§ 2.3.20 - L.R. 2 ottobre 2006, n. 34.
Ulteriori modifiche alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, concernente: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.3 bonifica, flora e fauna
Data:02/10/2006
Numero:34


Sommario
Art. 1.      1. Alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 2.      1. La Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno verifica la consistenza numerica degli associati ed il radicamento territoriale delle associazioni venatorie riconosciute.
Art. 3.      1. La Consulta regionale e le Consulte provinciali, nonché i Comitati, di cui agli articoli 9-bis, 9-ter e 19 della legge regionale n. 19/1993, decadono dopo gli adempimenti di cui all'articolo [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


§ 2.3.20 - L.R. 2 ottobre 2006, n. 34.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, concernente: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

(B.U. 5 ottobre 2006, n. 28 - edizione straordinaria).

 

Art. 1.

     1. Alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" sono apportate le seguenti modifiche:

     a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 bis è sostituita dalla seguente:

     "d) un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ed organizzata in Regione da almeno 1 anno";

     b) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 ter è sostituita dalla seguente:

     "c) un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ed organizzata in Regione da almeno 1 anno";

     c) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 è sostituita dalla seguente:

     "b) da un rappresentante per ciascuna associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ed organizzata nella provincia da almeno 1 anno. Inoltre ciascuna associazione designa, fino ad un massimo di tre, un numero di componenti che rappresentino ciascuno almeno un decimo del totale dei cacciatori residenti nella provincia ammessi ad esercitare l'attività venatoria negli ATC;".

 

     Art. 2.

     1. La Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno verifica la consistenza numerica degli associati ed il radicamento territoriale delle associazioni venatorie riconosciute.

 

     Art. 3.

     1. La Consulta regionale e le Consulte provinciali, nonché i Comitati, di cui agli articoli 9-bis, 9-ter e 19 della legge regionale n. 19/1993, decadono dopo gli adempimenti di cui all'articolo 2 della presente legge.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.