| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Molise | 
| Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione | 
| Capitolo: | 1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione | 
| Data: | 01/12/1987 | 
| Numero: | 16 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Al personale regionale, nonchè a quello degli Enti Pubblici non economici dipendenti dalla Regione per il quale già si applicano le normative regionali in vigore, è corrisposto un acconto sul [...] | 
| Art. 2. Al personale di cui al precedente articolo 1 sono concessi gli aumenti lordi mensili di retribuzione previsti nella tabella "A" allegata alla presente legge. | 
| Art. 3. Le somme di cui al precedente articolo sono da computare a tutti gli effetti nel trattamento di previdenza e quiescenza. | 
| Art. 4. L'onere presunto della spesa derivante dall'applicazione della presente legge relativamente ai dipendenti regionali, valutato per l'anno 1987 in L. 630.000.000, viene posto a carico del capitolo [...] | 
| Art. 5. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul [...] | 
§ 1.10.38 - Legge Regionale 1 dicembre 1987, n. 16. [1]
Anticipazione benefici economici determinati al sensi del D.P.R. n. 268 del 13 maggio 1987.
(B.U. n. 23 del 16 dicembre 1987).
     Al personale regionale, nonchè a quello degli Enti Pubblici non economici dipendenti dalla Regione per il quale già si applicano le normative regionali in vigore, è corrisposto un acconto sul beneficio contrattuale di cui al 
A contratto definito ed introdotto con legge nell'ordinamento regionale, si procede ai conguagli positivi e negativi a favore e, rispettivamente, a carico del personale.
Al personale di cui al precedente articolo 1 sono concessi gli aumenti lordi mensili di retribuzione previsti nella tabella "A" allegata alla presente legge.
Le somme di cui al precedente articolo sono da computare a tutti gli effetti nel trattamento di previdenza e quiescenza.
L'onere presunto della spesa derivante dall'applicazione della presente legge relativamente ai dipendenti regionali, valutato per l'anno 1987 in L. 630.000.000, viene posto a carico del capitolo di uscita n. 4000 i cui stanziamenti di competenza e di cassa vengono incrementati di L. 630.000.000, mediante riduzioni di pari importo degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo di spesa n. 55500 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1987.
L'onere presunto per l'anno 1988, ammontante a L. 1.950.000.000 sarà posto a carico del corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1988.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.
Tabella "A"
| ANNO 1987 | 
| Livello Importo lordo Importo lordo | 
| annuo mensile | 
| 1 325.000 7.084 | 
| 2 520.000 43.334 | 
| 3 637.000 53.084 | 
| 4 702.000 58.500 | 
| 5 858.000 71.500 | 
| 6 1.066.000 88.834 | 
| 7 1.261.000 105.084 | 
| 8 1.859.000 154.917 | 
| 9 1.755.000 146.250 | 
| 
 | 
| 9 con 2 anni di effettivo 3.120.000 260.000 | 
| servizio | 
| 10 4.550.000 379.167 | 
| 
 | 
| ANNO 1988 | 
| Livello Importo lordo Importo lordo | 
| annuo mensile | 
| 1 500.000 41.667 | 
| 2 800.000 66.667 | 
| 3 980.000 81.667 | 
| 4 1.080.000 90.000 | 
| 5 1.320.000 110.000 | 
| 6 1.640.000 136.667 | 
| 7 1.940.000 161.667 | 
| 8 2.860.000 238.334 | 
| 9 2.700.000 225.000 | 
| 9 con 2 anni di effettivo 4.800.000 400.000 | 
| servizio | 
| 10 7.000.000 583.334 | 
[1] Abrogata dall'art. 7 della