§ 2.1.89 - L.R. 12 giugno 2008, n. 17.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 marzo 2005, n. 8, ad oggetto: "Norme in materia di eliminazione della vegetazione spontanea infestante [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:12/06/2008
Numero:17


Sommario
Art. 1. 1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 8, in fine, è aggiunto il seguente periodo:
Art. 2. 1. L'articolo 7 della legge regionale n. 8/2005, è così sostituito:


§ 2.1.89 - L.R. 12 giugno 2008, n. 17.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 marzo 2005, n. 8, ad oggetto: "Norme in materia di eliminazione della vegetazione spontanea infestante e dei residui delle coltivazioni e modalità di applicazione dell'ecocondizionalità".

(B.U. 16 giugno 2008, n. 13)

 

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 8, in fine, è aggiunto il seguente periodo:

"È inoltre vietata la bruciatura dei residui vegetali provenienti da potatura o da decespugliamenti, anche in cumuli, nonché di qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile o combustibile.".

 

2. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale n. 8/2005, in fine, è aggiunto il seguente periodo:

 

"La comunicazione deve essere esibita alle autorità che effettuano il controllo.".

 

3. Al comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale n. 8/2005, dopo le parole: "e dei residui colturali" aggiungere le parole:

 

", dei residui di potatura o di decespugliamenti,".

 

4. Dopo il comma 10 dell'articolo 2 della legge regionale n. 8/2005, è aggiunto il seguente:

 

"10-bis. Al fine di ridurre il rischio dei danni provocati dagli incendi, i proprietari, nonché i conduttori a qualsiasi titolo dei terreni coltivati a colture graminacee, leguminose e foraggere, al termine della raccolta, sono obbligati ad effettuare una precesa o capezzagna o fascia parafuoco lungo il confine del proprio fondo, immediatamente dopo la trebbiatura.".

 

     Art. 2.

1. L'articolo 7 della legge regionale n. 8/2005, è così sostituito:

"Art. 7 Sanzioni

1. Ferma restando la disciplina penale prevista in materia, le infrazioni alla presente legge sono soggette alle seguenti sanzioni:

a) da euro 500,00 a euro 2.500,00 per chi brucia le stoppie, le erbe dei prati, le erbe palustri nonché quelle infestanti nei terreni incolti, lungo le strade, le autostrade e le ferrovie, non rispettando i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2;

b) da euro 100,00 a euro 600,00 per chi brucia residui vegetali provenienti da potatura o da decespugliamenti non rispettando i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2;

 

c) da euro 600,00 a euro 2.800,00 per chi brucia le stoppie, le erbe dei prati, le erbe palustri nonché quelle infestanti anche nei terreni incolti, non provvedendo alle operazioni di sicurezza e fasce protettive di cui ai commi 7, 8 e 11 dell'articolo 2;

 

d) da euro 100,00 a euro 300,00 per chi brucia la vegetazione di cui al comma 1 dell'articolo 2, non rispettando le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 2 o non provvedendo ad effettuare la comunicazione al Comando dei Vigili urbani.

 

La dimenticanza o la mancata esibizione della comunicazione all'autorità che effettua il controllo comporta una sanzione da euro 100,00 a euro 300,00;

 

e) da euro 300,00 a euro 1.100,00 per chi effettua la bruciatura delle stoppie non rispettando le modalità di cui al comma 9 dell'articolo 2;

 

f) da euro 100,00 a euro 600,00 per chi non rispetta le modalità di cui al comma 11 dell'articolo 2;

 

g) da euro 100,00 a euro 600,00 per chi effettua infrazioni alla presente legge non diversamente sanzionate.

 

 

2. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie è effettuato tramite versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla Regione Molise – Servizio Tesoreria – Campobasso.".