§ 2.2.6 - Legge Regionale 20 aprile 1977, n. 12.
Norme per la costituzione e il riconoscimento delle associazioni di produttori zootecnici e per la determinazione del prezzo di vendita del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.2 zootecnia
Data:20/04/1977
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Requisiti delle Associazioni.
Art. 3.  Compiti delle associazioni.
Art. 4.  Riconoscimento delle associazioni.
Art. 5.  Quote associative.
Art. 6.  Contributi regionali.
Art. 7.  Comitato economico.
Art. 8.  Standard merceologico.
Art. 9.  Maggiorazioni.
Art. 10.  Norme per le analisi.
Art. 11.  Laboratori di analisi.
Art. 12.  Annata lattiero-casearia.
Art. 13.  Variazioni.
Art. 14.  Fissazione e revisione del prezzo del latte.
Art. 15.  Rinvio.
Art. 16.  Norma finanziaria.
Art. 17.      La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.2.6 - Legge Regionale 20 aprile 1977, n. 12. [1]

Norme per la costituzione e il riconoscimento delle associazioni di produttori zootecnici e per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione.

(B.U. n. 8 del 30 aprile 1977).

 

Art. 1. Finalità.

     La Regione Molise, al fine di sviluppare le strutture associative idonee a tutelare la produzione di base e per consentire la programmazione della destinazione del latte, detta, in applicazione della legge nazionale dell'8 luglio 1975, n. 306, le norme relative alla costituzione delle Associazioni di Produttori Zootecnici e alla determinazione del prezzo di vendita alla produzione del latte di tutte le specie animali e a qualsiasi uso destinato.

 

     Art. 2. Requisiti delle Associazioni.

     Le Associazioni dei Produttori Zootecnici, di cui al precedente articolo, devono possedere i seguenti requisiti:

     1) avere quali soci produttori agricoli singoli o associati e loro cooperative o consorzi, purchè abbiano la disponibilità del prodotto;

     2) essere aperte a tutti i produttori della zona in cui opera l'Associazione, condizionando l'ammissione alla presentazione della domanda e al possesso dei requisiti previsti dallo Statuto;

     3) avere dimensioni organizzative ed economiche che, tenendo conto del numero dei soci e del volume della produzione, siano tali da esercitare una efficace azione per il miglioramento e la disciplina della produzione e per la tutela del mercato della zona in cui gli associati svolgono la loro attività;

     4) avere uno statuto che prevede:

     a) il rispetto da parte dei soci e delle cooperative aderenti delle norme di commercializzazione e degli indirizzi che l'associazione attua, nonchè il vincolo per i produttori associati all'osservanza dei regolamenti e dei programmi di produzione e vendita deliberati dall'associazione;

     b) la garanzia alle cooperative e loro consorzi, aderenti all'associazione e aventi la disponibilità del prodotto dei soci, di tanti voti quanti sono i soci delle stesse con produzione zootecnica, nonchè l'attribuzione ai singoli soci del voto pro-capite;

     c) la garanzia della rappresentanza proporzionale delle minoranze negli organi direttivi ed esecutivi, che sono eletti mediante un sistema elettorale che preveda la presentazione di più di una lista;

     d) il rispetto dell'obbligo, da parte degli aderenti, di effettuare la vendita del latte unicamente per il tramite delle associazioni, di dare adempimento alle disposizioni legalmente adottate dall'associazione, di corrispondere i contributi stabiliti dall'associazione, di astenersi da attività in contrasto con quella dell'associazione, di sottoporsi ai controlli ed alle sanzioni stabilite;

     e) che le associazioni sono dotate dei seguenti organi:

     - assemblea generale;

     - consiglio di amministrazione;

     - comitato esecutivo;

     - presidente;

     - collegio sindacale;

     - collegio dei probi-viri;

     - eventuali assemblee parziali dei soci;

     f) che l'assemblea generale ha poteri deliberativi per l'approvazione dello statuto, la elezione e la revoca del consiglio d'amministrazione, del collegio sindacale e del collegio dei probi-viri; il consiglio di amministrazione è eletto dalla maggioranza assoluta dei soci riuniti in assemblea generale; il comitato esecutivo è eletto dal consiglio d'amministrazione; il presidente viene eletto a maggioranza dai componenti il consiglio direttivo, il quale elegge anche due vicepresidenti con voto limitato; il collegio sindacale è composto da un numero di membri non soci, con garanzia della rappresentanza delle minoranze; il collegio dei probiviri è composto da membri non soci sempre con garanzia della rappresentanza delle minoranze.

