§ 2.1.27 - Legge Regionale 2 settembre 1980, n. 29.
Proroga prestiti agrari di esercizio concessi ai sensi dell'art. 4 lettera D) della legge regionale 10 febbraio 1978, n. 5 alle cantine [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:02/09/1980
Numero:29


Sommario
Art. 1.      Sono prorogati a tutto il 31 gennaio 1981, nella misura del 30% delle somme concesse, i prestiti erogati dalla Regione ai sensi dell'art. 4 lettera d) della legge regionale n. 5 del 10 febbraio [...]
Art. 2.      L'onere derivante dal concorso regionale negli interessi per la proroga concessa nella misura sopra indicata farà carico al capitolo 44620 del bilancio regionale 1980.
Art. 3.      La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.1.27 - Legge Regionale 2 settembre 1980, n. 29. [1]

Proroga prestiti agrari di esercizio concessi ai sensi dell'art. 4 lettera D) della legge regionale 10 febbraio 1978, n. 5 alle cantine cooperative del Molise per la campagna vinicola 1979.

(B.U. n. 18 del 16 settembre 1980).

 

Art. 1.

     Sono prorogati a tutto il 31 gennaio 1981, nella misura del 30% delle somme concesse, i prestiti erogati dalla Regione ai sensi dell'art. 4 lettera d) della legge regionale n. 5 del 10 febbraio 1978 alle Cantine Cooperative del Molise.

 

     Art. 2.

     L'onere derivante dal concorso regionale negli interessi per la proroga concessa nella misura sopra indicata farà carico al capitolo 44620 del bilancio regionale 1980.

 

     Art. 3.

     La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.