§ 1.10.77 - L.R. 2 settembre 2003, n. 27.
Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2000 n. 26, recante ad oggetto: "Istituzione dell'ufficio del Difensore civico".


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione
Data:02/09/2003
Numero:27


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 14 della legge regionale 14 aprile 2000 n. 26, è soppresso e sostituito dal seguente:


§ 1.10.77 - L.R. 2 settembre 2003, n. 27.

Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2000 n. 26, recante ad oggetto: "Istituzione dell'ufficio del Difensore civico".

(B.U. 16 agosto 2003, n. 17).

 

Art. 1.

     1. L'articolo 14 della legge regionale 14 aprile 2000 n. 26, è soppresso e sostituito dal seguente:

     "Art. 14. (Trattamento economico).

     1. Al Difensore civico spetta un'indennità di funzione mensile non superiore al 50% di quella stabilita, ai sensi dell'art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per i sindaci dei comuni di dimensione demografica pari a quella della regione Molise.