     Gli statuti possono prevedere che alle associazioni siano ammessi i produttori di zone limitrofe a quelle in cui siano costituite le corrispondenti associazioni, sempre che i produttori medesimi non facciano parte di altre associazioni previste dalla legge 8 luglio 1975, n. 306.

     Le associazioni possono costituire associazioni di secondo e terzo grado a più ampia base territoriale per il raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge.

 

     Art. 3. Compiti delle associazioni.

     Alle associazioni dei produttori zootecnici sono affidati i seguenti compiti:

     1) organizzare e difendere le produzioni zootecniche e loro derivati anche svolgendo opera di propaganda e ricerca utili al miglioramento e alla valorizzazione del prodotto, nonchè iniziative dirette ad incrementare la produzione, agevolarne la vendita e il consumo;

     2) proporre alla Regione, in armonia con gli indirizzi regionali e zonali di programmazione, indicazioni relative ai piani di

ristrutturazione, unificazione e risanamento concernenti le strutture di produzione, di trasformazione e di commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e zootecnici in genere;

     3) svolgere ogni altra attività ad esse affidate con apposito provvedimento degli organi della Regione in materia di interventi nella riproduzione, nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti zootecnici.

 

     Art. 4. Riconoscimento delle associazioni.

     Il riconoscimento delle associazioni è concesso dal Presidente della Giunta Regionale, su conforme delibera della Giunta stessa e sentito il parere della competente Commissione consiliare, entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza, con decreto motivato che può essere impugnato nel termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

     In conformità di quanto disposto nel penultimo comma dell'art. 2 della legge 8 luglio 1975, n. 306, le cooperative agricole anche di trasformazione e i loro consorzi possono essere riconosciuti come associazioni di produttori zootecnici.

     Lo statuto delle associazioni deve essere ratificato dal Consiglio Regionale.

 

     Art. 5. Quote associative.

     Alle spese necessarie per l'organizzazione e l'esercizio delle loro attività le associazioni provvedono mediante contributi a carico degli associati, la cui misura è stabilita annualmente dall'assemblea con deliberazione sottoposta all'approvazione dell'Assessore Regionale all'Agricoltura.

 

     Art. 6. Contributi regionali.

     Limitatamente al primo quinquennio di attività la Regione concede alle associazioni di cui alla presente legge contributi sulle spese di avviamento per il funzionamento delle associazioni stesse, fino al sessanta per cento del loro ammontare, in proporzione al numero dei soci e alla produzione venduta o valorizzata direttamente.

     Le associazioni sono abilitate a ricevere aiuti e finanziamenti dalla C.E.E..

 

     Art. 7. Comitato economico.

     Il Comitato economico di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 1975, n. 306, è costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme delibera della Giunta stessa.

     Il Comitato è presieduto dall'Assessore Regionale all'Agricoltura ed è costituito da tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, designati da ciascuna delle associazioni riconosciute ai sensi della presente legge.

     Del Comitato fanno parte, con funzioni consultive, tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole regionali, maggiormente rappresentate a livello nazionale.

     Il Comitato dura in carica tre anni ed entro trenta giorni dalla scadenza sarà provveduto agli adempimenti necessari al suo rinnovo.

 

     Art. 8. Standard merceologico.

     A partire dall'annata lattiero-casearia 1977, per la definizione del prezzo base alla stalla del latte di provenienza bovina a qualsiasi uso destinato, lo standard merceologico, valevole per l'intero territorio regionale, viene così determinato:

     1) contenuto di grasso: 3,2%

     2) contenuto di proteine: 2,8%

     3) assenza di inibenti batterici.

     Il latte ovino, ai fini della determinazione del prezzo base, deve avere un contenuto in grasso del 5,5% ed un contenuto di proteine del 4,5%.

     Per il latte di provenienza da altre specie animali, lo standard merceologico è definito con legge regionale sulla base delle caratteristiche minime di idoneità alla commercializzazione previste dalla vigente legislazione.

 

     Art. 9. Maggiorazioni.

     Le maggiorazioni percentuali da applicare al prezzo base del latte bovino sono fissate nelle seguenti misure:

     1) aumento dell'1% per ogni decimo di grasso in più del 3,4%;

     2) aumento dell'1,5% per ogni decimo di proteine in più del 3%;

     3) aumento dello 0,5% per il latte avente una carica microbica compresa tra 1,5 e 2,5 milioni di germi per millimetro; aumento dell'1,5% per il latte avente carica microbica compresa tra 0,5 e 1,5 milioni di germi per millimetro; aumento del 4% per il latte avente una carica microbica inferiore a 500.000 germi per millimetro;

     4) aumento del 2% per il latte proveniente da allevamenti indenni da tubercolosi, da brucellosi e da mastiti infettive;

     5) aumento del 2% per il latte refrigerato alla stalla a 4°C.

