ambiente, nonché sugli interessi dei consumatori;

c) prefigurazione di possibili direttrici di sviluppo, anche per aree territoriali omogenee, della rete commerciale, con particolare riguardo alle dinamiche occupazionali;

d) studio e valutazione dei fenomeni emergenti dal settore.

2. L'Osservatorio è presieduto dall'Assessore regionale delegato ed è così composto:

a) un docente universitario di ruolo in materie statistiche o economiche dell'università del Molise designato dal Rettore;

b) il Presidente dell'Unioncamere del Molise o suo delegato;

c) due esperti designati dalle associazioni di categoria dei commercianti operanti sul territorio regionale, rappresentate nel C.N.E.L.;

d) un esperto designato dalle associazioni dei consumatori operanti sul territorio regionale iscritte al Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti;

e) un esperto designato dai sindacati dei lavoratori del commercio operanti sul territorio regionale, rappresentati nel C.N.E.L..

3. I compiti di segreteria sono svolti a cura della competente struttura organizzativa regionale.

4. L'Osservatorio regionale del commercio opera in collaborazione con l'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

5. L'Osservatorio acquisisce i dati occorrenti per l'espletamento delle proprie funzioni dall'Unione delle Camere di Commercio del Molise e dalle altre istituzioni pubbliche.

6. Annualmente l'Osservatorio pubblica un rapporto sullo stato e le prospettive di sviluppo del commercio nella regione. Il rapporto è trasmesso alla Giunta regionale entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

7. I componenti dell'Osservatorio sono nominati dal Presidente della Giunta regionale. L'organismo è rinnovato entro 60 giorni dall'inizio di ogni legislatura regionale. Ulteriori disposizioni sull'Osservatorio sono adottate con provvedimento della Giunta regionale.

8. L'Osservatorio si riunisce non meno di tre volte l'anno e in ogni caso su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.".

 

     Art. 13.

1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 33/1999, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "di Isernia o cinquecento associati nell'ambito della provincia di Campobasso".

2. Il comma 9 dell'articolo 19 della legge regionale n. 33/1999, è sostituito dal seguente:

"9. Allo scopo di favorire lo sviluppo delle attività dei centri di assistenza la Regione concede ai centri costituiti dalle associazioni imprenditoriali del commercio contributi annui, nei limiti di euro 20.000 per ciascun centro, anche mediante l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266."

3. Il comma 10 dell'articolo 19 della legge regionale n. 33/1999, è sostituito dal seguente:

"10. Criteri, modalità e procedure per l'erogazione del contributo di cui al comma 9, sono determinati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.".

 

     Art. 14.

1. Al comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale n. 33/1999, è aggiunta la seguente lettera: "m-bis) eventuali posteggi riservati, nel limite massimo del 15 per cento di quelli complessivi, a imprese individuali costituite da giovani di età compresa trai 18 e i 35 anni.".

 

     Art. 15.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta il primo piano di assegnazione dei contributi previsto al comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale n. 33/1999, come modificata dalla presente legge.

2. Nel primo anno di attuazione del comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale n. 33/1999, come modificata dalla presente legge, si prescinde dai termini indicati e le aperture in deroga sono proporzionate al tempo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ha luogo la nuova costituzione dell'Osservatorio secondo le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 33/1999, come modificata dalla presente legge.

 

     Art. 16.

1. Per la prima applicazione della presente legge, i sindaci pubblicano entro il 15 gennaio 2011 il calendario delle aperture in deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva.

 

     Art. 17.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.


[1] Abrogata dall'art. 132 della L.R. 18 ottobre 2021, n. 4.