§ 2.1.65 - Legge Regionale 16 giugno 2001, n. 12.
Interventi straordinari nel settore agricolo ed agroalimentare compatibili con il trattato di Roma.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:16/06/2001
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Aiuti rientranti nelle deroghe di cui all'art. 87 del Trattato.
Art. 3.  Modalità di erogazione.
Art. 4.  Norma abrogativa.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 2.1.65 - Legge Regionale 16 giugno 2001, n. 12.

Interventi straordinari nel settore agricolo ed agroalimentare compatibili con il trattato di Roma.

(B.U. n. 14 del 30 giugno 2001).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione promuove iniziative a sostegno della riconversione, del rilancio e della ristrutturazione delle imprese agricole ed agroalimentari in difficoltà, formulando allo Stato proposte d'intervento ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 aprile 1998.

     2. La Regione può inoltre concedere aiuti alle imprese agricole ed agroalimentari in presenza di situazioni di difficoltà socio-economiche particolarmente rilevanti per i sistemi produttivi locali e sulla base di intese con gli enti locali.

     3. Tali aiuti sono concessi ad integrazione di programmi d'intervento disposti dallo Stato ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 173 del 1998, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia.

 

     Art. 2. Aiuti rientranti nelle deroghe di cui all'art. 87 del Trattato.

     1. Al fine di disporre aiuti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della presente legge, la Giunta è autorizzata a disporre con proprio atto:

     - Interventi straordinari destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali che non siano contemplati e finanziabili dalla normativa nazionale in materia di aiuti di soccorso per eventi calamitosi;

     - Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà previsti dagli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il Salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà" [94/c 368/05] in conformità dell'articolo 87 del Trattato di Roma.

 

     Art. 3. Modalità di erogazione.

     1. Gli atti di cui all'articolo 2 della presente legge sono notificati alla Commissione europea e la erogazione è subordinata al parere favorevole della Commissione stessa.

     2. A tal fine devono essere distinti gli aiuti finalizzati al salvataggio da quelli finalizzati alla ristrutturazione.

 

     Art. 4. Norma abrogativa.

     E' abrogata la legge regionale n. 13 del 3 marzo 2000.

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.