§ 2.1.41 - Legge Regionale 23 gennaio 1990, n. 4.
Interventi per lo sviluppo del servizio elettrico e telefonico nelle zone rurali.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:23/01/1990
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Approvazione dei programmi.
Art. 3.  Approvazione dei progetti.
Art. 4.  Modalità di finanziamento.
Art. 5.  Espropriazioni e servitù.
Art. 6.  Esecuzione delle opere.
Art. 7.  Accertamento di avvenuta esecuzione.
Art. 8.  Beneficiari.
Art. 9.  Provvidenze.
Art. 10.  Termini di presentazione delle domande.
Art. 11.  Modalità.
Art. 12.  Norma finanziaria.
Art. 13.  Abrogazione.
Art. 14.  Norma transitoria.
Art. 15.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 2.1.41 - Legge Regionale 23 gennaio 1990, n. 4.

Interventi per lo sviluppo del servizio elettrico e telefonico nelle zone rurali.

(B.U. n. 2 del 1 febbraio 1990).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, nel quadro degli incentivi diretti a favorire lo sviluppo dell'agricoltura, dell'agriturismo ed il mantenimento della popolazione giovanile in zone agricole, predispone programmi organici per l'estensione ed il potenziamento del servizio elettrico e telefonico nelle zone rurali.

 

     Art. 2. Approvazione dei programmi.

     1. Le domande per l'elettrificazione rurale vanno presentate all'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste dai Comuni interessati i quali provvedono entro il 31 marzo ad inviare allo stesso Assessorato valutazioni e pareri sulla eventuale priorità degli allacci.

     2. La Giunta Regionale elabora il programma pluriennale degli interventi da sottoporre al Consiglio Regionale che lo approva entro il 30 giugno. Nei limiti degli stanziamenti annuali la Giunta Regionale sentita la Commissione competente attua il Piano annuale e lo comunica all'E.N.E.L. e alle competenti Aziende comunali, ove esistono [1].

 

     Art. 3. Approvazione dei progetti.

     1. L'E.N.E.L e le Aziende comunali, di cui al precedente articolo, predispongono i progetti per la distribuzione dell'energia elettrica al servizio dell'agricoltura fino alle singole utenze [2].

     2. I progetti vengono sottoposti all'approvazione della Giunta Regionale dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste.

 

     Art. 4. Modalità di finanziamento.

     1. Per la realizzazione dei programmi di elettrificazione, la Regione versa all'E.N.E.L. e alle predette Aziende comunali, preventivamente all'inizio dell'esecuzione delle opere, i contributi stabiliti dai provvedimenti emanati dal Comitato interministeriale dei prezzi [3].

 

     Art. 5. Espropriazioni e servitù.

     1. L'approvazione dei progetti predisposti dall'ENEL e dalle Aziende comunali equivale a dichiarazione di pubblica utilità e a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere da eseguire e tiene luogo di qualsiasi autorizzazione prevista dalle norme vigenti in materia di costruzione ed esecuzione degli impianti e linee elettriche, nonchè degli allacciamenti necessari per l'erogazione dell'energia elettrica [4].

     2. Per le espropriazioni si osservano le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Per l'imposizione di servitù si applicano le norme relative alla costruzione degli impianti telegrafici e telefonici.

 

     Art. 6. Esecuzione delle opere. [5]

     L'esecuzione delle opere di elettrificazione è affidata all'E.N.E.L. Essa è, invece, affidata alle competenti Aziende comunali, ove esistono. I rapporti tra la Regione e l'E.N.E.L. e quelli tra la Regione e le Aziende comunali sono disciplinati da apposita convenzione, il cui schema è approvato dalla Giunta Regionale.

 

     Art. 7. Accertamento di avvenuta esecuzione.

     1. L'ENEL ad ultimazione dei lavori deve inviare all'Assessorato Regionale all'AA. e FF. una certificazione attestante la regolarità e la completezza dei lavori concordati e realizzati.

 

     Art. 8. Beneficiari.

     1. Le provvidenze previste dalla presente legge sono concesse agli imprenditori agricoli o ai salariati fissi con residenza stabile.

 

     Art. 9. Provvidenze.

     1. Ai soggetti di cui al precedente art. 8 è concesso un contributo corrispondente alla somma versata per la sola voce "Contributo supplementare fuori abitato" e risultante dalla fattura emessa dalla società telefonica.

 

     Art. 10. Termini di presentazione delle domande.

     1. Le domande di contributo devono pervenire ai competenti uffici entro tre mesi dalla data della fattura relativa all'allacciamento alla rete telefonica.

     2. Sono ammessi al beneficio di cui alla presente legge tutti gli allacci fatturati con date successive al 1° gennaio 1990.

 

     Art. 11. Modalità.

     1. Le domande vanno presentate all'Assessorato all'Agricoltura e Foreste o suoi uffici periferici e devono essere corredate dei seguenti documenti:

     a) certificazione comprovante la qualifica dei soggetti beneficiari di cui all'art. 8, rilasciata dal Comune;

     b) fattura telefonica comprendente le spese di allacciamento;

     c) certificato di residenza del richiedente.

     2. Gli uffici dell'Assessorato, esperita l'istruttoria delle domande, predispongono il provvedimento di concessione - liquidazione del contributo, da trasmettere alla Giunta Regionale per l'approvazione.

 

     Art. 12. Norma finanziaria.

     1. Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi della legge dell'8 novembre 1986, n. 752 e, alla quantificazione della spesa derivante dalla presente legge, sarà provveduto con lo stesso provvedimento legislativo di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.

 

     Art. 13. Abrogazione.

     1. E' abrogata la legge regionale del 3 dicembre 1977, n. 43 nelle parti che contrastano con la presente legge.

 

     Art. 14. Norma transitoria.

     1. Nel primo programma pluriennale di applicazione della presente legge l'80% dei fondi disponibili sono destinati prioritariamente al finanziamento di progetti ricadenti nelle zone classificate montane ai sensi della legislazione vigente.

 

     Art. 15. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 1990, n. 25.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 25 maggio 1990, n. 25.

[3] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 25 maggio 1990, n. 25.

[4] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 25 maggio 1990, n. 25.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 25 maggio 1990, n. 25.