§ 2.1.34 - Legge Regionale 30 luglio 1984, n. 17.
Interventi a favore degli imprenditori agricoli per l'acquisto di mezzi ed attrezzature tecniche o secondarie per l'attività agricola.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:30/07/1984
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Agevolazioni in conto capitale.
Art. 3.  Agevolazioni in conto interessi.
Art. 4.  Modalità.
Art. 5.  Procedimento per la liquidazione.
Art. 6.  Norma finanziaria.
Art. 7.  Pubblicazione.


§ 2.1.34 - Legge Regionale 30 luglio 1984, n. 17. [1]

Interventi a favore degli imprenditori agricoli per l'acquisto di mezzi ed attrezzature tecniche o secondarie per l'attività agricola.

(B.U. n. 17 del 16 agosto 1984).

 

Art. 1. Finalità.

     Ai fini di favorire lo sviluppo dell'Agricoltura ed il potenziamento delle aziende agricole dell'intero territorio regionale, la Regione concede agli imprenditori agricoli, operanti e residenti nella Regione, contributi in conto capitale ed in conto interessi per l'acquisto di mezzi, attrezzature e macchine agricole per la coltivazione, la raccolta ed il trasporto di prodotti agricoli nonchè la realizzazione di serre, apparecchiature per uso irriguo polivalente per le colture arboree, nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge.

 

     Art. 2. Agevolazioni in conto capitale.

     Agli imprenditori agricoli, singoli o associati, vengono concessi contributi in conto capitale nella misura del 35% della spesa ammessa dagli Uffici preposti dalla presente legge [2].

     Le domande hanno per oggetto i seguenti investimenti o acquisti singoli o cumulativi:

     a) realizzazione di serre, con relativi impianti di riscaldamento di estensione non superiore a mq. 2.000;

     b) acquisto di apparecchiature per l'irrigazione di colture arboree;

     c) acquisto di autocarri con portata massima non superiore ai 18 q.li per il trasporto di prodotti agricoli e bestiame, compresi i furgoni promiscui combinati per il trasporto di persone e cose;

     d) acquisto di macchine agricole, anche munite di autotrazione con potenza non superiore ai 14,5 C.V.;

     e) acquisto di attrezzi agricoli il cui costo unitario non sia inferiore a lire 2 milioni e non superiore a lire 10 milioni.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 3. Agevolazioni in conto interessi. [4]

     [La Regione concede contributi in conto interessi della durata di anni 5 e pari al 35% della spesa ammissibile elevabile al 50% per i coltivatori diretti e le Cooperative con le modalità indicate dalla legge regionale 1° aprile 1978, n. 8 ed al tasso agevolato previsto dal DPCM 2 aprile 1982.]

 

     Art. 4. Modalità.

     L'Assessorato Regionale all'Agricoltura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge predispone i relativi moduli per la domanda dei benefici previsti.

     La domanda compilata e firmata dal richiedente deve essere inviata all'Assessorato all'Agricoltura che provvede all'istruttoria.

     La domanda va corredata dai seguenti documenti:

     a) [5];

     b) Relazione illustrativa da cui risulta:

     - dati catastali e localizzazione dell'azienda;

     - indirizzo colturale evidenziando l'esigenza dell'investimento o l'utilità dell'acquisto.

     c) Dichiarazione sostitutiva di notorietà del richiedente attestante la qualifica e la titolarità dell'azienda; nonchè l'impegno per uso nell'azienda dell'attrezzo o dell'investimento fino all'esaurimento d'uso dello stesso.

     Se il richiedente, che intende realizzare degli impianti semifissi o fissi, non è proprietario deve allegare il nullaosta del proprietario o altro documento equipollente previsto dalla legge 3 maggio 1982, n. 203 (Patti agrari).

 

     Art. 5. Procedimento per la liquidazione.

     Previo idoneo accertamento istruttorio predisposto dalle strutture dell'Assessorato all'Agricoltura, su conforme deliberazione della Giunta Regionale, il Presidente della Giunta stessa emette il relativo decreto di concessione del contributo.

     Alla liquidazione e pagamento dell'intervento regionale, dopo gli accertamenti tecnici da effettuarsi dalle strutture dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura, si provvede con deliberazione del la Giunta stessa.

     Con lo stesso provvedimento dovrà farsi menzione delle eventuali economie realizzate rispetto al provvedimento originario di concessione del contributo.

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

     Per l'esercizio finanziario 1984, l'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in 160 milioni di lire, farà carico ai seguenti nuovi capitoli di spesa:

     - Cap. 41850 - "Contributi in conto capitale agli imprenditori agricoli per gli acquisti di mezzi ed attrezzature tecniche o secondarie per l'attività agricola - art. 2 presente legge", con una dotazione di competenza e di cassa di lire 150.000.000

     - Cap. 41860 - "Contributi in conto interesse sui prestiti contratti dagli imprenditori agricoli per l'acquisto di mezzi ed attrezzature tecniche" o secondarie - art. 3 presente legge.

     Nuovo limite d'impegno con una dotazione di competenza e di cassa di lire 10.000.000.

     Le dotazioni di competenza e di cassa del capitolo di spesa n. 55400 del bilancio per l'esercizio finanziario 1984 "Fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso" sono ridotte di 160 milioni di lire.

     Per gli esercizi futuri, alla quantificazione della spesa derivante dalla presente legge sarà provveduto con lo stesso provvedimento legislativo di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.

 

     Art. 7. Pubblicazione.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 2000, n. 31, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 2 della stessa L.R. 31/2000.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 aprile 1986, n. 9.

[3] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 28 aprile 1986, n. 9.

[4] L'art. 2 della L.R. 28 aprile 1986, n. 9 sopprime il presente e lo sostituisce con il seguente testo

[5] Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 28 aprile 1986, n. 9.