§ 2.1.15 - Legge Regionale 5 novembre 1976, n. 31.
Fondo di solidarietà regionale in agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:05/11/1976
Numero:31


Sommario
Art. 1.      La Regione Molise istituisce un "Fondo di Solidarietà Regionale in Agricoltura" per consentire, in caso di calamità naturali o avversità atmosferiche eccezionali, la più sollecita attuazione [...]
Art. 2.      Il riconoscimento della eccezionale calamità naturale o avversità atmosferica la delimitazione delle zone danneggiate, ai fini delle provvidenze previste dalla presente legge, è adottato con [...]
Art. 3.      La Regione concede, a titolo di anticipazione, le agevolazioni contributive in conto capitale di cui all'art. 5, secondo comma della legge 25 Maggio 1970, n. 364, con le modalità ed i criteri [...]
Art. 4.      La Regione anticipa ad aziende comprese nelle zone delimitate, ai sensi del precedente art. 2, il concorso negli interessi sui prestiti di cui agli artt. 5 e 7 della legge 25 Maggio 1970, n. [...]
Art. 5.      Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione, della deliberazione della Giunta Regionale prevista dal primo comma dell'art. 2, le domande per la [...]
Art. 6.      Gli interventi di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi nel 1976.
Art. 7.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, calcolato in presente L. 400 milioni, si provvede con l'iscrizione al Titolo 2° - Sezione V - Rubrica n. 12 - Settore 1° del nuovo [...]
Art. 8.      La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del 2° comma dell'art. 127 a Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 2.1.15 - Legge Regionale 5 novembre 1976, n. 31.

Fondo di solidarietà regionale in agricoltura.

(B.U. n. 21 del 16 novembre 1976).

 

Art. 1.

     La Regione Molise istituisce un "Fondo di Solidarietà Regionale in Agricoltura" per consentire, in caso di calamità naturali o avversità atmosferiche eccezionali, la più sollecita attuazione degli interventi previsti dall'art. 1 della legge 25 Maggio 1970, n. 364 a favore delle Aziende agricole colpite.

     A tal fine è autorizzata l'erogazione da parte della Regione di anticipazioni delle provvidenze dello Stato previste dagli artt. 3, 4, 5, e 7 della legge 25 Maggio 1970, n. 364.

 

     Art. 2.

     Il riconoscimento della eccezionale calamità naturale o avversità atmosferica la delimitazione delle zone danneggiate, ai fini delle provvidenze previste dalla presente legge, è adottato con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare.

     Tale provvedimento costituirà proposta al Ministro per l'Agricoltura e le Foreste e per l'emanazione del decreto di cui all'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

     Nei casi di mancanza del decreto interministeriale di riconoscimento dell'evento calamitoso o dall'avversità atmosferica eccezionale o di parziale accoglimento della proposta della Regione così come risultante dal provvedimento di delimitazione territoriale, la Regione assume a proprio carico l'onere delle somme anticipate e non reintegrabili.

     Analogamente faranno carico al bilancio regionale eventuali somme anticipate eccedenti le disponibilità assegnate alla Regione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 364.

 

     Art. 3.

     La Regione concede, a titolo di anticipazione, le agevolazioni contributive in conto capitale di cui all'art. 5, secondo comma della legge 25 Maggio 1970, n. 364, con le modalità ed i criteri ivi previsti.

     Tali contributi, graduati e rapportati al danno subito, non potranno superare l'importo di L. 500.000.

 

     Art. 4.

     La Regione anticipa ad aziende comprese nelle zone delimitate, ai sensi del precedente art. 2, il concorso negli interessi sui prestiti di cui agli artt. 5 e 7 della legge 25 Maggio 1970, n. 364, sino ad un ammontare dei prestiti stessi non superiori ai 10 milioni per ciascuna azienda.

     A tal fine la Giunta Regionale stipula apposita convenzione con gli Istituti esercenti il credito agrario.

     Sono a carico della Regione eventuali interessi sulle somme anticipate per il periodo compreso tra l'erogazione delle anticipazioni e l'effettivo accreditamento delle somme da parte dello Stato.

     Gli Istituti esercenti il credito agrario in base alla quota di concorso negli interessi, riscossa su fondi statali per le operazioni di cui al primo comma, procedono, nei confronti dell'Amministrazione Regionale, al conguaglio degli interessi corrisposti dall'Amministrazione stessa.

 

     Art. 5.

     Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione, della deliberazione della Giunta Regionale prevista dal primo comma dell'art. 2, le domande per la concessione delle provvidenze di cui agli articoli precedenti debbono esse presentate agli Ispettorati Provinciali per l'Agricoltura competenti per territorio, anche per il tramite dei Comuni e degli Uffici agricoli di zona.

     Gli Ispettorati Provinciali per l'Agricoltura competenti per territorio eseguiranno i rilevamenti e la valutazione dei danni e ogni altro accertamento utile alla istruttoria delle pratiche, secondo quanto previsto dalle norme statali in materia, nel termine di 60 giorni dalla ricezione delle domande.

     Alla concessione delle anticipazioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4 si provvede con deliberazione della Giunta Regionale.

 

     Art. 6.

     Gli interventi di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi nel 1976.

 

     Art. 7.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, calcolato in presente L. 400 milioni, si provvede con l'iscrizione al Titolo 2° - Sezione V - Rubrica n. 12 - Settore 1° del nuovo capitolo di spesa n. 1755 "Fondo di Solidarietà Regionale e in Agricoltura" previa riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa appresso indicati:

     Cap. 1060 "Spese per provvedere alla manutenzione e al ripristino di opere di bonifica e di miglioramento fondiario" L. 200 milioni

     Cap. 1140 "Spese per l'attuazione degli interventi di rimboschimento e di ricostruzione boschiva nei perimetri dei bacini montani e dei comprensori di bonifica montana" L. 200 milioni.

     All'onere derivante dalla presente legge per l'anno 1977, valutato in L. 250.000.000 si fa fronte con lo stanziamento di L. 100.000.000 già iscritto al Capitolo 2150 del Bilancio 1977 fra le spese correnti e da trasferire fra quelle di investimento, che viene integrato in Lire 150.000.000 previa riduzione di pari importo dello stanziamento di competenza iscritto al Capitolo 2630. Per gli esercizi futuri, con la stessa legge di Bilancio sarà provveduto a quantificare l'onere annuale di spesa [1].

 

     Art. 8.

     La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del 2° comma dell'art. 127 a Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Comma così aggiunto dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 1977, n. 37.