§ 2.2.16 - Legge Regionale 27 dicembre 1984, n. 30.
Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1979, n. 27: "Provvedimenti per il potenziamento e lo sviluppo della zootecnia".


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.2 zootecnia
Data:27/12/1984
Numero:30


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per l'anno 1983, si farà fronte con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 47300, 47920, 47930, 47940 e 47945 dello stato di [...]
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 2.2.16 - Legge Regionale 27 dicembre 1984, n. 30. [1]

Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1979, n. 27: "Provvedimenti per il potenziamento e lo sviluppo della zootecnia".

(B.U. n. 27 del 27 dicembre 1984).

 

Art. 1. [2]

 

     Art. 2. [3]

 

     Art. 3.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per l'anno 1983, si farà fronte con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 47300, 47920, 47930, 47940 e 47945 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1983.

     Per gli esercizi futuri la quantificazione della spesa sarà determinata con la stessa legge approvativa dei bilanci relativi.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 2000, n. 31, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 2 della stessa L.R. 31/2000.

[2] Modifica l'art. 4 della L.R. 4 settembre 1979, n. 27.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 19 aprile 1985, n. 11. Modificava l'art. 5 della L.R. 4 settembre 1979, n. 27.