| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Molise | 
| Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione | 
| Capitolo: | 1.8 ordinamento istituzionale | 
| Data: | 10/12/1993 | 
| Numero: | 24 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
| Art. 2. 1. | 
| Art. 3. 1. Il termine di dieci giorni di cui al primo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 11/1993 è da intendersi meramente ordinatorio | 
| Art. 4. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...] | 
§ 1.8.10 - Legge Regionale 10 dicembre 1993, n. 24. [1]
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 aprile 1993, n. 11 ad oggetto "Disciplina per le nomine e le designazioni a pubblici incarichi di competenza regionale - Comitato dei garanti".
(B.U. n. 28 del 16 dicembre 1993).
1. [3]
2. [4]
     1. Il termine di dieci giorni di cui al primo comma dell'art. 12 della 
2. [6]
3. [7]
4. [8]
5. [9]
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.
[1] Abrogata dall'art. 7 della 
[2] Modifica il 2° comma dell'art. 6 della 
[3] Modifica il 1° comma dell'art. 8 della 
[4] Modifica il 6° comma dell'art. 8 della 
[5] Il termine citato è stato abrogato e sostituito dal successivo comma 2.
[6] Sostituisce il 1° comma dell'art. 12 della 
[7] Modifica il secondo comma dell'art. 12 della 
[8] Sostituisce il terzo comma dell'art. 12 della 
[9] Aggiunge un periodo alla fine del quarto comma dell'art. 12 della