§ 2.1.45 - Legge Regionale 10 settembre 1993, n. 20.
Interventi contributivi in favore delle Organizzazioni Professionali Regionali degli imprenditori agricoli.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:10/09/1993
Numero:20


Sommario
Art. 1.      La Regione Molise riconosce, nei modi e nei limiti previsti dallo Statuto e dalla presente legge, nel concorso delle Organizzazioni Professionali degli imprenditori agricoli operanti a livello [...]
Art. 2.      Alle Organizzazioni professionali regionali degli imprenditori agricoli, di cui all'art. 1, la Regione eroga contributi per programmi di iniziative volte all'attuazione di programmi intesi a [...]
Art. 3.      Per ottenere i contributi previsti, le Organizzazioni interessate sono tenute a presentare domanda al Presidente della Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno, allegando:
Art. 4.      La Giunta regionale accertato il possesso dei requisiti da parte delle Organizzazioni Professionali richiedenti, nonchè il loro grado di rappresentatività, sentito il parere della commissione [...]
Art. 5.      Limitatamente all'anno 1993, le domande di cui al precedente art. 3 dovranno essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 6.      L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificato in L. 300.000.000 (trecentomilioni), farà carico, a partire dal 1993, al capitolo 55300 del Bilancio - Provvedimenti [...]
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...]


§ 2.1.45 - Legge Regionale 10 settembre 1993, n. 20. [1]

Interventi contributivi in favore delle Organizzazioni Professionali Regionali degli imprenditori agricoli.

(B.U. n. 20 del 16 settembre 1993).

 

Art. 1.

     La Regione Molise riconosce, nei modi e nei limiti previsti dallo Statuto e dalla presente legge, nel concorso delle Organizzazioni Professionali degli imprenditori agricoli operanti a livello regionale della: Coltivatori Diretti, Confederazione Italiana Coltivatori e Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana o di qualunque altra organizzazione con riferimento nazionale, un momento fondamentale della partecipazione democratica alla determinazione ed all'attuazione della programmazione dello sviluppo economico e sociale regionale.

 

     Art. 2.

     Alle Organizzazioni professionali regionali degli imprenditori agricoli, di cui all'art. 1, la Regione eroga contributi per programmi di iniziative volte all'attuazione di programmi intesi a promuovere ed a favorire le forme associative, l'assistenza tecnica e la promozione sociale ed economica del mondo agricolo con riferimento agli obiettivi di sviluppo della Regione.

     Per le finalità di cui al comma precedente è stanziata la somma di L. 300 (trecento) milioni per l'anno 1993. Per gli anni successivi, con la legge approvativa di bilancio, si adeguerà l'importo del suddetto stanziamento, tenuto conto del tasso d'inflazione.

 

     Art. 3.

     Per ottenere i contributi previsti, le Organizzazioni interessate sono tenute a presentare domanda al Presidente della Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno, allegando:

     a) programmi di attività ed un preventivo di spesa relativi alle iniziative che si intendono svolgere per il perseguimento delle finalità previste dall'art. 2 della presente legge;

     b) una relazione dettagliata circa l'utilizzo dei contributi ottenuti precedentemente;

     c) ogni utile documentazione atta a dimostrare la propria rappresentatività giusta allegato Tabella A.

     Le Organizzazioni sindacali interessate sono tenute a presentare il conto consuntivo relativo all'anno precedente per il quale si richiede il contributo, con decorrenza dal secondo anno di applicazione della presente legge.

 

     Art. 4.

     La Giunta regionale accertato il possesso dei requisiti da parte delle Organizzazioni Professionali richiedenti, nonchè il loro grado di rappresentatività, sentito il parere della commissione regionale competente, approva il riparto dei fondi stanziati e ne dispone la relativa erogazione entro e non oltre il 31 marzo.

     La Giunta regionale può disporre in ogni momento, attraverso propri funzionari, controlli e verifiche in ordine all'attuazione del programma di attività finanziato.

     Nell'ipotesi di gravi inadempienze la Giunta regionale può disporre la revoca dei contributi concessi.

     Art. 5.

     Limitatamente all'anno 1993, le domande di cui al precedente art. 3 dovranno essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Entro i successivi 60 giorni la Giunta regionale provvederà all'erogazione dei contributi, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 4.

 

     Art. 6.

     L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificato in L. 300.000.000 (trecentomilioni), farà carico, a partire dal 1993, al capitolo 55300 del Bilancio - Provvedimenti Legislativi in corso - di sufficiente disponibilità.

     Per gli anni successivi si farà fronte con legge di bilancio.

 

     Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

Tabella A

DATI PER LA VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAPPRESENTATIVITA'

 

a) N. Soci ...

b) Pratiche pensionistiche acquisite ...

c) Punteggio realizzato ...

d) N. Denunce dei redditi ...

e) Deleghe ...

f) N. Tesserati ...

g) Contabilità IVA ...

h) Attività UMA ...

i) N. dei Corsi Professionali ...

l) Schede rilevamento produzione latte ...

m) N. Domande integrazione olio ...

n) N. Domande integrazione grano ...

o) N. Associati ...

p) Dipendenti:

     COGNOME E NOME - MANSIONI - POSIZIONI INPS

q) Attività Sindacale:

     Convegni ...

     Congressi ...

     Tavole rotonde ...

     Altre attività Sindacali ...

r) Organi di informazione:

     TESTATA - N. COPIE - DIRETTORE

s) Sedi Centrali e Periferiche:

     COMUNE - INDIRIZZO - CONTRATTO DI LOCAZIONE

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 2000, n. 31, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 2 della stessa L.R. 31/2000.