§ 2.1.49 - Legge Regionale 20 settembre 1996, n. 29.
Disposizioni relative all'installazione di impianti serricoli.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:20/09/1996
Numero:29


Sommario
Art. 1.      1. Sono considerate "impianti serricoli" quelle strutture che determinano condizioni agronomiche ottimali per la messa a dimora, lo sviluppo e la produzione di colture ortofrutticole nonchè [...]
Art. 2.      1. Per la realizzazione di impianti serricoli, così come definiti all'articolo 1 della presente legge, ci si può avvalere di contributi e/o di finanziamenti previsti dalle direttive comunitarie, [...]
Art. 3.      1. L'installazione degli impianti serricoli, di cui all'articolo 1 della presente legge, può essere autorizzata, nei Comuni dotati di strumenti urbanistici approvati o adottati, esclusivamente [...]
Art. 4.      1. Nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale gli impianti serricoli possono realizzarsi, esclusivamente, nelle parti di territorio destinate da almeno un decennio, di fatto ed [...]
Art. 5.      1. Nella realizzazione degli impianti serricoli di cui alla presente legge , non è consentito ricorrere ad opere murarie eccedenti il piano di campagna o all'utilizzazione di pannelli [...]
Art. 6.      1. Gli impianti serricoli sono equiparati, a tutti gli effetti, agli annessi rustici e per essi non si applica il rispetto dei limiti di densità fondiaria o di rapporto di copertura [...]
Art. 7.      1. La realizzazione degli impianti serricoli per colture a ciclo stagionale è subordinata a semplice comunicazione al Sindaco.
Art. 8.      1. La realizzazione degli impianti serricoli senza la prescritta comunicazione di cui all'articolo 7, primo comma, della presente legge comporta per il responsabile dell'abuso l'applicazione [...]
Art. 9.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2° dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul [...]


§ 2.1.49 - Legge Regionale 20 settembre 1996, n. 29. [1]

Disposizioni relative all'installazione di impianti serricoli.

(B.U. n. 19 del 1 ottobre 1996).

 

Art. 1.

     1. Sono considerate "impianti serricoli" quelle strutture che determinano condizioni agronomiche ottimali per la messa a dimora, lo sviluppo e la produzione di colture ortofrutticole nonchè floreali a ciclo stagionale o ininterrotto, oppure per la ripetizione della stessa specie di prodotto senza soluzione di continuità.

     2. Gli impianti di cui al precedente comma costituiscono opere di miglioramento fondiario finalizzate all'elevazione dei redditi in agricoltura, alla salvaguardia dei livelli occupazionali ed alla valorizzazione dell'impresa diretto-coltivatrice.

 

     Art. 2.

     1. Per la realizzazione di impianti serricoli, così come definiti all'articolo 1 della presente legge, ci si può avvalere di contributi e/o di finanziamenti previsti dalle direttive comunitarie, nonchè da disposizioni normative statali e regionali.

     2. Possono accedere a tali contributi i proprietari coltivatori diretti, i proprietari conduttori in economia, i proprietari concedenti, gli affittuari aventi diritto a sostituirsi al proprietario purchè abbiano la qualifica di imprenditori agricoli a titolo principale ovvero risultino ad essi equiparati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonchè le aziende agricole singole o associate.

 

     Art. 3.

     1. L'installazione degli impianti serricoli, di cui all'articolo 1 della presente legge, può essere autorizzata, nei Comuni dotati di strumenti urbanistici approvati o adottati, esclusivamente nelle parti di territorio individuate come "zone agricole".

     2. La realizzazione di impianti serricoli nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali o da prescrizioni degli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici, o per la tutela della sicurezza del traffico è subordinata al previo nulla-osta delle autorità preposte alla tutela del vincolo. Non è tuttavia ammessa la realizzazione di tali impianti nelle zone boscate soggette a vincolo forestale.

 

     Art. 4.

