§ 2.2.28 - L.R. 11 maggio 2004, n. 12.
Disciplina organica in materia di riordino del sistema Associazioni allevatori del Molise e potenziamento delle attività connesse al miglioramento [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.2 zootecnia
Data:11/05/2004
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Obiettivi.
Art. 3.  Interventi.
Art. 4.  Associazione degli Allevatori.
Art. 5.  Tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici.
Art. 6.  Controlli della produttività animale.
Art. 7.  Assistenza tecnica in zootecnia.
Art. 8.  Riproduzione animale.
Art. 9.  Altri interventi.
Art. 10.  Soggetti beneficiari.
Art. 11.  Procedure.
Art. 12.  Anticipazioni.
Art. 13.  Disposizione transitoria.
Art. 14.  Funzionalità dell'Associazione degli Allevatori del Molise.
Art. 15.  Abrogazioni.
Art. 16.  Norma finanziaria.
Art. 17.  Compatibilità comunitaria e pubblicazione.
Art. 18.  Vigenza.


§ 2.2.28 - L.R. 11 maggio 2004, n. 12. [1]

Disciplina organica in materia di riordino del sistema Associazioni allevatori del Molise e potenziamento delle attività connesse al miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico.

(B.U. 5 ottobre 2006, n. 28 - edizione straordinaria).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Molise, nell'ambito delle politiche agricole di sviluppo rurale, con la presente legge incentiva il potenziamento dei servizi specialistici alle aziende zootecniche attraverso il riordino del sistema delle Associazioni Allevatori del Molise ed il sostegno delle attività connesse al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico regionale.

 

     Art. 2. Obiettivi.

     1. Gli obiettivi di cui all'articolo 1 sono assicurati, previo adeguamento dello Statuto dell'A.P.A. di Campobasso, dall'«Associazione degli Allevatori del Molise».

     2. L'Associazione di cui al comma 1, avente caratteristiche di Associazione interprovinciale, è costituita tra gli allevatori della Regione Molise nel rispetto delle norme del codice civile e secondo le disposizioni dell'Associazione Italiana Allevatori.

     3. L'adeguamento dello statuto dell'A.P.A. di Campobasso prevederà inoltre l'istituzione di sedi operative territoriali di ambito provinciale e la presenza di un componente nel Comitato direttivo e un componente nel Collegio dei Sindaci designati dalla Giunta regionale, nonché la rappresentanza del personale dipendente con un componente nel Comitato direttivo designato dall'organizzazione sindacale più rappresentativa all'interno della stessa Associazione.

 

     Art. 3. Interventi.

     1. Ai fini di cui all'articolo 1, nel rispetto della normativa comunitaria ed in armonia con la legislazione nazionale, la Regione:

     a) finanzia lo svolgimento delle attività di tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici di tutte le diverse specie e razze di interesse zootecnico;

     b) incentiva l'esecuzione dei controlli della produttività del bestiame allevato finalizzati all'attività di miglioramento genetico dello stesso;

     c) finanzia l'attività di assistenza tecnica in zootecnia;

     d) promuove la diffusione dell'inseminazione strumentale e delle tecniche e metodi innovativi in materia di riproduzione animale.

     2. La Giunta regionale può finanziare, anche per il tramite dell'Associazione degli allevatori del Molise, programmi ed interventi nelle seguenti materie:

     a) valutazione genetica degli arieti destinati al miglioramento del patrimonio ovino allevato;

     b) acquisto di riproduttori maschi e femmine iscritti nei libri genealogici o, in mancanza degli stessi, nei registri anagrafici, in favore di imprenditori agricoli che conducono allevamenti di animali della stessa razza dei riproduttori acquistati;

     c) organizzazione nell'ambito regionale e nazionale di manifestazioni, rassegne e mostre zootecniche di particolare rilevanza tecnica, nonché partecipazione alle stesse degli allevatori interessati;

     d) svolgimento di corsi specialistici di formazione o di aggiornamento per tecnici ed allevatori;

     e) collaborazione con organismi specializzati per la realizzazione di studi e ricerche in zootecnia;

     f) acquisizione ed elaborazione dati inerenti alla riproduzione animale;

     g) ritiro sul territorio regionale e smaltimento delle carcasse animali di ogni specie e razza;

     h) attivazione e gestione del servizio di mascalcia nella specie bovina;

     i) organizzazione, in collaborazione con le A.S.L., con l'Istituto zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise e con l'Università del Molise, di mirate campagne di trattamento per la lotta contro endo-ectoparassitosi.

     3. I criteri per la determinazione delle spese ammissibili al contributo pubblico e le modalità operative sono stabiliti ai sensi dell'articolo 9.

