§ 2.1.10 - Legge Regionale 28 aprile 1975, n. 30.
Provvedimenti per il miglioramento ed il potenziamento delle coltivazioni arboree.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:28/04/1975
Numero:30


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di aumentare la produttività delle colture che maggiormente contribuiscono alla formazione dei redditi agricoli, sono concesse dalla Regione agevolazioni contributive per la [...]
Art. 2.      Possono essere concesse, a favore di produttori agricoli singoli od associati, agevolazioni contributive per l'attuazione di iniziative dirette a realizzare:
Art. 3.      Le categorie e le zone di intervento saranno indicate annualmente con delibere della Giunta Regionale previo parere della competente Commissione consiliare, che, su richiesta della Giunta, lo [...]
Art. 4.      Le domande intese ad ottenere i benefici di cui all'articolo 2 devono essere presentate all'Assessorato all'Agricoltura, il quale, dopo averle fatte istruire dagli organi tecnici della Regione, [...]
Art. 5.      Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di L. 400 milioni sul Capitolo 1420 del bilancio di previsione del 1975.
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...]


§ 2.1.10 - Legge Regionale 28 aprile 1975, n. 30. [1]

Provvedimenti per il miglioramento ed il potenziamento delle coltivazioni arboree.

(B.U. n. 19 del 30 aprile 1975).

 

Art. 1.

     Allo scopo di aumentare la produttività delle colture che maggiormente contribuiscono alla formazione dei redditi agricoli, sono concesse dalla Regione agevolazioni contributive per la realizzazione di idonee iniziative nel campo delle colture viticole, olivicole e frutticole.

 

     Art. 2.

     Possono essere concesse, a favore di produttori agricoli singoli od associati, agevolazioni contributive per l'attuazione di iniziative dirette a realizzare:

     a) la ricostituzione la trasformazione di vecchi oliveti e l'impianto di nuovi oliveti, specializzati in cultivar di Gentile di Larino e altro olivo da mensa, in ambienti particolarmente idonei alla coltura;

     b) il reimpianto di nuovi vigneti nelle zone a specifica vocazione viticola, con preferenza a quelle collinari, che interessino almeno la superficie di ha 0,50;

     c) l'impianto specializzato di nocciolo, noce, ciliegio, susino, pesco precoce e mandorlo.

     Sulla spesa riconosciuta ammissibile per la esecuzione delle iniziative di cui al primo comma sarà concesso un contributo in conto capitale fino alla misura massima del 50%.

 

     Art. 3.

     Le categorie e le zone di intervento saranno indicate annualmente con delibere della Giunta Regionale previo parere della competente Commissione consiliare, che, su richiesta della Giunta, lo esprimerà entro il 30 aprile di ciascun anno.

     La deliberazione di cui al precedente comma dovrà essere adottata dalla Giunta entro il successivo 31 maggio.

 

     Art. 4.

     Le domande intese ad ottenere i benefici di cui all'articolo 2 devono essere presentate all'Assessorato all'Agricoltura, il quale, dopo averle fatte istruire dagli organi tecnici della Regione, le sottoporrà all'approvazione della Giunta Regionale.

     Il Presidente, su conforme deliberazione di quest'ultima, provvederà con propri decreti alla concessione ed alla liquidazione dei contributi.

 

     Art. 5.

     Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di L. 400 milioni sul Capitolo 1420 del bilancio di previsione del 1975.

     Per gli anni successivi i fondi necessari, nei limiti delle disponibilità di bilancio, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio della Regione Molise.

 

     Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 2000, n. 31, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 2 della stessa L.R. 31/2000.