     Le maggiorazioni percentuali da applicare al prezzo base del latte ovino sono fissate nelle seguenti misure:

     1) aumento dell'1% per ogni mezzo grado (0,5) di grasso oltre il 5,5%;

     2) aumento del 2% per ogni maggiorazione di 0,25 di contenuto proteico oltre il 4,5%.

 

     Art. 10. Norme per le analisi.

     Per l'espletamento delle analisi ai fini della determinazione delle caratteristiche del latte, dovranno essere osservate le seguenti norme tecniche:

     - il contenuto di grasso, oltre che con il metodo Gerber, può essere determinato con metodi fotocolorimetrici e con analizzatori a raggi infrarossi;

     - il contenuto in proteine può essere determinato con il metodo colorimetrico (all'amido nero) ovvero con analizzatori a raggi infrarossi;

     - il valore batteriologico viene determinato con il metodo del bleu di metilone e con il conteggio batterico;

     - le condizioni sanitarie devono essere dimostrate mediante le attestazioni rilasciate dal Veterinario Provinciale competente per territorio.

     Salvo diverso accordo tra le parti, il personale addetto al prelievo deve rivestire la qualifica di guardia giurata ed essere incaricato dal laboratorio che eseguirà le analisi.

     Le maggiorazioni di prezzo sono valutate in base alla media ponderata dei dati delle analisi fatte nel trimestre.

     Il campione prelevato deve essere immesso in contenitori sterilizzati con tappo debitamente sigillato.

     Le spese per il prelevamento e per il trasporto dei campioni e delle analisi vanno divise a metà tra produttori ed utilizzatori del latte.

 

     Art. 11. Laboratori di analisi.

     Le analisi saranno espletate di regola dai laboratori degli Istituti zooprofilattici. Potranno essere utilizzati altri laboratori, scelti concordemente tra le parti, purchè questi dispongano di attrezzature adeguate e personale idoneo e siano diretti da un responsabile abilitato al rilascio dei certificati di analisi.

     Nel caso di controversie sull'esito delle analisi, sarà ripetuta la prova con un nuovo prelevamento di campione di latte e nuove analisi da farsi presso altro laboratorio scelto tra le parti o, in mancanza di accordo, presso il Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi. La spesa per l'analisi di revisione è a carico del richiedente.

 

     Art. 12. Annata lattiero-casearia.

     L'annata lattiero-casearia ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Essa è divisa in quattro trimestri e in ogni trimestre dovranno essere eseguite un minimo di quattro analisi su calendario stabilito dagli utilizzatori.

 

     Art. 13. Variazioni.

     Il Consiglio Regionale con legge, su proposta del Comitato economico, e sentite le parti, può determinare per le successive campagne variazioni allo standard merceologico minimo ed alle percentuali di maggioranze di cui agli artt. 8 e 9 della presente legge, nonchè apportare modifiche alle norme tecniche di determinazione delle caratteristiche del latte previste dall'art. 10 della presente legge.

 

     Art. 14. Fissazione e revisione del prezzo del latte.

     Per l'annata lattiero-casearia 1976 e fino a quando non si saranno costituite le associazioni dei produttori zootecnici, il prezzo del latte bovino alla produzione è stabilito dagli accordi stipulati presso la Regione Molise tra le organizzazioni agricole professionali dei produttori, le cooperative agricole e le industrie di trasformazione del latte, secondo le modalità previste dall'art. 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306.

     Per le annate successive il prezzo è determinato, per le singole zone, attraverso la contrattazione collettiva con la partecipazione di tutte le parti interessate e con particolare riferimento alla dinamica dei costi di produzione del latte.

     Ove le parti non vi abbiano autonomamente provveduto, la Regione, su richiesta di una di esse, promuove immediatamente l'incontro del Comitato economico e degli industriali del settore e delle centrali del latte.

     Qualora non intervenga l'accordo tra le parti, il prezzo è determinato dalla Commissione prevista dall'art. 11 della legge 8 luglio 1975, n. 306.

     Il prezzo del latte alla produzione, comunque determinato, diventa vincolante tra le parti immediatamente dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 15. Rinvio.

     Per quanto non previsto espressamente dalla presente legge, valgono le norme di cui alla legge 8 luglio 1975, n. 306.

 

     Art. 16. Norma finanziaria.

     Per il corrente anno, gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 della presente legge, valutati in presunte lire quindici milioni, graveranno sul Cap. 1850 dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1976.

     Per gli anni successivi i relativi oneri graveranno sui corrispondenti capitoli di bilancio.

 

     Art. 17.

     La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 2000, n. 31, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 2 della stessa L.R. 31/2000.