§ 2.1.9 - Legge Regionale 17 aprile 1975, n. 29.
Interventi della Regione per la costruzione, l'ampliamento e il riattamento di fabbricati rurali.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:17/04/1975
Numero:29


Sommario
Art. 1.      La Regione Molise, volendo proseguire gli interventi di cui all'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e allo scopo di favorire il miglioramento delle condizioni di vita nelle campagne [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      I mutui di cui alla presente legge, quando siano concessi a favore di coltivatori diretti, piccole aziende, mezzadri, coloni, compartecipanti, coloni ed enfiteuti coltivatori diretti, altri [...]
Art. 5.      Le domande intese ad ottenere i benefici di cui all'articolo 2 della presente legge, corredate dal progetto dell'opera da realizzare, di una relazione tecnico-illustrativa e degli altri [...]
Art. 6.      All'onere finanziario derivante dall'attuazione dell'articolo 2 della presente legge relativamente al concorso negli interessi sui mutui di miglioramenti, previsto in lire 100 milioni, si [...]
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 - secondo comma - dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 2.1.9 - Legge Regionale 17 aprile 1975, n. 29. [1]

Interventi della Regione per la costruzione, l'ampliamento e il riattamento di fabbricati rurali.

(B.U. n. 19 del 30 aprile 1975).

 

Art. 1.

     La Regione Molise, volendo proseguire gli interventi di cui all'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e allo scopo di favorire il miglioramento delle condizioni di vita nelle campagne e promuovere l'aumento del reddito delle aziende, concede agli imprenditori agricoli, con particolare preferenza ai coltivatori, singoli od associati, agevolazioni creditizie e contributive per la costruzione, il riattamento e l'ampliamento di fabbricati rurali per abitazione di famiglie addette all'azienda, compresi gli impianti necessari per il ricovero del bestiame, il deposito di attrezzi e macchine agricole e prodotti, a seconda delle esigenze colturali dell'azienda.

     Le agevolazioni di cui innanzi possono essere concesse anche nel caso in cui i fabbricati rurali da riattare comprendano almeno due camere per favorire il turismo agricolo nell'azienda beneficiata.

     Possono essere concessi mutui a coltivatori diretti per il riattamento e l'ampliamento delle case nei centri urbani.

 

     Art. 2. [2]

     Sulla spesa ritenuta ammissibile per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento dei fabbricati rurali per abitazione ivi compresi i locali da adibire a deposito attrezzi, macchine agricole, di prodotti dell'azienda e locali per il ricovero del bestiame, di cui all'articolo precedente, viene concesso il concorso negli interessi sui mutui di miglioramento, contratti ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per la durata massima di anni 20, pari alla differenza tra il tasso di interesse praticato dagli Istituti di credito (preammortamento e ammortamento) e il tasso del 4% che resta a carico del beneficiario.

     La Regione stipula apposita convenzione con i predetti Istituti di credito.

 

     Art. 3. [3]

     Per la costruzione, il riattamento o l'ampliamento di locali da adibire a deposito di attrezzi e macchine agricole, singole ed isolati, è concesso sulla spesa ritenuta ammissibile un contributo in conto capitale pari al 50%. Detti tipi di locali vanno sotto la denominazione di casette appoggio.

 

     Art. 4.

     I mutui di cui alla presente legge, quando siano concessi a favore di coltivatori diretti, piccole aziende, mezzadri, coloni, compartecipanti, coloni ed enfiteuti coltivatori diretti, altri lavoratori manuali della terra singoli o associati, cooperative agricole, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario, di cui all'articolo 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sino all'ammontare della complessiva perdita che gli istituti mutuanti dimostreranno di aver sofferto dopo l'espletamento delle procedure di riscossione coattiva.

     Detti istituti sono autorizzati ad operare, una volta tanto all'atto della prima amministrazione, sull'importo originario del prestito la trattenuta dello 0,10% da versare al Fondo Interbancario di Garanzia.

 

     Art. 5.

     Le domande intese ad ottenere i benefici di cui all'articolo 2 della presente legge, corredate dal progetto dell'opera da realizzare, di una relazione tecnico-illustrativa e degli altri documenti di rito, vanno presentate all'Assessorato all'Agricoltura, che, dopo averle fatte istruire dagli Uffici tecnici della Regione, le sottoporrà all'approvazione della Giunta Regionale.

     La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, che deve pronunciarsi nel termine di 15 giorni, approverà le proposte di intervento.

     I contributi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sono concessi con precedenza ai fabbricati rurali da realizzare nelle aziende.

     Le domande intese ad ottenere i benefici di cui all'articolo 3 della presente legge, corredate del progetto e della documentazione di rito, vanno presentate agli Uffici tecnici agricoli provinciali competenti per territorio, che, dopo aver effettuato l'istruttoria, le trasmetteranno all'Assessorato regionale all'Agricoltura che le sottoporrà all'approvazione della Giunta Regionale.

     Alla concessione ed alla liquidazione dei contributi sugli interessi e dei contributi in conto capitale, previsti dalla presente legge, provvederà, con proprio decreto, il Presidente della Giunta Regionale.

 

     Art. 6.

     All'onere finanziario derivante dall'attuazione dell'articolo 2 della presente legge relativamente al concorso negli interessi sui mutui di miglioramenti, previsto in lire 100 milioni, si provvede con apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa per gli esercizi finanziari dal 1975 al 1994.

     L'onere previsto per l'anno 1975 farà carico al nuovo capitolo di bilancio n. 1351 con la dotazione di L. 100 milioni, previa riduzione di pari importo del Cap. 1350 che con la presente legge viene soppresso. Il nuovo capitolo avrà la seguente denominazione:

     "Interventi della Regione per la costruzione, l'ampliamento e il riattamento dei fabbricati rurali".

     Per gli anni successivi la spesa di cui all'articolo 2 sarà inserita nei relativi bilanci con la stessa legge approvativa dei preventivi di spesa.

     All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3 della presente legge si provvede con lo stanziamento nello stato di previsione della spesa di L. 200 milioni, che graveranno per il 1975 sul Cap. 1460 del bilancio di previsione, la cui dizione è così modificata: "Contributi in conto capitale per la costruzione, il riattamento o l'ampliamento di locali da adibire a deposito di attrezzi e macchine e di prodotti dell'azienda agricola".

     Per gli anni successivi i fondi necessari per il finanziamento di cui all'articolo 3 nei limiti delle disponibilità di bilancio, faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio.

     Il finanziamento degli oneri di cui innanzi sarà attivato dai fondi che perverranno alla Regione ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

     Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 - secondo comma - dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 2000, n. 31, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 2 della stessa L.R. 31/2000.

[2] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 27 gennaio 1978, n. 3.

[3] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 1978, n. 3.