§ 1.10.64 - Legge Regionale 27 gennaio 1999, n. 3.
Interventi in favore dell'informatizzazione degli uffici e dei servizi regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione
Data:27/01/1999
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Programma operativo plurifondo 1994-1999.
Art. 2.  Strumenti per la realizzazione dei programmi poliennali.
Art. 3.  Disciplina dei rapporti tra la Regione e la Molise Dati S.p.A.
Art. 4.  Norma finanziaria.
Art. 5.  Dichiarazione d'urgenza e pubblicazione.


§ 1.10.64 - Legge Regionale 27 gennaio 1999, n. 3.

Interventi in favore dell'informatizzazione degli uffici e dei servizi regionali.

(B.U. n. 2 del 1 febbraio 1999).

 

Art. 1. Programma operativo plurifondo 1994-1999.

     1. Nel quadro delle iniziative volte a favorire lo sviluppo dell'informatizzazione degli uffici e dei servizi della Regione ed anche in attuazione del programma operativo plurifondo 1994-1999 con particolare riferimento ai settori produttivi e sociali, la Regione opera sulla base di programmi poliennali di intervento approvati dalla Giunta Regionale secondo gli indirizzi all'uopo espressi dal Consiglio Regionale all'inizio di ogni anno cui ciascun programma si riferisce.

 

     Art. 2. Strumenti per la realizzazione dei programmi poliennali.

     1. Per perseguire le finalità di cui all'art. 1, la Regione Molise è autorizzata a partecipare al capitale sociale della Molise Dati S.p.A.

     2. La quota di partecipazione della Regione è almeno pari al 51% del capitale sociale sottoscritto.

     3. L'acquisizione delle azioni della Molise Dati S.p.A. da parte della Regione Molise è subordinata all'approvazione delle modifiche dello Statuto riguardanti la: partecipazione maggioritaria della Regione, la nomina da parte della Regione, ai sensi dell'articolo 2458 c.c., di un numero di amministratori e di sindaci proporzionale alla partecipazione azionaria dalla stessa posseduta, la nomina del Presidente tra i consiglieri di competenza della Regione.

     4. Per la designazione dei componenti di spettanza della Regione nel Consiglio di amministrazione è assicurata la rappresentanza della minoranza.

     5. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere, per quanto di competenza, tutti gli atti necessari ad assicurare l'attuazione, in sede societaria, delle disposizioni contenute nella presente legge.

 

     Art. 3. Disciplina dei rapporti tra la Regione e la Molise Dati S.p.A.

     1. La realizzazione dei programmi poliennali di cui all'art. 1 è affidata con le modalità indicate nella presente legge, alla società a partecipazione maggioritaria regionale Molise Dati S.p.A., previo accertamento delle modifiche statutarie ai sensi dell'art. 2 comma 3 e dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per le amministrazioni aggiudicatrici.

     2. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione Molise, previa approvazione della Giunta Regionale, stipulerà apposita convenzione con la Molise Dati S.p.A. per la disciplina della realizzazione dei programmi di cui all'art. 1.

     La convenzione dovrà comunque prevedere:

     a) il sostegno allo sviluppo dell'informatica in Molise, mediante la predisposizione di un censimento dei fabbisogni, la identificazione dei progetti prioritari e la predisposizione di un piano conseguente;

     b) il coordinamento tecnico e operativo delle iniziative degli enti pubblici e degli enti locali attraverso lo scambio di informazioni e conoscenze per la standardizzazione delle procedure;

     c) la formazione e l'aggiornamento del personale per l'utilizzo di tecniche informatiche;

     d) lo sviluppo e la gestione di tecniche automatizzate;

     e) lo sviluppo della ricerca e della didattica rivolte alle esigenze della pubblica amministrazione, all'attività di programmazione e alla crescita della imprenditorialità locale nel settore.

     3. Ai fini dell'aggiudicazione di lavori, forniture e servizi informativi automatizzati di interesse regionale, che non possa effettuare direttamente, la Molise Dati S.p.A. è qualificata "amministrazione aggiudicatrice" ai sensi e per gli effetti della normativa comunitaria e statale.

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     1. Nello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1999, nella rubrica II, settore IV, viene iscritto il seguente nuovo capitolo: Capitolo 9225 "Oneri per lo sviluppo dell'informatizzazione degli uffici e dei servizi della Regione. Quota di partecipazione al capitale sociale della Molise Dati S.p.A.", con una dotazione di competenza e di cassa di lire 357.000.000, con prelievo di pari importo dal capitolo di spesa n. 55400 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1999: "Fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese di investimento per ulteriori piani di sviluppo)".

 

     Art. 5. Dichiarazione d'urgenza e pubblicazione.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.