     1. Nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale gli impianti serricoli possono realizzarsi, esclusivamente, nelle parti di territorio destinate da almeno un decennio, di fatto ed ininterrottamente, ad attività agricole.

 

     Art. 5.

     1. Nella realizzazione degli impianti serricoli di cui alla presente legge , non è consentito ricorrere ad opere murarie eccedenti il piano di campagna o all'utilizzazione di pannelli prefabbricati che richiedono, per il relativo assemblaggio, l'esecuzione di opere murarie ovvero di altre tecniche di posa in opera che non ne consentano l'immediato e semplice smontaggio. Sono consentite solo opere murarie entroterra, strettamente necessarie all'ancoraggio dei detti impianti.

     2. Le chiusure laterali degli impianti serricoli e la copertura devono essere realizzate con materiali che consentano dall'esterno la visione ed il controllo delle colture. Sono comunque vietate soluzioni progettuali suscettibili, anche in assenza di opere, di mutamento di destinazione d'uso, ovvero soluzioni che richiedano, all'atto della dismissione dell'impianto, attività di demolizione e non di semplice smontaggio.

     3. Gli impianti serricoli devono essere provvisti di opere necessarie per il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche e di quelle eventualmente derivanti dall'esercizio degli impianti. La relativa realizzazione va effettuata nel rispetto della normativa di sicurezza dei luoghi di lavoro e di quella antincendi di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 1989 e della legge n. 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 6.

     1. Gli impianti serricoli sono equiparati, a tutti gli effetti, agli annessi rustici e per essi non si applica il rispetto dei limiti di densità fondiaria o di rapporto di copertura eventualmente fissato dallo strumento urbanistico.

     2 La distanza dai confini non può essere inferiore a metri 3 dai fondi finitimi, a metri 5 dalla viabilità pubblica, a metri 1O dai fabbricati destinati a civile abitazione.

 

     Art. 7.

     1. La realizzazione degli impianti serricoli per colture a ciclo stagionale è subordinata a semplice comunicazione al Sindaco.

     2. La realizzazione degli impianti serricoli a ciclo continuo, ovvero con ripetizione della stessa specie di prodotto senza soluzione di continuità, è soggetta ad autorizzazione comunale.

     3. La comunicazione nonchè la richiesta di autorizzazione di cui ai commi precedenti devono essere corredate dai seguenti documenti:

     - titolo di proprietà con relativa planimetria catastale;

     - relazione tecnico-illustrativa, con descrizione dell'ipotesi progettuale dell'impianto o delle correlate caratteristiche strutturali redatta da progettisti abilitati;

     - planimetria in scala 1:100 in cui si evidenziano la localizzazione ed i parametri dimensionali dell'impianto, la descrizione dell'impianto provvisto di opere necessarie per il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche e di quelle eventualmente derivanti dall'esercizio, e le caratteristiche degli scarichi.

     4. L'autorizzazione di cui al secondo comma del presente articolo è altresì subordinata alla presentazione di un atto unilaterale d'obbligo che preveda il mantenimento della destinazione dell'impianto a servizio dell'attività agricola, da trascriversi a cura e spese dell'obbligato sui registri della proprietà immobiliare.

 

     Art. 8.

     1. La realizzazione degli impianti serricoli senza la prescritta comunicazione di cui all'articolo 7, primo comma, della presente legge comporta per il responsabile dell'abuso l'applicazione della sanzione pecuniaria di lire 500.000.

     2. La sanzione è applicata ed introitata dal Comune.

     3. L'inadempiente dovrà provvedere al ripristino del terreno interessato dall'impianto abusivo; in caso di persistente inadempimento, vi provvederà il Comune imputando la spesa al trasgressore.

     4. La realizzazione degli impianti serricoli senza la prescritta autorizzazione comporta per il responsabile dell'abuso l'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

 

     Art. 9.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2° dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 2000, n. 31, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 2 della stessa L.R. 31/2000.