§ 2.1.2 - Legge Regionale 3 agosto 1973, n. 15.
Provvidenze a favore delle imprese agricole singole od associate, in materia di concessione di credito di conduzione.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:03/08/1973
Numero:15


Sommario
Art. 1.      La Regione Molise attua, nel settore del credito di conduzione, interventi in conformità e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge Regionale del 27 ottobre 1972, n. 19, pubblicata [...]
Art. 2.      I fondi necessari per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 1 faranno carico per il 1973 al capitolo 305
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127


§ 2.1.2 - Legge Regionale 3 agosto 1973, n. 15. [1]

Provvidenze a favore delle imprese agricole singole od associate, in materia di concessione di credito di conduzione.

(B.U. n. 22 del 13 agosto 1973).

 

Art. 1.

     La Regione Molise attua, nel settore del credito di conduzione, interventi in conformità e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge Regionale del 27 ottobre 1972, n. 19, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 17 del 12 dicembre 1972.

 

     Art. 2.

     I fondi necessari per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 1 faranno carico per il 1973 al capitolo 305

     del Bilancio della Regione Molise.

     Per gli anni successivi i fondi necessari, nei limiti delle disponibilità di bilancio, faranno carico ai corrispondenti capitoli del Bilancio della Regione Molise.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127

     della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 2000, n. 31, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 2 della stessa L.R. 31/2000.