§ 1.14.10 – L.R. 10 ottobre 2005, n. 33.
Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1979, n. 1 «Regionalizzazione dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 'G. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.14 persone giuridiche di interesse regionale
Data:10/10/2005
Numero:33


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 27 dell'accordo tra la Regione Abruzzo e la Regione Molise per l'organizzazione e la gestione dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di [...]
Art. 2.      1. Gli effetti della presente legge si intendono prodotti dalla data di insediamento del Comitato di Vigilanza e controllo con decreto del Presidente della Giunta regionale dell'Abruzzo n. 68 [...]
Art. 3.  Pubblicazione.


§ 1.14.10 – L.R. 10 ottobre 2005, n. 33.

Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1979, n. 1 «Regionalizzazione dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 'G. Caporale', ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 745».

(B.U. 15 ottobre 2005, n. 29).

 

Art. 1.

     1. L'articolo 27 dell'accordo tra la Regione Abruzzo e la Regione Molise per l'organizzazione e la gestione dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo di cui alla legge regionale 4 gennaio 1979, n. 1 è sostituito dal seguente:

     "Art. 27. Indennità ai componenti del Comitato di vigilanza.

     1. Ai componenti del Comitato di vigilanza e controllo spetta l'indennità prevista al comma 13 dell'articolo 3 del Decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502, con riferimento al compenso stabilito per i componenti del Collegio dei Revisori dell'Azienda U.S.L. della regione Abruzzo dove ha sede la Direzione Sanità della Giunta regionale.

     2. Ai componenti del Comitato di vigilanza e controllo spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione, in quanto dovuta, nella misura e con le modalità previste dalla vigente normativa statale.".

 

     Art. 2.

     1. Gli effetti della presente legge si intendono prodotti dalla data di insediamento del Comitato di Vigilanza e controllo con decreto del Presidente della Giunta regionale dell'Abruzzo n. 68 del 5 maggio 2004.

 

     Art. 3. Pubblicazione.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.