 

     Art. 4. Associazione degli Allevatori.

     1. La Regione riconosce all'Associazione degli Allevatori del Molise i finanziamenti pubblici previsti ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale per il raggiungimento degli interventi di cui all'articolo 3.

     2. L'Amministrazione regionale anticipa, su apposito conto corrente bancario infruttifero, il 100 per cento dei costi annuali fissi o obbligatori.

     3. Sul conto corrente di cui al comma 2, i pagamenti sono disposti unicamente dal legale rappresentante dell'Associazione degli Allevatori e le eventuali economie di spesa costituiscono anticipazione per l'anno successivo.

 

     Art. 5. Tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici.

     1. Per l'espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici delle diverse specie e razze allevate può essere concesso un contributo annuale fino al 100 per cento delle spese sostenute e riconosciute ammissibili.

     2. La spesa ammissibile al contributo è determinata in ragione del numero dei capi controllati, del numero degli allevamenti e della situazione ambientale e produttiva del territorio.

 

     Art. 6. Controlli della produttività animale.

     1. Per l'effettuazione dei controlli funzionali, finalizzati all'attività di miglioramento genetico del bestiame allevato, può essere concesso un contributo annuale fino al 70 per cento delle spese sostenute e riconosciute ammissibili.

     2. La spesa ammissibile al contributo è determinata in ragione del numero dei capi controllati, del numero degli allevamenti e della situazione ambientale e produttiva del territorio.

 

     Art. 7. Assistenza tecnica in zootecnia.

     1. Al fine di conseguire il miglioramento delle tecniche di allevamento e delle produzioni zootecniche, nonché il benessere degli animali e l'adeguamento delle strutture ed impianti zootecnici alle norme sulla sicurezza e sulla compatibilità ambientale ed igienico-sanitaria, la Giunta regionale concede all'Associazione degli Allevatori del Molise aiuti fino al 100 per cento della spesa riconosciuta per la realizzazione di programmi di assistenza tecnica in zootecnia.

     2. L'assistenza tecnica in zootecnia, di cui al comma 1, è finanziata a condizione che la stessa non rientri nella normale attività di gestione aziendale.

 

     Art. 8. Riproduzione animale.

     1. Allo scopo di sostenere il mantenimento ed il miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico regionale, la Giunta regionale riconosce i seguenti aiuti:

     a) fino al 40 per cento dei costi ammissibili per investimenti in centri per la riproduzione animale;

     b) fino al 40 per cento dei costi riconosciuti per l'introduzione a livello aziendale di tecniche e metodi innovativi in materia di riproduzione animale;

     c) il massimale di cui al punto b), è elevabile fino al 70 per cento dei costi riconosciuti, per le aziende iscritte ai libri genealogici o registri anagrafici che aderiscono ad organici progetti di accoppiamenti programmati.

 

     Art. 9. Altri interventi.

     1. La Giunta regionale, nei limiti dello stanziamento di bilancio, può finanziare i programmi e gli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, con i seguenti massimali di contributi rapportati alla spesa ammissibile:

     a) 70 per cento per la finalità di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) ed h);

     b) 40 per cento e, riguardo alle zone svantaggiate, 50 per cento, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b). Quando gli interventi di che trattasi sono effettuati da giovani agricoltori entro cinque dall'insediamento, tali massimali sono rispettivamente elevati al 45 per cento ed al 55 per cento;

     c) 100 per cento per le finalità di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c), d), e), f), g) ed i).

 

     Art. 10. Soggetti beneficiari.

     1. Ai fini della presente legge sono considerati soggetti beneficiari gli imprenditori agricoli che, in regola con le vigenti norme specifiche del settore sanitario e veterinario, esercitano l'attività zootecnica nel territorio regionale.

     2. Gli interventi ed i servizi di assistenza tecnica in zootecnia sono diretti a tutti gli allevatori, indipendentemente dalla loro appartenenza o meno al sistema Associazione Allevatori del Molise.

     3. L'importo globale degli aiuti concessi per singolo beneficiario di cui al comma 2 non può superare il massimale di 100.000,00 (centomila,00) euro per un periodo di tre anni.

 

     Art. 11. Procedure.

