| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Molise | 
| Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione | 
| Capitolo: | 1.15 disciplina dei procedimenti amministrativi | 
| Data: | 07/03/2003 | 
| Numero: | 2 | 
| Sommario | 
| Art. 1 . | 
| Art. 2. A tal fine, le strutture della Direzione generale I hanno il compito di effettuare, in tempi brevi, tale verifica di compatibilità, prima della approvazione e della conseguente pubblicazione del [...] | 
| Art. 3. Le Direzioni interessate, ciascuna per la propria competenza, devono trasmettere alla Direzione generale I la bozza di bando che intendano approvare. | 
| Art. 4. Tale regolamento viene notificato alle Direzioni generali della Regione ed è immediatamente esecutivo. | 
§ 1.15.17 - R.R. 7 marzo 2003, n. 2. [1]
Regolamento concernente le modalità di emanazione dei bandi regionali.
(B.U. 15 marzo 2003, n. 6).
La Regione Molise assicura le compatibilità dei bandi regionali con la normativa nazionale e comunitaria, nonché con il Programma Operativo regionale.
A tal fine, le strutture della Direzione generale I hanno il compito di effettuare, in tempi brevi, tale verifica di compatibilità, prima della approvazione e della conseguente pubblicazione del bando stesso.
Le Direzioni interessate, ciascuna per la propria competenza, devono trasmettere alla Direzione generale I la bozza di bando che intendano approvare.
Esse potranno procedere solo dopo la conclusione dell'esame preventivo.
Tale regolamento viene notificato alle Direzioni generali della Regione ed è immediatamente esecutivo.
[1] Convalidato dall'art. 8 della