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 5 e 6 (attività istituzionale della tenuta dei libri genealogici e controlli funzionali) l'Associazione degli allevatori del Molise entro i1 30 novembre di ogni anno presenta alla Regione Molise, assessorato all'Agricoltura e Foreste, il programma dell'attività relativa al miglioramento genetico elaborato dall'Associazione Italiana Allevatori sulla base di quanto disposto ai precedenti articoli 5 e 6. Detto programma dovrà essere predisposto nel rispetto dei dati sul miglioramento genetico del Molise elaborato dall'Associazione Italiana Allevatori anche sulla base di quanto disposto ai precedenti articoli 5 e 6 e lo stesso sarà rendicontato annualmente alla Regione Molise, Assessorato all'Agricoltura e Foreste secondo le procedure disposte dall'Associazione Italiana Allevatori.

     2. Per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 7 e 8, la Giunta regionale provvede mediante l'adozione del programma operativo triennale che individua le tipologie tecniche, i tassi di contribuzione, l'ammontare degli stanziamenti, le priorità, i criteri per la determinazione delle spese ammissibili, le modalità di concessione dei contributi e quelle di rendicontazione della spesa pubblica.

     3. Il programma operativo triennale, di cui al comma 2, è predisposto dal Servizio "Zootecnia" ed adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore delegato. L'Associazione Allevatori, in linea con il contenuto del programma operativo triennale, presenta alla Direzione Agricoltura la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo annuale entro il 30 novembre di ogni anno.

     4. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 9, la Giunta regionale, secondo le esigenze del settore zootecnico e le disponibilità di bilancio, provvede mediante l'adozione dei programmi operativi che individuano le tipologie tecniche, i beneficiari, i tassi di contribuzione, l'ammontare della spesa pubblica, le priorità, i criteri per la determinazione delle spese ammissibili e le modalità per la concessione dei contributi.

     5. I programmi operativi e le loro variazioni sono predisposti dal Servizio "Zootecnia" e sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore delegato.

     6. I bandi per l'attuazione dei programmi, di cui al comma 4, sono pubblicati nel Bollettino della Regione Molise.

 

     Art. 12. Anticipazioni.

     1. L'Amministrazione regionale, all'atto dell'approvazione del progetto esecutivo annuale di attività di cui all'articolo 11, commi 1, 2 e 3, anticipa, in favore dell'Associazione Allevatori il 90 per cento delle somme annualmente occorrenti a tal fine, con l'obbligo da parte della stessa Associazione di presentare la documentazione delle spese sostenute entro il 30 giugno dell'anno successivo, cui segue l'erogazione del saldo.

     2. Le eventuali giustificate economie di spesa accertate dall'Amministrazione regionale costituiscono anticipazione per l'anno successivo.

 

     Art. 13. Disposizione transitoria.

     1. Nelle more dell'adeguamento del proprio Statuto, ai sensi della presente legge, che dovrà avvenire comunque in sede di rinnovo degli attuali organi statutari in carica, l'Associazione Provinciale Allevatori di Campobasso continuerà a svolgere le attività di cui agli articoli 5, 6 e 7 della presente legge.

     2. In sede di prima applicazione della presente legge, al fine di non determinare soluzione di continuità nella gestione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Allevatori, nelle more dell'approvazione del piano operativo triennale e del progetto esecutivo annuale di attività previsti dall'articolo 11, un'anticipazione del contributo pubblico pari al 50 per cento di quello erogato nell'anno precedente.

 

     Art. 14. Funzionalità dell'Associazione degli Allevatori del Molise.

     1. Il personale dell'attività di miglioramento genetico (tenuta dei libri genealogici ed effettuazione dei controlli funzionali) utilizzato dall'Associazione Provinciale Allevatori di Campobasso è trasferito all'Associazione degli Allevatori del Molise; è trasferito altresì il personale necessario per l'attività di assistenza tecnica in zootecnia e per le altre attività previste dalla presente legge.

     2. Il personale di cui al comma 1 deve risultare in servizio e/o con rapporto di convenzionato esterno alla data del 31 dicembre 2003 presso l'Associazione Provinciale Allevatori di Campobasso.

 

     Art. 15. Abrogazioni.

     1. Con effetto dalla data di cui all'articolo 17, sono abrogate tutte le norme incompatibili ed in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 16. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con la costituzione di un nuovo capitolo di bilancio denominato: "Fondo per il sostegno alle Associazioni Allevatori del Molise".

     2. In fase di prima applicazione sono utilizzati i fondi di cui alla L.R. n. 21/2003, alla L.R. n. 8/1997 e alla L.R. n. 9/2002.

 

     Art. 17. Compatibilità comunitaria e pubblicazione.

     1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise ad esito favorevole dell'esame di compatibilità svolto dalla Commissione Europea sulla legge medesima ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato Istitutivo.

 

     Art. 18. Vigenza.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


[1] Legge abrogata dall'art. 15 della L.R. 2 ottobre 2006, n. 30.